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Impalcature in condominio e furto in abitazione: il condominio è responsabile per mancata vigilanza mentre l'impresa per mancata adozione di accorgimenti

Per il furto in unità abitativa in edificio condominiale può rispondere l'impresa appaltatrice e il condominio in via solidale anche se per titoli differenti.
Avv. Anna Nicola 

Anche il Condominio può essere responsabile per l'ipotesi di furto commesso in appartamento che risulti essere stato agevolato dalla presenza di impalcature, in quanto soggetto tenuto, in persona dell'amministratore, a vigilare sull'attività compiuta dalla ditta esecutrice dei lavori deliberati dall'assemblea.
Non solo. Anche l'impresa incaricata dei lavori unitamente al condominio può essere chiamata a risarcire il danno subito, qualora non abbia adottato tutte le necessarie cautele atte a evitare il verificarsi dell'evento.

In particolare, l'impresa edile deve fare in modo che le impalcature siano illuminate e sorvegliate, mentre il condominio non può limitarsi a inserire nel contratto di appalto delle clausole contenenti l'obbligo dell'appaltatrice all'adozione di tutte le necessarie misure di prevenzione, senza poi vigilare a sua volta sull'effettiva esecuzione di tali adempimenti. (Cass. 27 dicembre 2021, n. 41542).

Lo stesso principio è stato applicato alla vertenza decisa dal Tribunale di Catanzaro con la sentenza del 12 febbraio 2023.

Impalcature in condominio e furto in abitazione. Fatto e decisione

Nel caso di specie, una coppia di condomini, proprietari di alloggio sito al sesto piano, agiscono contro il condominio e l'impresa per il furto subito facilitato dall'esistenza di scalette posizionate nel ponteggio tra un piano e l'altro di cui né l'uno né l'altro ha avuto cura di rimuovere nel corso della notte.

Così, dei ladri si sono introdotti tramite la finestra del balcone, finestra chiusa, dell'alloggio dei ricorrenti proprio grazie a queste scale, rubando beni -ori compresi- per circa € 3.000. Il riscontro della dinamica del sinistro è stato effettuato con apposita CTU che ha ritrovato segni del passaggio dei ladri. Confermato dal dato della porta finestra chiusura e forzata.

Il tribunale ha richiamato il precedente sopra menzionato ricordando che nel caso in cui i ladri che si siano avvantaggiati di installazioni dell'impresa, la responsabilità può ricadere sia sull'impresa, sia sul condominio per mancati accorgimenti e cautele atti ad evitare l'evento.

La responsabilità dell'impresa è a titolo extracontrattuale ex art. 2043 c.c., mentre quella del condominio è per mancata custodia ex art. 2051 c.c. perché la custodia implica di per sé gli accorgimenti necessari per avere una situazione di sicurezza, essendo tenuto a sorvegliare sempre l'operato dell'impresa sull'esecuzione degli interventi di quest'ultima.

È vero che l'amministratore deve inserire nel contratto di appalto che vengano presi accorgimenti per mantenere la sicurezza dello stabile ma è altresì vero che questi deve avere cura di controllare che i mezzi utilizzati siano idonei perché anche l'omessa vigilanza è fonte di responsabilità.

Si tratta di responsabilità civile e paritaria anche se data da posizione diverse delle parti. Si tratta di responsabilità solidale.

Nel caso di specie è stato escluso il concorso del derubato stante il fatto che la porta del balcone era chiusa e perché vi erano segni di forzatura, cosa che esclude una compartecipazione del soggetto interessato.

In merito al quantum, il giudice accoglie altresì la domanda visto che le somme di denaro, sia gli ori erano stati ampiamente descritti e sufficientemente individuati.

Viene riconosciuto altresì il pagamento di quanto sborsato per la sistemazione del balcone e della porta, oltre al riconoscimento delle spese di lite mentre viene escluso il danno non patrimoniale per mancanza di prova.

Considerazioni conclusive

Per non incorrere in responsabilità il condominio deve svolgere costante sorveglianza sul cantiere. Quando l'assemblea condominiale sceglie una certa impresa appaltatrice, occorre verificare che essa si sia obbligata a porre in essere tutte le precauzioni necessarie a evitare che vi siano accessi abusivi ai ponteggi.

Ove così non fosse, l'amministratore deve sollecitare la stessa a dotare il cantiere di adeguate misure di sicurezza.

A volte può essere utile stipulare una specifica polizza assicurativa che scongiuri il rischio che, attraverso i ponteggi, i ladri possano introdursi negli alloggi.

E' chiaro che il condominio va incontro a responsabilità ove l'assemblea, ad es. per risparmiare i costi, rinunci a qualsiasi forma di protezione dei ponteggi dall'ingresso di soggetti estranei in mala fede.

Se la vittima del furto favorisce l'azione dei ladri, ad es. lasciando le finestre aperte o dimenticando la chiave della cassaforte sul tavolo di una scrivania, la medesima cade in corresponsabile dell'evento dannoso dovendo risponderne a sua volta nei termini che saranno nel corso del processo, vedendosi di conseguenza proporzionalmente ridotto l'ammontare del complessivo risarcimento economico spettante.

Simile al caso qui analizzato, oltre alla citata sentenza della Suprema Corte di cui sopra, è la decisione del Tribunale di Cosenza con la sentenza n. 1652/2021: questi ha condannato, in solido, il condominio e l'impresa dei lavori a risarcire un condomino che aveva subito il furto di due caldaie.

Nel caso di specie l'impresa appaltatrice non aveva adottato tutte le misure di sicurezza, non avendo disposto una giusta illuminazione né un impianto di allarme ed inoltre non era stata rimossa la prima scaletta né chiusa la botola che consentiva di raggiungere il primo livello del ponteggio.

Sentenza
Scarica Trib. Catanzaro 12 febbraio 2023
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