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Il problema della responsabilità per danni cagionati dagli animali ex art. 2052 c.c.

Responsabilità oggettiva per danni cagionati da animali: il caso trattato dal Tribunale di Brescia.
Avv. Simona Lucianelli 

L'art. 2052 c.c. stabilisce che "il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale sia che fosse sotto la sua custodia sia che fosse smarrito o fuggito salvo che provi il caso fortuito".

Nel tempo, si sono scontrate a livello dottrinale due tesi: quella tradizionale del rapporto di custodia, secondo cui è da ritenersi responsabile chiunque abbia il potere di controllo sull'animale e quella più recente, che ha infine prevalso, del rapporto d'uso, secondo la quale risponde dei danni solamente colui che trae una qualsiasi utilità dall'animale (secondo il principio cuius commoda eius incommoda, ovverosia "chi ricava vantaggi da una situazione, deve sopportare anche gli svantaggi da essa derivanti") e non chi lo detenga occasionalmente, per esempio al fine di fare un piacere ad un amico.

In questo senso è orientata la giurisprudenza più recente (Cass. n. 10189/2010; 2414/2014); così, ad esempio, non è responsabile del danno provocato dal calcio di un cavallo colui che lo monta solo provvisoriamente, ma il gestore del maneggio, proprietario del cavallo stesso.

Il tema trattato dal Tribunale di Brescia con la sentenza n. 1332 del 19 maggio 2022, tratta appunto il tema della responsabilità ex art. 2052 c.c. in capo alla proprietaria di un cane, il quale ha causato delle lesioni ad un condomino, in compagnia di un altro cane, mentre si trovava a passeggio negli spazi comuni dell'edificio, nonché della prova del caso fortuito, unico elemento atto ad interrompere il nesso causale tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo.

Responsabilità oggettiva per danni cagionati da animali: il caso trattato dal Tribunale di Brescia

Gli attori hanno citato in giudizio una condomina del medesimo caseggiato, proprietaria di un cane di razza corsa, lamentando di aver subito danni personali e patrimoniali a causa dell'aggressione da parte dell'animale.

La convenuta, per contro, ha contestato l'esistenza di un rapporto tra la condotta del cane e la caduta di uno degli attori - anch'egli a passeggio con un cane di razza schnauzer - in quanto, in occasione dell'incontro il cane corso, munito di guinzaglio, è sfuggito alla presa della figlia della proprietaria; in quell'occasione l'attore è caduto al fine di cercare di sottrarre il proprio animale all'aggressione.

La convenuta, nel prosieguo della propria difesa, ha affermato che la decisione dell'attore di portare con sé il cane, transitando in prossimità della sua abitazione, andrebbe interpretata come forma concorsuale dell'evento.

La decisione del Tribunale di Brescia

Il Giudice, a seguito di ampia istruttoria, ha condannato la proprietaria del cane di razza corsa in quanto ha "accertato il nesso eziologico tra la condotta dell'animale e l'evento ed ha escluso nella condotta dell'attore gli aspetti del caso fortuito, con conseguente accertamento della responsabilità ex art. 2052 c.c. della convenuta".

Il Tribunale ha, infatti, affermato che la responsabilità per danni cagionati da animale risiede esclusivamente nel rapporto tra il soggetto e l'animale, a prescindere da qualsivoglia condotta commissiva o omissiva del proprietario, con l'unico limite del caso fortuito, elemento non ravvisato nel caso di specie, in quanto la condotta dell'attore - ovverosia passeggiare negli spazi condominiali comuni - non può assumere i caratteri dell'imprevedibilità, inevitabilità ed eccezionalità (Cass. Civ. n. 10402 del 20.5.2016).

Il Giudice ha altresì precisato che nel novero delle fattispecie disciplinate dall'art. 2052 c.c. non rientrano solo quelle relative all'azione diretta dell'animale, "essendo sufficiente che l'azione dell'animale si inserisca nel meccanismo causale (o concausale, secondo i noti principi ex artt. 40 e 41 c.p.) all'origine dell'evento".

I presupposti per l'accertamento della responsabilità

Affinché si possa applicare la lettera dell'art. 2052 c.c. è dunque necessario:

  1. Il collegamento causale tra il fatto dell'animale e il danno, ovverosia l'evento deve essere conseguenza di un'azione dell'animale. Ad esempio, non risponde ex art. 2052 c.c. chi istiga l'animale all'aggressione, poiché, in questo caso, trattandosi di un comportamento del tutto umano, il proprietario risponderà a norma dell'art. 2043 c.c.
  2. Il rapporto di proprietà o di utenza dell'animale: si tratta di un'ipotesi di responsabilità oggettiva, per cui la responsabilità del proprietario o detentore dell'animale è presunta, ed è fondata sul rapporto di fatto con l'animale stesso. La presunzione di colpa del proprietario dell'animale per il danno cagionato dallo stesso è superabile solo con la prova del caso fortuito.

Animali selvatici e randagi

Se si tratta di un animale domestico, con un padrone, il suo proprietario, ai sensi dell'art. 2052 c.c., risponde dei danni da esso causati. Tale norma pone una presunzione di responsabilità in capo al proprietario dell'animale, che è tenuto a fornire la prova liberatoria del caso fortuito.

Sino a poco tempo fa, la norma era applicabile solo ai danni causati dagli animali domestici.

Infatti, a seguito di una lunga diatriba dottrinale, anche la giurisprudenza era giunta alla conclusione che per i danni provocati da animali selvatici o randagi, cioè che vivono in libertà e dunque non sono controllabili, veniva esclusa l'applicabilità dell'art. 2052 c.c. in quanto mancava un soggetto detentore di un "potere di controllo" sull'animale.

A seguito di ciò, la Pubblica Amministrazione rispondeva dei danni a norma dell'art. 2043 c.c., a seguito della dimostrazione, da parte del danneggiato, della condotta dolosa o colposa, dell'evento e del rapporto eziologico tra la condotta e il danno (Cass.Civ. n. 4806 del 26.02.2013).

La sentenza della Corte di Cassazione n. 7969 del 20.04.2020 ha invece segnato un completo revirement in quanto ha stabilito che il diritto di proprietà sancito, in relazione ad alcune specie di animali selvatici, dalla legge n. 157 del 1992, in capo allo Stato, è idoneo a determinare l'applicabilità del regime oggettivo di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c., a pena di un ingiustificato privilegio riservato alla pubblica amministrazione.

Animali selvatici in condominio tra responsabilità e sanzioni

Sentenza
Scarica Trib. Brescia 19 maggio 2022 n. 1332
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