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Addebiti personali illeciti in condominio

Le spese personali in condominio sono quelle giustificate dalla condotta di un solo condomino e, per questo, solo a lui addebitate.
Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico Condominioweb 

In ambito condominiale la spesa personale è un onere di natura individuale che si riferisce ad un singolo condomino in quanto relativo ad atti o comportamenti intrapresi dallo stesso.

Così sembra corretto l'addebito della spesa prevista dal nuovo articolo 1130 c.c., al n. 6) del primo comma, che prevede il legittimo addebito di spesa al condomino quando l'amministratore è costretto ad acquisire le informazioni necessarie alla compilazione del registro di anagrafe condominiale perché non ha ricevuto risposta alle sue richieste.

Tali spese dovrebbero essere preventivamente autorizzate dal singolo condominio interessato. In ogni caso il rimborso non può essere incluso nel bilancio del condominio ma deve essere richiesto in sepa­rata sede, non essendo spese attinenti alle parti comuni.

Da quanto sopra emergono due aspetti che meritano di essere sottolineati:

  1. in primo luogo bisogna considerare che il condomino può riconoscere la spesa e, allora, non si pongono particolari problemi: in tal caso il debitore dovrebbe pagare l'onere che lo riguarda;
  2. tuttavia può verificarsi il contrario, cioè il caso in cui il singolo non riconosca la spesa e, quindi, si rifiuti di pagarla.

L'assemblea dei condomini, in sede di approvazione del rendiconto e del relativo riparto, può imputare lo stesso ai singoli condomini le spese individuali che devono pagare?

Lettere di sollecito e richieste all'amministratore ritenute pretestuose

Non è raro che l'assemblea deliberi di considerare spese condominiali soltanto quelle fatte nell'interesse comune per deliberato o ratifica assembleare, per adempimenti di legge e/o per attuare quanto necessario a tutelare gli interessi del condominio; la collettività condominiale potrebbe poi decidere di considerare spese personali quelle richieste o indotte dai singoli, i costi per l'invio di lettere inviate a tutti dall'amministratore, sia per conoscenza sia per consulenza, ma indotte dal singolo per suo personale interesse, come pure le spese per la convocazione di assemblee straordinarie non dovute a termini di legge e di interesse privato; spesso poi viene deciso che gli addebiti avvengano secondo un criterio di interesse e responsabilità a seguito di accertamenti e verifiche da parte dell'amministratore di eventuale pretestuosità delle richieste. Tali decisioni relative alle c.d. spese personali non sono legittime.

In altre parole è nulla ogni delibera, non adottata all'unanimità, che, in deroga ai criteri di cui all'art. 1123 c.c., attribuisca al condominio il potere discrezionale, di imputare al singolo condomino, a titolo risarcitorio, le spese conseguenti ad una patologica attivazione dell'amministratore, introducendo un ulteriore e diverso criterio di ripartizione delle spese.

Allo stesso modo le spese per i solleciti di pagamento - salvo l'avvio di un'azione per recupero crediti - non possono essere poste a carico dei condòmini destinatari delle raccomandate.

Se il singolo non riconosce la spesa o comunque non corrisponde il dovuto, il condominio deve agire in via ordinaria (non può ricor­rere al decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo) neppure se ha incluso la spesa nel rendiconto: tale inclusione è inefficace e giuridicamente errata atteso che la spesa non riguarda cose comuni.

Danni in condominio e condomino ritenuto responsabile

Nel caso di danni causati da uno o più condomini alle parti comuni, l'assemblea condominiale non ha la competenza di attribuire i costi per le riparazioni a carico del sog­getto ritenuto responsabile dell'evento lesivo.

In tal caso o il sog­getto chiamato a risarcire il danno presta corso volontariamente alla richiesta di risarcimento oppure sarà necessario promuovere una formale richiesta all'autorità giudiziaria affinché emetta una corrispondente decisione.

Ciò in quanto i poteri dell'assemblea sono limitati, ai sensi dell'art. 1123 c.c. al solo riparto delle spese tra tutti i condomini oppure ad una delibera di azione nei confron­ti dei condomini che abbiano dato causa alle spese medesime, ma non l'attribuzione diretta di spese a carico del condomino ritenuto responsabile delle stesse. Sarebbe quindi nulla la delibera con cui venisse statuita la responsabilità di una determinata spesa e la creazione di un titolo di pretesa creditoria nei confronti del presunto responsabile, rappresentando un tentativo di autotutela al di fuori dei poteri legali e dello schema legittimante di cui all'art. 1123 c.c.

Spese processuali e lite Condominio -condomino

Il singolo condomino che abbia promosso una causa contro il proprio condominio non è tenuto a concorrere alle spese legali da quest'ultimo sostenute per la difesa nel giudizio.

Come è stato recentemente ricordato infatti nelle controversie tra il condominio e uno o più condomini l'unità condominiale viene a scindersi di fronte al particolare oggetto della lite per dar vita a due gruppi di partecipanti al condominio in contrasto tra loro, nulla significando che nel giudizio il gruppo dei condomini, costituenti la maggioranza, sia stato rappresentato dall'amministratore (Trib. Udine 7 luglio 2023 n. 649).

Ne consegue che è da considerare nulla per impossibilità dell'oggetto la deliberazione dell'assemblea che, con riferimento ad un giudizio che veda contrapposti il condominio ed un singolo condomino, ponga anche a carico di quest'ultimo, pro quota, l'obbligo di contribuire alle spese sostenute dallo stesso condominio per il compenso del difensore o del consulente tecnico di parte nominati in tale processo, trattandosi di spese per prestazioni rese a tutela di un interesse comunque opposto alle specifiche ragioni personali del singolo condomino (Cass. civ., Sez. II, 23/01/2018, n. 1629).

Sentenza
Scarica Trib. Udine 7 luglio 2023 n. 649
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