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Deviare l'energia elettrica condominiale nel proprio appartamento è furto aggravato

La Cassazione penale in una decisione dei primi giorni del 2022 chiarisce la differenza tra appropriazione indebita e furto aggravato di energia elettrica in ambito condominiale.
Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico Condominioweb 

L'energia elettrica è considerata a tutti gli effetti un bene mobile: per questa ragione, chi la sottrae in maniera fraudolenta può subire un processo penale.

Non a caso, il secondo comma dell'art. 624 c.p. dispone espressamente che agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico.

In particolare colui che ruba energia elettrica commette un reato e, precisamente quello di furto aggravato dall'utilizzo di un "mezzo fraudolento" o "da violenza sulle cose", punito con la reclusione da due a sette anni e con la multa da 927 euro a 1500 euro (art. 625, comma 1, n. 2, c.p.). È importante sottolineare che per il furto aggravato si procede d'ufficio, con la conseguenza che non sarà necessaria un'espressa denuncia di chi subisce il reato e se il colpevole dovesse risarcire il danno alla persona offesa, il procedimento penale andrà avanti ugualmente.

In ogni caso, quando si "ruba" l'energia elettrica non può essere invocato lo stato di necessità quale causa di giustificazione perché, in caso di gravi difficoltà economiche, è pur sempre possibile vedersi garantiti i bisogni primari da parte degli enti predisposti all'assistenza sociale (Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 994/2018).

Energia elettrica "condominiale" e appropriazione indebita: la tesi meno recente

Secondo una parte della giurisprudenza, qualora un condomino sottragga l'energia elettrica già transitata dal contatore, che registra i consumi del condominio, non si può parlare di furto ma di appropriazione indebita che punisce chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria del denaro o della cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso (art. 646 c.p.). In tal caso si sottrae energia appartenente al condominio ma appartenente pure, anche se pro quota, al soggetto colpevole dell'illecito penale (il singolo condomino).

In altre parole, l'energia sottratta è a disposizione sia del colpevole - condomino, sia degli altri condomini, ciascuno dei quali può consumarla ed utilizzarla al di fuori della stretta sorveglianza degli altri condòmini.

Questa tesi, quindi, si fonda sul fatto che il furto presuppone la mancanza della disponibilità dell'energia elettrica (consistendo il reato proprio nell'impossessamento), mentre l'appropriazione indebita implica che l'agente già abbia a disposizione l'energia.

Aderendo a questa opinione si può perciò affermare che integra il reato di appropriazione indebita la condotta del condomino il quale, mediante allaccio abusivo, a valle del contatore condominiale, si impossessi di energia elettrica destinata all'alimentazione di apparecchi ed impianti di proprietà comune.

Appropriazione indebita di energia elettrica in condominio

Energia elettrica "condominiale" e furto aggravato: la vicenda

Secondo un recente decisione della Cassazione penale la tesi sopra espressa non è condivisibile (Cass. pen., sez. V, 05/01/2022).

I giudici supremi, infatti, hanno precisato come vada qualificato come furto e non come appropriazione indebita il comportamento del condomino il quale, mediante allaccio abusivo a valle del contatore condominiale, si impossessi, ad uso della propria abitazione, di energia elettrica destinata all'alimentazione di apparecchi ed impianti di proprietà comune.

Questa decisione è scaturita dal comportamento di una condomina che, allacciandosi abusivamente all'interruttore della forza motrice dell'ascensore, convogliava l'energia elettrica sottratta al condominio nella sua abitazione.

Come hanno notato sia il primo giudice, sia la Corte di Appello, l'allaccio abusivo non era facilmente accertabile, con la conseguenza che si è resa necessaria una verifica dell'impianto a servizio dell'ascensore (il collegamento abusivo infatti consisteva in un collegamento con una parte dell'impianto condominiale di distribuzione dell'energia elettrica, per l'appunto, a servizio di esso).

Il furto aggravato: la decisione

I Giudici supremi hanno precisato che quando il condomino (o il conduttore) arriva a deviare il flusso dell'energia (che è transitato dal contatore), alimentando soltanto gli apparecchi e gli impianti propri, compie una sottrazione dell'energia destinata a fini condominiali (e solo entro tali limiti nella disponibilità comune) a beneficio del proprio consumo individuale; in tal modo, pone in essere quell'impossessamento dell'energia deviata richiesta per il reato di furto, conseguendo cioè la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, rappresentata dall'energia elettrica.

È vero, infatti, che l'energia distolta dal singolo condomino, deviandone il flusso a proprio ed esclusivo vantaggio, non è più quella nella disponibilità degli altri condomini e dello stesso colpevole.

In ogni caso, i giudici supremi hanno considerato il furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento in quanto il condomino colpevole, per commettere il reato, si è avvalso di un accorgimento tecnico di difficile realizzazione, ma non per questo meno in grado di sorprendere con scaltrezza gli altri partecipanti al condominio.

Chiarito quanto sopra la Cassazione precisa che si deve parlare, invece, di appropriazione indebita soltanto nel caso in cui un condomino sottragga parte di quell'energia che transitando attraverso il contatore continui ad alimentare anche gli impianti condominiali.

Furto di energia elettrica: quando si configura?

Sentenza
Scarica Cass. pen. 5 gennaio 2022 n. 117pdf
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