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È stalking l'uso dei cani per spaventare i condomini

Per costringerli a cambiare casa, fa circolare il cane all'interno degli spazi comuni del condominio, spaventando le bambine di una coppia di coniugi.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

Ai fini della individuazione del cambiamento delle abitudini di vita, occorre considerare il significato e le conseguenze emotive della costrizione sulle abitudini di vita cui la vittima sente di essere costretta e non la valutazione, puramente quantitativa, delle variazioni apportate.

Responsabilità proprietario. La responsabilità incorre tutte le volte che il danno sia stato prodotto con diretto nesso causale da un fatto proprio dell'animale, a prescindere dall'agire dell'uomo (ad esempio, il cane ha distrutto le piante del vicino).

In tema, l'art. 2052 c.c. stabilisce a carico del proprietario dell'animale una presunzione di colpa[1], sicché non è sufficiente la prova di aver usato la comune diligenza ma occorre la prova del caso fortuito, cioè imprevedibile, inevitabile, assolutamente eccezionale.

Aggressione omofoba in condominio: un nuovo caso di stalking condominiale

La vicenda. La Corte di Appello confermava la pronunzia del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale, con la quale era stata dichiarata la penale responsabilità di Tizia e Caia per il reato di atti persecutori in danno di una coppia di coniugi, "cagionando ai medesimi ed alle loro figlie minori un perdurante e grave stato d'ansia.

La Corte territoriale, inoltre, in accoglimento dell'appello delle parti civili ha condannato le imputate al pagamento di una provvisionale.

Avverso la predetta sentenza le imputate, per mezzo del proprio difensore, hanno proposto ricorso per cassazione eccependo la violazione di legge in relazione all'articolo 612 bis c.p., nonché l'errata valutazione del materiale probatorio, in quanto le prime relazioni mediche attestanti il forte disagio psichico sofferto dalle figlie delle parti civili risalivano al 2010, mentre le condotte oggetto di imputazione erano successive e collocabili nel 2012.

Inoltre, secondo le ricorrenti, il giudice di secondo grado avrebbe trasformato uno "stalking indiretto" in uno "stalking nella sostanza diretto alle due bambine", nonostante l'incompatibilità' tra la commissione della condotta "in via indiretta" e il dolo proprio del delitto di cui all'articolo 612 bis c.p. che, pur potendo essere generico, doveva in ogni caso essere direttamente e volontariamente finalizzato alla produzione di un evento.

Il ragionamento della Cassazione. La Corte territoriale aveva correttamente evidenziato che la verificazione dell'evento era senz'altro riconducibile alle condotte delle ricorrenti, le quali non soltanto persistevano nel lasciare circolare liberamente il loro cane nelle aree condominiali comuni pur essendo consapevoli che tale pratica arrecava un forte disagio alle minori, ma adottavano altresì ulteriori comportamenti idonei a turbare queste ultime, quali minacce ed insulti indirizzati sia a loro che ai propri genitori.

Ha rilevato, infatti, il giudice di appello che solo successivamente a tali condotte le minori avevano cominciato a manifestare quel turbamento psichico che costituisce l'evento del reato di atti persecutori.

In particolare, sia nella sentenza di primo grado che in quella di appello si era dato atto della prova dell'evento del reato (stato d'ansia) riferito alle minori, così come provato anche dalle risultanze delle relazioni mediche acquisite in atti.

Ad ogni modo, poiché la fattispecie di cui all'articolo 612 bis c.p. ha natura di reato abituale e di evento, il dolo era da ritenersi senz'altro unitario, esprimendo un'intenzione criminosa che travalicava i singoli atti che componevano la condotta tipica; ma ciò non significava affatto che l'agente doveva rappresentarsi e volere fin dal principio la realizzazione della serie degli episodi, ben potendo il dolo realizzarsi in modo graduale ed avere ad oggetto la continuità nel complesso delle singole parti della condotta.

Difatti, si trattava di dolo generico che consisteva nella volontà' di porre in essere le condotte di minaccia e molestia nella consapevolezza dell'idoneità' delle medesime alla produzione di uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice (Cass. pen. sez. 5, 19/02/2014 n. 18999).

Inoltre, nel caso in esame, i giudici di merito avevano evidenziato quanto emerso nell'istruttoria dibattimentale in ordine all'elemento soggettivo, sottolineando come le imputate di certo avevano consapevolezza dell'idoneità' dei loro comportamenti a ingenerare gli eventi propri del reato loro contestato, anche tenuto conto del lungo arco temporale in cui le condotte moleste e minacciose erano state reiterate (dal 13 febbraio 2012 al 23 luglio 2013), delle modalità e della gravità delle stesse, sintomatiche di una aggressività tutta finalizzata a realizzare l'intento di far cambiare casa alle persone offese.

Stalking "condominiale". Come difendersi

In conclusione, il ricorso delle imputate è stato rigettato; per l'effetto, è stata confermata la condanna di reato di atti persecutori (stalking).

TABELLA RIEPILOGATIVA

OGGETTO DELLA PRONUNCIA

STALKING - ATTI PERSECUTORI

RIFERIMENTI NORMATIVI

612 BIS C.P.

PROBLEMA

Era stata dichiarata la penale responsabilità dei condomini per il reato di atti persecutori in danno di una coppia di coniugi, "cagionando ai medesimi ed alle loro figlie minori un perdurante e grave stato d'ansia.

LA SOLUZIONE

Secondo la cassazione, le donne non solo lasciavano circolare cane di proprietà nelle aree condominiali, consapevoli dei disagi che tale pratica arrecava alle minori, ma le stesse minacciavano e insultavano sia le bambine che i genitori delle stesse, a seguito delle quali manifestavano un grave turbamento psichico che rappresenta l'evento del reato richiesto dalla fattispecie di reato di atti persecutori.

LA MASSIMA

È stalking diretto far circolare il cane all'interno degli spazi comuni del condominio, se finalizzato a spaventare le bambine di una coppia di coniugi, solo per costringerli a cambiare casa.

Cass. pen., sez. V, 18 luglio 2019, n. 31981


[1] TARANTINO M. "Animali in condominio. Tutele e responsabilità", Condominioweb, 2019, p. 54

Sentenza
Scarica Corte di Cassazione, Sezione 5 penale Sentenza 18 luglio 2019, n. 31981
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