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Responsabilità da cose in custodia: un utile vademecum della Cassazione

La natura della responsabilità ex art. 2051 cod. civ. e la prova del nesso causale: le regole stabilite dalla Suprema Corte.
Avv. Mariano Acquaviva - Foro di Salerno 

L'articolo 2051 del codice civile stabilisce che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. Questa norma trova applicazione anche nella realtà condominiale, laddove il proprio immobile sia causa del danno ad altra unità abitativa oppure a persone.

Ma non solo: una responsabilità di omessa custodia si configura anche quando sono le parti comuni del condominio (scale, ascensore, pavimentazione, ecc.) a provocare un pregiudizio a cose o individui.

In tutte queste ipotesi, cioè ogni volta in cui da un bene derivi un danno, scatta la responsabilità da cose in custodia. Una recentissima ordinanza della Suprema Corte (Cass., 9 novembre 2020, n. 25018) fa il punto della situazione in merito alla responsabilità ex art. 2051 cod. civ. e l'importanza della prova del nesso eziologico.

Si tratta di una pronuncia molto utile, la cui portata va ben al di là delle semplici implicazioni condominiali, involgendo anche la natura stessa della responsabilità per le cose in custodia. Vediamo di cosa si tratta.

Danno da cose in custodia: il caso sottoposto agli ermellini

La questione è la solita: uno dei proprietari lamenta un danno da infiltrazioni di acqua e di umido proveniente dalle parti comuni del condominio. La domanda di risarcimento veniva respinta in primo e secondo grado.

Ricorreva per Cassazione il condomino, il quale si doleva dell'ordinanza d'inammissibilità ex art. 348-ter c.p.c. della Corte di Appello, la quale riteneva che l'impugnazione non aveva una ragionevole probabilità di accoglimento poiché, discutendosi dei danni da infiltrazioni di umido provocate dalle parti condominiali, non vi era prova del nesso causale.

Difatti, nelle stesse allegazioni di parte attrice, l'origine del danno era stata ricondotta a fattori eziologici diversi, mentre neppure la prova testimoniale e l'accertamento tecnico svolto in corso di causa avevano consentito di individuare la provenienza delle infiltrazioni dalle parti condominiali.

Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente riteneva di aver ampiamente ottemperato al proprio onere probatorio fornendo prova del nesso mediante l'elaborato del ctu che aveva prospettato una pluralità di ipotesi, ognuna delle quali comprovava la responsabilità del condominio (provenienza delle infiltrazioni dal sottosuolo comune, dalle pareti condominiali o provocate da un innalzamento della falda acquifera).

Responsabilità da cose in custodia: la decisione della Cassazione

La Suprema Corte ritiene inammissibile il motivo, avendo la sentenza impugnata definito le questioni in diritto in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità.

Per la precisione, affinché si integri una responsabilità ex art. 2051 cod. civ. occorre che il danneggiato fornisca la prova del nesso tra la cosa in custodia e il pregiudizio patito, non potendosi l'attore limitare a fornire uno spettro di soluzioni tra loro alternative, seppur tutte riconducibili all'omessa custodia.

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Cassazione: la natura della responsabilità ex art. 2051 cod. civ.

Il caso sottoposto alla Corte di Cassazione dà la stura per offrire un utile vademecum da tener sempre presente allorquando si tratta di responsabilità ex art. 2051 cod. civ.

La Suprema Corte comincia con il ricordare come l'art. 2051 cod. civ. individui un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa, operando sul piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso.

Non assume rilievo, dunque, la condotta del custode e l'osservanza degli obblighi di vigilanza: tale responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento.

Il criterio di imputazione della responsabilità ha perciò carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione, da parte dell'attore/danneggiato, del nesso eziologico tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria.

In tale ambito, il rapporto di custodia opera come criterio di identificazione del responsabile, presupponendo però che il pregiudizio risarcibile sia comunque riconducibile al bene.

Art. 2051 cod. civ.: l'importanza del nesso eziologico

Atteso che la natura della responsabilità da cose in custodia è di tipo oggettivo, ciò che davvero conta affinché si possa ottenere il ristoro dei danni è la dimostrazione del nesso di causalità tra la cosa custodita e il pregiudizio patito.

Secondo i Supremi giudici, non si può isolare, nell'ambito dell'accertamento del nesso eziologico riguardo alla fattispecie regolata dall'art. 2051 c.c., la prova del rapporto tra il bene in custodia ed il pregiudizio lamentato dalla prova del nesso eziologico in senso proprio, essendo entrambi pertinenti alla derivazione del danno dalla cosa in custodia, la cui prova grava integralmente sul danneggiato, come correttamente stabilito dal giudice dell'appello.

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In definitiva, la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa.

Detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente un impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.

Tirando le somme, quando si discorre di responsabilità ex art. 2051 cod. civ., sono due i rapporti fondamentali da tenere in considerazione:

  • il primo, presupposto dell'intera fattispecie di cui all'art. 2051 cod. civ., è il rapporto di custodia tra custode e bene;
  • il secondo è il nesso di causalità tra la cosa oggetto di custodia e il danno verificatosi. Senza dimostrare quest'ultimo, il danneggiato non potrà ottenere alcun risarcimento.
Sentenza
Scarica Cass. 9 novembre 2020 n. 25018
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