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Furto di energia elettrica: quando si configura?

Allaccio abusivo al contatore per illuminare il parcheggio condominiale: non è reato se c'è il consenso dell'unico condomino.
Avv. Mariano Acquaviva - Foro di Salerno 

La legge punisce qualsiasi tipo di furto, anche quello che ha ad oggetto beni immateriali come l'energia elettrica la quale, per espressa previsione normativa, è considerata "bene mobile" a tutti gli effetti.

Ma non solo: poiché il furto di corrente elettrica avviene quasi sempre in maniera subdola, cioè ricorrendo ad artifici o inganni, questo tipo di reato è considerato un furto aggravato, punito più severamente del furto semplice. Quando si configura il furto di energia elettrica?

Secondo una recente sentenza della Suprema Corte (n. 32703, udienza 9 aprile 2021), non c'è reato se l'allaccio è avvenuto con il consenso del titolare dell'utenza, al fine di illuminare un'area condominiale adibita all'uso esclusivo dello stesso titolare.

Infatti, in questo caso manca l'elemento soggettivo del reato, cioè il dolo consistente nel voler trarre un profitto illecito dalla condotta.

Analizziamo la fattispecie e spieghiamo quando si configura il furto di energia elettrica.

Furto di energia elettrica: cos'è?

Il furto di energia elettrica costituisce una particolare fattispecie di furto aggravato con mezzo fraudolento. Ciò perché, come vedremo nel prossimo paragrafo, questo delitto è generalmente commesso avvalendosi di stratagemmi che consentono di carpire la cosa mobile ai danni della vittima.

Trattandosi di fattispecie aggravata, il furto di energia elettrica è punito con la reclusione da due a sei anni e la multa da 927 a 1.500 euro.

Furto energia elettrica: come si commette?

Ci sono tanti modi per poter rubare illecitamente l'energia elettrica:

  • mediante il classico allaccio abusivo ai cavi della rete, rubando così direttamente all'ente erogatore;
  • per mezzo di un collegamento al cavo di alimentazione di un altro utente;
  • rompendo il sigillo del distributore in modo da scavalcare il proprio contatore;
  • allacciandosi abusivamente a un'utenza distaccata;
  • manomettendo il contatore tramite una resistenza o un magnete (applicazione di una calamita sul contatore in modo da rallentare il conteggio del consumo);
  • tramite modifica del software in quelli più moderni.

Furto di energia elettrica in condominio: il caso

La sentenza sopra citata della Corte di Cassazione (n. 32703/2021) affronta un caso di furto di energia elettrica molto particolare.

Ricorreva alla Suprema Corte un uomo condannato in primo e secondo grado per il reato di furto aggravato commesso allacciando un faretto al contatore della persona offesa al fine di dare illuminazione al parcheggio condominiale ove risiedeva la vittima.

Secondo l'imputato, il reato non sussisteva per diverse ragioni:

  • innanzitutto, perché l'allaccio al contatore era avvenuto in presenza e con il consenso del proprietario stesso;
  • in secondo luogo, perché il faretto collegato a detto contatore serviva a illuminare un'area condominiale utilizzata esclusivamente dalla persona offesa, unico condomino a vivere nell'edificio (ancora privo di fornitura elettrica);
  • infine, il suddetto allaccio era stato voluto e previsto direttamente nel rogito con cui la persona offesa aveva acquistato l'unità immobiliare dall'imputato.

Secondo la difesa, dunque, essendo l'allaccio avvenuto col pieno consenso del proprietario del contatore, l'imputato non avrebbe agito con il fine di profitto ma con l'unico scopo di illuminare il parcheggio condominiale, utilizzato dalla sola persona offesa, unica ad abitare nel condominio, dunque usando energia elettrica non per sé ma nell'interesse della stessa presunta parte lesa.

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Furto di energia elettrica in condominio: la decisione

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento (n. 32703/2021), ha accolto il ricorso dell'imputato, ritenendo che non possa configurarsi furto di energia elettrica se l'allaccio è avvenuto nell'interesse della persona offesa (che, quindi, tale non è).

Manca, dunque, secondo la Suprema Corte, la condotta materiale della sottrazione di energia elettrica con il fine di trarre profitto, considerato che attraverso l'allaccio al contatore della persona offesa si era addivenuti all'illuminazione dell'area condominiale, presso la quale erano in corso i lavori, di cui era stato incaricato lo stesso imputato proprio dalla vittima.

Peraltro, dall'istruttoria era emerso che l'allaccio del faretto al contatore, eseguito dall'elettricista, era avvenuto sotto la supervisione della stessa persona offesa, la quale dunque aveva manifestato la sua volontà di procedere in tal senso.

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Quando si configura il furto di energia elettrica?

Alla luce della sentenza in commento, è possibile affermare che il furto di energia elettrica si configura ogni volta che la sottrazione dell'elettricità avviene senza il consenso del soggetto che risulta titolare della fornitura di energia, utilizzando mezzi fraudolenti, con il fine di trarre un illecito profitto.

Come ha ricordato la pronuncia della Corte di Cassazione, Il furto di energia elettrica si realizza «nel caso in cui la sottrazione sia attuata mediante l'allaccio abusivo ad una cassetta di derivazione dell'ente erogatore, o alterando il sistema di misurazione dei consumi, oppure attraverso l'allaccio abusivo senza alcuna installazione di contatore e nell'inesistenza di un'utenza intestata al fruitore dell'energia elettrica, in tutti i casi eseguito contro la volontà dell'ente erogatore non consentendo la rilevazione dell'effettivo consumo oppure procurandosi […] energia elettrica non dovuta, in assenza (anche a seguito di distacco) di rapporto di fornitura con l'ente».

Se invece l'allaccio avviene con il consenso del titolare del contatore, anche per illuminare aree comuni come il parcheggio condominiale, allora non può dirsi integrata alcuna fattispecie delittuosa.

Sentenza
Scarica Cass. pen. 9 aprile - 2 settembre 2021 n. 32703
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