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Art. 1123 c.c. - Ripartizione delle spese

Art. 1123 del Codice Civile.
 

Art. 1123 c.c.

Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.

Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne.

Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condòmini che ne trae utilità.

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Giovanni Greco
Giovanni Greco 28-10-2019 14:25:28

Nel mio condominio l'acqua in esubero vogliono che si paga in base a chi consuma di più paga dì più ma io voglio che sì paga in base ai millesimi ma nella riunione condominiale anno cosi deciso quale legge è dalla mia parte per favore mi potete aiutare quale l'articolo di legge

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Enrico
Enrico 27-01-2022 18:47:05

Non credo che in questo caso si possa parlare di legge ma di logica se ci sono due condomini con gli stessi Millesimi ma un condomino è composto da 6 persone mentre l'altro da solo due , la logica dice che ognuno deve pagare in proporzione alla quantità e all'uso e non a Millesimi nel Condominio vicino al mio fanno in questo modo e credo sia l'unico sistema ragionevole !

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