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È stalking impedire ai proprietari del garage l'ingresso della propria auto

Commette il reato di atti persecutori (stalking) chi con la propria vettura si mette davanti il garage di terzi e ne impedisce l'accesso.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

La vicenda. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello confermava la condanna nei confronti di Tizio, per i reati di cui all'art. 612-bis c.p., comma 3, art. 610 c.p., art. 61 c.p., comma 1, n. 2, alla pena ad anni uno di reclusione.

In pratica, i giudici del merito avevano contestato le condotte persecutorie commesse nei confronti delle parti lese, Caio, Sempronia e del loro figlio minore Mevio consistite nell'aver rivolto ai predetti le frasi minacciose, nonché nell'aver impedito l'accesso con la propria vettura, parcheggiata davanti all'ingresso del garage di proprietà dei coniugi, rifiutandosi di spostare il veicolo anche a fronte delle reiterate richieste in tale senso, con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di eseguire il reato di condotte persecutorie contestato.

La famiglia ha denunciato (in pieno accordo con la psicologa che era stata chiamata quale consulente tecnico) di avere accumulato ansia a seguito del fatto.

Avverso la descritta sentenza, Tizio ha proposto ricorso in Cassazione eccependo l'inosservanza ed erronea applicazione di legge penale nonché vizio di motivazione in ordine alla credibilità delle parti lese; in particolare, la testimonianza resa dalla psicologa che ha visitato il bambino, escussa come teste della pubblica accusa.

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Lo stalking nel condominio. Ai fini del perfezionamento della fattispecie di reato di cui all'art. 612bis cod. pen. è essenziale la connessione causale tra la condotta dell'agente, caratterizzata dalla reiterazione, ed uno dei tre eventi alternativamente tipizzati dalla norma, ovvero: a) il perdurante e grave stato di ansia o paura della vittima; b) il fondato timore per la propria incolumità o per quella di persona comunque ad essa affettivamente legata; c) la costrizione ad alterare le proprie abitudini di vita.

Ebbene, dal punto di vista giurisprudenziale, questa fattispecie è stata introdotta, dalla Corte di Cassazione, con sentenza del 7 aprile 2011, n. 20895, con la quale il reato di stalking ha fatto il proprio ingresso anche in ambito condominiale.

Tale sentenza è importante non solo perché con essa si è subito chiarito come lo stalking possa consumarsi, come detto, anche fuori da un contesto relazionale affettivo ma soprattutto perché il Supremo Collegio ha con essa evidenziato che "il fatto può essere costituito anche da due sole condotte": le minacce e/o le molestie, in sostanza, devono essere più di una, ma anche solo due (Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 6417 del 17/02/2010).

Il ragionamento della Cassazione. Secondo i giudici della S.C., la conferma della pronuncia di primo grado fonda, in massima parte, sull'esame da parte della Corte di appello della deposizione delle parti lese e dei testi oculari degli episodi contestati; quindi, non viene esplicitata la decisività della deposizione che si assume assunta in violazione di legge.

Si osserva che l'esito del giudizio di responsabilità fondato non può essere invalidato da prospettazioni alternative del ricorrente, che si risolvano in una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di diversi parametri di ricostruzione e di valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dai giudici di merito, perché indicati come più plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità probatoria (Cass. pen., Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, dep. 28/12/2006).

Nella sostanza, infatti, con le critiche proposte il ricorrente non censura la motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, vizi proponibili ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e), ma si duole di una decisione erronea, in quanto fondata su valutazioni asseritamente sbagliate.

È noto, invece, che il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non quello tra prova e decisione.

In conclusione, alla luce di tutto quanto innanzi esposto, la Corte Penale ha confermato il reato di stalking a carico dell'imputato.

TABELLA RIEPILOGATIVA

OGGETTO DELLA PRONUNCIA

STALKING - GARAGE

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 612-bis c.p.

PROBLEMA

Nel caso di specie, un soggetto ha rivolto insulti e minacce agli occupanti della macchina che volevano accedere al loro garage, impedendo peraltro l'accesso con la macchina parcheggiata davanti all'ingresso del garage.

Il soggetto si era rifiutato di spostare il veicolo anche a fronte di reiterate richieste in tal senso, con l'aggravante quindi di aver commesso il fatto al fine di eseguire il reato di condotte persecutorie.

LA SOLUZIONE

I giudici della Cassazione hanno confermato che l'imputato si era rifiutato di spostare il veicolo anche a fronte di reiterate richieste in tal senso, con l'aggravante quindi di aver commesso il fatto al fine di eseguire il reato di condotte persecutorie.

Secondo la Corte ricorre il reato di stalking in quanto la famiglia è stata costretta a cambiare le proprie abitudini di vita dovendo accedere al garage dal retro.

RICHIAMI/PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI

Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 6417 del 17/02/2010; Cass. pen., Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, dep. 28/12/2006

LA MASSIMA

Commette il reato di atti persecutori (stalking) chi con la propria vettura si mette davanti il garage di terzi e ne impedisce l'accesso.

Cass. pen., sez. V, 16 gennaio 2020, n. 1551

Sentenza inedita
Scarica Cass. pen. Sez. V, Sent., 16-01-2020, n. 1551
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