La vicenda. Il Condominio aveva citato in giudizio i coniugi Tizio e Caia esponendo che dal loro appartamento si propagano continui rumori, esalazioni ed odori fastidiosi a tutte le ore del giorno e della notte, per tutte le zone condominiali dovute alla presenza, all'interno dell'appartamento di numerosi animali domestici, tra cui almeno una decina di cani di grossa taglia, i quali abbaiavano continuamente sia all'interno dell'appartamento, sia nel predetto giardino.
Il condominio, inoltre, contestava il fatto che tali rumori, esalazioni ed odori turbavano la quiete condominiale, superando la normale tollerabilità ed obbligando i condomini a tenere sempre chiuse le porte e le finestre dei propri appartamenti.
Per i motivi esposti, il condominio chiedeva al giudicante di accertare la violazione del regolamento condominiale e di emettere ogni e più opportuno provvedimento idoneo a ripristinare il rispetto del predetto regolamento condominiale ed a garantire la quiete condominiale e l'igiene della collettività.
Gli animali e la questione della violazione del regolamento di condominio. In merito alla domanda delle violazione del regolamento condominiale, il giudice di Napoli ha precisato cheun regolamento condominiale per poter comprimere le facoltà di uso dei cespiti di proprietà esclusiva vietando determinati usi nonché la presenza di animali, deve avere natura contrattuale, cioè deve essere adottato dall'originario costruttore unico proprietario ed accettato dagli originari acquirenti dei singoli cespiti (oppure dev'essere approvato da tutti i condomini), e per la sua applicazione, in caso di mancata trascrizione, è sufficiente che sia stato fatto riferimento allo stesso nei singoli di acquisto, in modo che possa ritenersi conosciuto o accettato in base al detto richiamo (Cass.17886/2009).
In tale vicenda, il Condominio pur sostenendo che il regolamento era di natura contrattuale, tuttavia, non aveva prodotto la nota di trascrizione né il verbale di deposito.
Per questi motivi, in mancanza della prova dell'opponibilità ai convenuti, le norme di cui agli artt. 18 e 21 del regolamento, in quanto limitative delle facoltà di godimento dell'immobile di proprietà esclusiva dei medesimi, non potevano essere poste a fondamento della domanda principale del Condominio. Difatti, la legge di riforma del condominio (legge 220/2012, entrata in vigore il 18 giugno 2013) ha introdotto, all'articolo 1138 del Codice civile, il 5° comma, il quale prevede che «le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici».
La norma recepisce i princìpi che la giurisprudenza ha elaborato nel tempo, proprio con riferimento alla disposizione contenente il divieto di detenzione di animali negli spazi privati.
Continua [...]