In tema di infiltrazioni, la responsabilità “per mancata custodia” è esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato, con effetto liberatorio totale o parziale, anche dal fatto del soggetto danneggiato, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità. Questo il principio di diritto richiamato dal Tribunale di Lecce nella sentenza n. 452 del 1° febbraio 2017.
Come noto, l'art. 2051 c.c. dispone che “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
“Custode”, ai fini della disposizione in esame, è colui che ha il potere di vigilanza e di controllo sulla cosa, e tale potere può essere di diritto ma anche solo di fatto. L'ipotesi contemplata dalla norma sussiste quando la cosa produca da sola un danno. Diverso è il caso in cui il danno deriva dall'opera dall'uomo. In tale frangente si applica la generale previsione di cui all'art. 2043 c.c.
Come sottolineato dal giudice salentino nella sentenza in commento, la responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato.
A tal proposito,non rileva la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza (Cass. civ. n. 4476/2011; n. 8229/2010; n. 26086/2005). Non a caso – sottolinea il Tribunale di Lecce – la dottrina parla di “rischio di custodia” più che di “colpa nella custodia”.
Il caso – Il proprietario di un immobile sito al quinto piano citava in giudizio il proprietario dell'appartamento sovrastante, per sentirlo dichiarare responsabile per i danni da infiltrazioni cagionati al suo immobile.
Secondo l'attore, in particolare, a causa della rottura dell'impianto termico di pertinenza dell'appartamento del convenuto, copiose infiltrazioni d'acqua avevano provocato danni al suo immobile (alle superfici murarie, agli infissi ed all'impianto elettrico), tant'è che lo stesso aveva proposto innanzi al tribunale procedimento ex art. 696 bis c.p.c. per consulenza tecnica preventiva.Chiedeva dunque la condanna del convenuto al risarcimento dei danni, come quantificati dal CTU in sede di consulenza tecnica preventiva.
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