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Cane tenuto in garage o box: cosa fare?

Quali sono i doveri dei condòmini e dell'amministratore nel caso in cui uno dei proprietari tenga un animale domestico in condizioni incompatibili con la sua natura?
Avv. Mariano Acquaviva 

È noto che il regolamento condominiale non possa vietare la detenzione o il possesso di animali domestici all'interno delle singole unità immobiliari, a meno che non si tratti di regolamento approvato all'unanimità da tutti i proprietari. In tale contesto si pone il seguente quesito: cosa fare se un cane è tenuto in un garage o in un box auto?

In buona sostanza, si tratta di comprendere se permettere che un animale viva in un ambiente chiuso e ristretto sia legale e quali sono gli eventuali doveri dei condòmini e, soprattutto, dell'amministratore. Approfondiamo la questione.

Si può tenere un animale in garage o nel box auto?

Non c'è un'espressa normativa nazionale che vieti di tenere un cane o altro animale domestico all'interno di un garage, una cantina o un box auto.

Tuttavia, la giurisprudenza (ex multis, Cass., sent. n. 12436/2021; Cass., sent. n. 17677/2016) è granitica nel ritenere che la detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, se produttive di gravi sofferenze, costituisca reato.

Per la precisione, i giudici oscillano tra la fattispecie contravvenzionale di abbandono di animali (art. 727 c.p.), punita con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro, e il delitto di maltrattamenti (art. 544-ter c.p.), sanzionato con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

A colmare la lacuna normativa ci sono poi diversi regolamenti comunali che vietano espressamente di detenere animali in ambienti separati dai locali di abitazione (come box e garage, appunto) nei quali vi sia una insufficiente illuminazione naturale, sia assente o carente la ventilazione, siano elevate la temperatura e l'umidità o in cui lo spazio a disposizione degli animali non consenta agli stessi un'adeguata attività motoria.

Insomma: una cosa è tenere saltuariamente e per qualche ora un cane all'interno di un box illuminato e arieggiato, ben altra è farlo vivere costantemente in uno spazio chiuso, angusto, buio, umido, sporco e poco arieggiato.

Nel primo caso il comportamento (seppur non certo ottimale per il cane) è lecito; nel secondo è senz'altro illegale e può anche integrare diverse fattispecie di reato.

Condominio: cosa fare se c'è un cane tenuto in garage o in box?

Quanto detto nel precedente paragrafo vale ovviamente anche in ambito condominiale: può costituire un illecito penale lasciare per lungo tempo un animale domestico all'interno di un locale (box, cantina, garage, ecc.) normalmente destinato ad altro.

Poiché la responsabilità penale è sempre individuale, né l'amministratore né gli altri condòmini rispondono del reato commesso dal proprietario che decide di tenere il suo animale domestico nel box auto o in garage.

Nemmeno sussiste l'obbligo di sporgere denuncia: secondo l'ordinamento giuridico italiano, la segnalazione alle competenti autorità è (quasi sempre) facoltativa, nel senso che il semplice cittadino non è costretto a denunciare il reato a cui ha assistito.

Tanto vale non solo per i condòmini ma anche per l'amministratore, il quale non è quindi obbligato a denunciare il condomino che tiene i propri animali domestici in condizioni incompatibili con la loro natura.

Ovviamente, chi volesse attivarsi in tal senso potrebbe sicuramente farlo, chiamando la polizia municipale, i carabinieri oppure le guardie zoofile.

Cane in garage o box: cosa deve fare l'amministratore?

Come detto, sull'amministratore non grava l'obbligo di sporgere denuncia nei confronti del condomino che si rende colpevole del reato di maltrattamenti o di abbandono di animali.

Tuttavia, qualora la condotta illecita dovesse sfociare in altro tipo di violazione, allora sarebbe obbligo dell'amministratore intervenire a tutela delle ragioni condominiali.

Si pensi, ad esempio, al lezzo proveniente dal garage in cui il cane è stato lasciato per giorni, senza provvedere alla pulizia dei suoi escrementi: in un'ipotesi del genere sarebbe obbligo dell'amministratore intervenire, intimando al proprietario di cessare la condotta molesta.

L'amministratore potrebbe anche allertare le autorità competenti, come ad esempio l'Asl o le forze dell'ordine, affinché accertino la sussistenza di eventuali illeciti.

Ma c'è di più: secondo la Suprema Corte (sent. n. 35566/2017), le esalazioni moleste causate dalle deiezioni canine integrano, in capo al proprietario, il reato di getto pericoloso di cose (art. 674 c.p.), punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a 206 euro.

Deiezioni canine, scivoloni e danni

L'assemblea può ordinare lo sgombero dei cani?

Generalmente, l'assemblea non può incidere sulle proprietà private dei singoli condòmini, a meno che non vi sia un voto unanime.

Secondo la Corte di Cassazione, però (Cass., ord. n. 6652 del 15 marzo 2017, richiamata da App. Roma, sent. n. 4406 del 24 giugno 2022), l'assemblea condominiale non può validamente assumere decisioni che riguardino i singoli condòmini nell'ambito dei beni di loro proprietà esclusiva, «salvo che non si riflettano sull'adeguato uso delle cose comuni».

Deve quindi desumersi che, se vi sono fondate ragioni che riguardano l'interesse comune del condominio, l'assemblea possa ordinare lo sgombero degli animali che il singolo condomino tiene in garage o nel box auto.

Affinché la deliberazione sia valida e non nulla occorre però che la tutela dei beni comuni sottesa alla decisione sia di lampante evidenza, altrimenti la delibera stessa non resisterebbe all'impugnazione giudiziaria.

Basti solo pensare che, secondo la giurisprudenza amministrativa (Tar Campania, sede di Napoli, sent. n. 4303/2018), nemmeno il sindaco può ordinare lo sgombero dei cani se non ci sono i presupposti per un'ordinanza d'urgenza.

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