Il pignoramento immobiliare, è bene ricordare, non priva della proprietà del bene il titolare, ma quando occorre ripartire gli oneri condominiali chi è obbligato a versarli il proprietario del bene oggetto di esecuzione oppure il custode giudiziario? Ed ancora se il proprietario non ha il godimento degli immobili e non può neanche disporre dei i frutti civili (canone di locazione), sul custode giudiziario grava l'onere di sostituirsi al proprietario del bene pignorato nel pagamento degli oneri?
Il fatto. Il proprietario di alcune unità immobiliari ubicate in un edificio condominiale ed il custode giudiziario si oppongono, distintamente, al decreto ingiuntivo emesso in favore del condominio contenente l'ingiunzione agli opponenti di pagare la somma di oltre seimila euro a titolo di oneri condominiali afferenti le unità immobiliari in questione eccependo, ciascuno, per differenti motivazioni, la propria legittimazione passiva.
Il proprietario degli immobili sostiene di non essere obbligato a pagare gli oneri condominiali in quanto ha perso il godimento dei beni e non può percepirne i frutti civili (canone di locazione) essendo stati gli immobili sottoposti a custodia giudiziaria.
Il custode giudiziario, invece, sostiene che l'unico soggetto obbligato al pagamento degli oneri condominiali dal momento del pignoramento, e fino al decreto di trasferimento dell'immobile, continua ad essere il proprietario degli stessi nonché debitore esecutato.
La sentenza. In merito all'opposizione del proprietario degli immobili pignorati.
La sentenza della seconda sezione civile del Tribunale di Palermo affronta singolarmente le due distinte opposizioni, ed in merito a quella esperita dal proprietario degli appartamenti pignorati evidenzia che la tesi della carenza di legittimazione passiva motivata sulla base del fatto che, essendo stati i beni pignorati e sottoposti a custodia giudiziaria, non ha goduto dei beni comuni e pertanto non è obbligato al pagamento degli oneri condominiali, non può trovare accoglimento. (Tribunale di Palermo, sez. civ.II,24.4.2017 n. 2108)
La decisione. A tal riguardo, infatti, il provvedimento precisa che "il pignoramento non priva il debitore della proprietà dei beni aggrediti, ma li vincola alla soddisfazione del credito per il quale il creditore procedente agisce, nonché dei crediti per i quali i creditori siano successivamente intervenuti nel processo esecutivo, ciò attraverso la tecnica di rendere inefficaci nei loro confronti gli atti con cui il debitore intende alienare le cose pignorate …..Poichè, dunque, il pignoramento non determina la perdita del diritto di proprietà del debitore sulla cosa pignorata ma realizza solo una funzione conservativa, …. si deve concludere che la pendenza di una procedura di esecuzione immobiliare non fa scomparire l'obbligo per il debitore esecutato di corrispondere gli oneri condominiali connessi alla proprietà dei beni pignorati, venendo in rilevo, in tal caso, l'adempimento di una cd. obbligatio propter rem, vale a dire di un'obbligazione conseguente alla contitolarità del diritto reale su beni e servizi comuni".
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