Il fatto. Due condomini impugnavano la delibera nella parte in cui venivano loro addebitati oneri condominiali comprensivi di spesa individuali.
Nello specifico, la delibera impugnata con l'approvazione del punto n.1 dell'ordine del giorno "Approvazione consuntivo spese di gestione ordinaria 2017 con relativo riparto" ha posto a carico degli attori delle spese individuali relative a spese stragiudiziali, a contenziosi ancora sub iudice e, in parte, a spese liquidate con decreto ingiuntivo, poi sospeso dal giudice dell'opposizione.
Il Tribunale di Roma, sentenza n. 18138 del 24 settembre 2019, ha accolto la domanda dichiarando la delibera radicalmente nulla.
Spese individuali. Infatti, le competenze dell'assemblea di condominio sono elencate nell'articolo 1135 del codice civile e non rientra fra esse il potere di addossare al singolo condominio spese ritenute di natura personale o che comunque ritenga "giusto" porre a suo carico.
In assenza di una decisione giudiziale che condanni un condomino al pagamento di determinate spese, l'assemblea può imputare al singolo spese inerenti alla gestione, manutenzione e conservazione dei beni comuni condominiali solo per la quota di sua spettanza.
L'assemblea non ha potere di "autodichia". L'assemblea dei condomini (organo apicale del condominio) non può essere infatti riconosciuto, al di fuori delle proprie attribuzioni previste e regolate dalla normativa codicistica, un potere di "autodichia" consistente nel farsi giustizia da sé e nel richiedere ai condomini somme di danaro in violazione dei criteri legali o convenzionali per il riparto delle spese, ovvero altre prestazioni.
I precedenti. La giurisprudenza è concorde nell'affermare che la delibera che statuisca in tal senso è lesiva del diritto del condomino all'integrità del proprio patrimonio ed è affetta da radicale nullità (Trib. Milano, Sez. XIII, 6/5/2004 n. 5717; Cass. civ., Sez. II,30/04/2013, n. 10196; Cass. civ. Sez. II, 21/05/2012, n. 8010; Cass. civ., Sez. Il,22/07/1999, n. 7890; Cass. civ., Sez. 11, 30/04/2013, n. 10196; Trib. Milano, sent. n.5195/2016 del 27.04.2016).
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