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Lo stalking condominiale: un reato preoccupante

Quando le vittime si “blindano in casa” per evitare gli atti persecutori dei condomini vicini.
Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico Condominioweb 

Il reato di atti persecutori è stato introdotto nel nostro ordinamento solo in tempi recenti, con l'innesto nel codice penale - ad opera dell'art. 7 del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11 (convertito, con modifiche, con la l. 3 aprile 2009, n. 38) - dell'art. 612-bis c.p. che punisce il fatto di chi, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo tale da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero di ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva, ovvero di costringere lo stesso a cambiare le proprie abitudini di vita.

Le condotte di minaccia o molestie reiterate, quindi, devono essere poste in essere "in modo da" - alternativamente - a) "cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura", ovvero b) "ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva", ovvero, ancora, c) "costringere la vittima ad alterare le proprie abitudini di vita".

La fattispecie in esame costituisce, quindi, un reato ad eventi alternativi, in quanto la realizzazione di uno solo dei tre effetti lesivi integra il reato.

A tale proposito merita di essere segnalata una recente sentenza della Cassazione (Cass. pen. 12 maggio 2023 n. 28773).

Lo stalking condominiale è un reato. Fatto e decisione

Tre condomini venivano ritenuti colpevoli dal Tribunale dei delitti di atti persecutori, di lesioni personali e di tentata violenza privata, consumati ai danni dei condomini vicini.

Dalle concordanti dichiarazioni delle persone offese era emerso come gli imputati avessero posto in essere molestie e minacce di ogni sorta al fine di rendere la loro permanenza nella loro abitazione insopportabile.

In particolare, le vittime erano state tormentate con continui schiamazzi e rumori, molestate con i latrati dei cani dei colpevoli, quotidianamente insultati e minacciati; in ogni caso avevano subito il danneggiamento dell'antenna della televisione, della porta d'ingresso dell'abitazione delle persone offese, del campanello dell'appartamento posto all'esterno della porta d'entrata (bruciato).

Più volte erano state danneggiate le autovetture delle persone offese ed erano stati esplosi dei fuochi d'artificio nei pressi del loro balcone.

Tali condotte inducevano le persone offese in uno tale stato di paura tanto da portarle ad installare un cancello davanti alla porta di ingresso dell'appartamento o mutare lavoro.

La Corte di Appello, alla luce della complessiva ricostruzione delle numerose molestie consumate dai condannati a danno dei querelanti, confermava la penale responsabilità di tutti gli imputati per il contestato delitto di atti persecutori.

Un reato odioso in ambito condominiale.

La Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, condannando ciascuno dei ricorrenti a pagare euro tremila alla cassa delle ammende. Del resto i ricorrenti hanno chiesto la riconsiderazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione di secondo grado; come hanno ricordato i giudici supremi, però, tale valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali.

In ogni caso la Suprema Corte ha evidenziato come l'installazione da parte delle vittime di un cancello in metallo a protezione della loro abitazione costituisca un evidente riscontro oggettivo allo stato di grave ansia e timore, per l'incolumità propria, che le continue vessazioni avevano loro ingenerato.

Considerazioni conclusive

Bisogna considerare che, a seguito di una storica sentenza della Cassazione, l'ambito di applicabilità dell'art. 612-bis c.p. è stato esteso al contesto condominiale, ritenendo riduttiva la lettura della norma in forza della quale gli atti persecutori dovrebbero indirizzarsi verso un solo soggetto.

In tale innovativa pronuncia la Corte di Cassazione ha statuito che non è necessario che la condotta persecutoria sia tenuta nei confronti della medesima persona, ben potendo il reato configurarsi anche con riferimento agli atti persecutori ai danni di più persone coabitanti nello stesso condominio e anche quando gli atti persecutori siano diretti singolarmente a persone diverse ma provochino uno o più degli eventi descritti dalla norma (ansia, paura, modifica delle condizioni di vita) a tutte le altre (Cass. pen., sez. V, 07/04/2011, n. 20895).

Per configurare lo stalking occorre la reiterazione, non basta un solo atto vessatorio nei confronti della vittima (Cass. pen., sez. V, 24/09/2014, n. 48391).

Non rileva, però, il numero degli atti commessi, quanto la loro prossimità, tanto è vero che è stato affermato che, per integrare il delitto di atti persecutori, anche due sole condotte di minacce, molestie o lesioni, pur se commesse in un breve arco di tempo, sono idonee a costituire la reiterazione richiesta dalla norma incriminatrice, non essendo, invece, necessario che gli atti stessi si manifestino in una prolungata sequenza temporale (Cass. pen., sez. V, 19/07/2018, n. 33842).

Sentenza
Scarica Cass. pen. 12 maggio 2023 n. 28773
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