Le responsabilità. il diritto del singolo condomino di tenere con sé animali di affezione non è assoluto o illimitato, ma deve essere contemperato con il diritto alla salute e alle esigenze personali di vita connesse all'abitazione degli altri condomini.
Accertato che gli animali possono stare presso la proprietà privata dei condomini (anche in presenza di divieti regolamentari), tuttavia, però, è bene anche sottolineare che il comma 5 dell'art. 1138 c.c. fissa soltanto un limite alla potestà regolamentare incidente sulla proprietà singola, senza recare alcuna disciplina sull'uso delle parti comuni.
Ad ogni modo, il condomino è responsabile dei danni cagionati dall'animale di sua proprietà sia che fosse sotto la sua custodia sia che fosse smarrito o fuggito salvo che provi il caso fortuito.
La responsabilità incorre tutte le volte che il danno sia stato prodotto con diretto nesso causale da un fatto proprio dell'animale, a prescindere dall'agire dell'uomo (ad esempio, il cane ha distrutto le piante del vicino) [1].
Statistica. Secondo le recenti stime di alcuni portali assicurativi, quasi 2 milioni di italiani hanno scelto di tutelare il proprio cane e gatto con un'assicurazione. Dai primi dati, è emerso che assicurare un cane per la sola responsabilità civile ha un costo medio che parte da circa 65 euro l'anno; con questo importo è possibile avere un rimborso di tutti i danni causati dall'animale a terzi, siano essi persone, altri animali o beni, anche quando l'animale viene affidato ad una persona esterna al nucleo familiare, come ad esempio un dog sitter. Tuttavia, le compagnie potrebbero applicare condizioni diverse per alcune razze specifiche, come ad esempio pitbull, chiedendo un sovrapprezzo, applicando franchigie più elevate o, addirittura, decidendo di non assicurare l'animale.
È possibile anche assicurare un gatto da eventuali danni a terzi; in questo caso, la polizza è valida solo se il felino è ospitato continuativamente presso l'abitazione del proprietario.
Aspetti legislativi. Precedentemente, fino al 2009 il legislatore aveva previsto una "lista nera" di razze di cani considerate pericolose, o più precisamente dall'aggressività non controllata, che erano soggette all'obbligo di stipula di una polizza Rc per danni a terzi causati dal cane stesso.
Successivamente, con l'ordinanza del 3 marzo 2009, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha cancellato quella lista nera, basandosi sul concetto che i padroni dei cani sono sempre responsabili, civilmente e penalmente, dei danni o delle lesioni provocati dal proprio animale, a prescindere dalla razza.
Tuttavia, con l'abrogazione della black list delle razze pericolose è di conseguenza caduto l'obbligo di assicurare i cani che ne facevano parte.
Ad ogni modo, secondo l'ordinanza del Ministero della salute del 6 agosto 2013 "Ordinanza contingibile e urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani" prorogata con successivi provvedimenti, tra questi Ordinanza 25/06/2018, i proprietari dei cani inseriti nel registro dichiarati a rischio elevato di aggressività compilato e aggiornato dai servizi veterinari, devono stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e applicano sempre al cane, quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, sia guinzaglio sia museruola [2].
La sicurezza. L'Ordinanza ministeriale concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani stabilisce le regole di sicurezza, che devono essere rispettate dai proprietari e dai detentori quando portano il loro cane in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico: deve essere utilizzato un guinzaglio non più lungo di 1.50 metri; fanno eccezione le aree cani, dove gli animali possono essere lasciati liberi; chi conduce il cane a spasso deve avere sempre con sé una museruola(rigida o morbida), da utilizzare in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali oppure su richiesta delle Autorità competenti; il cane deve essere affidato solo a persone in grado di gestirlo correttamente; è necessario conoscere le caratteristiche fisiche ed etologiche del proprio cane; è necessario conoscere le norme vigenti da rispettare; bisogna assicurarsi che il cane si comporti bene sia con le persone sia con gli altri animali.
L'obbligo di idonea museruola per i cani non condotti al guinzaglio, quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico e l'obbligo della museruola e del guinzaglio per i cani condotti nei locali pubblici e nei mezzi di trasporto pubblico sono previsti anche dal Regolamento di Polizia Veterinaria.
In conclusione, sussiste l'obbligo per tutti i proprietari che portano a passeggio i propri animali di "ridurre il più possibile il rischio che questi possano lordare i beni di proprietà di terzi".
Tuttavia, ancora oggi, il problema non è tanto l'appartenenza a una specie ritenuta più pericolosa di altre, ma il comportamento di proprietari irresponsabili che non sanno gestire la convivenza del proprio cane con altre persone o animali.
[1] TARANTINO M. "Animali in condominio. Tutele e responsabilità", Condominioweb, 2019, p. 54
[2] "Aggressioni dai cani e tutela degli equidi: prorogate le ordinanze ministeriali" in www.salute.gov.it del 29 agosto 2019. Dal 2009 le ordinanze ministeriali relative alla tutela dalle aggressioni e il decreto (DM 26 novembre 2009), che ha definito i contenuti dei percorsi formativi per i proprietari di cani, rappresentano un ulteriore passo in avanti all'interno del panorama legislativo nazionale a tutela delle persone e degli animali.
Contribuendo in modo efficace alla diffusione della cultura del possesso responsabile hanno, infatti, definito in modo preciso obblighi, compiti e responsabilità dei possessori, sia verso il proprio animale che nei confronti della società.
Tra gli obiettivi principali dell'ordinanza ministeriale anche la promozione di un rapporto con l'animale fondato sull'acquisizione di conoscenze scientifiche orientate al benessere dei cani, alla crescita culturale, alla responsabilizzazione dei proprietari e alla prevenzione dei rischi per la collettività.
In attesa di una normativa stabile in materia, la reiterazione dell'ordinanza consente di mantenere le misure fondamentali per prevenire episodi di aggressione e incrementare i risultati positivi maturati nell'ambito dell'attività di prevenzione.