In fatto. Tizio ha chiesto in giudizio (avanti l'Ufficio del Giudice di Pace di Torino) il rimborso della somma di circa 400 euro pagato alla Società che eroga il servizio idrico e che approvvigiona il proprio immobile.
Ha contestato l'importo riportato in fattura a titolo "regolazione ante 2012 - conguaglio", affermando che trattasi di importi addebitati non in forza di comuni idrici, ma in ragione di una nuova tariffazione applicata successivamente.
Ha, dunque, ritenuto che il costo di cui sopra sia frutto di un adeguamento della tariffazione sopravvenuta, che, in quanto tale, non era dovuto.
La società che eroga il servizio integrato idrico ha contestato la domanda proposta, rilevando come la stessa si sia limitata ad applicare la tariffa deliberata dall'ATO. Inoltre, ha precisato che, sul merito, non c'era spazi di negoziazione con il privato sull'ammontare della tariffa, attesa la natura pubblicistica degli atti amministrativi presupposti.
In particolare, l'adeguamento tariffario in disamina era frutto delle scelte dell'Autorità d'Ambito territoriale a cui faceva capo e si spiegava in ragione dell'esigenza di assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio.
La sentenza. Il Decidente ha accolto la domanda di Tizio. Ecco la motivazione.
La tariffa è concepita come corrispettivo di un servizio pubblico locale che l'ente assicura al singolo utente previa sottoscrizione di un contratto di somministrazione.
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