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Revoca giudiziale dell'amministratore di condominio e spese legali

Azione di rivalsa per le spese legali afferenti ad un procedimento di revoca giudiziale per gravi irregolarità
Avv. Alessandro Gallucci - Foro di Lecce 

La materia condominiale, è luogo comune, ma come si suol dire vox populi vox dei, è molto incerta. Il principio espresso da un giudice non è detto sia seguito da un altro e spesso le Sezioni Unite intervengono a dirimere contrasti.

Non fa eccezione a questa condizione la revoca giudiziale dell'amministratore di condominio e più nello specifico la liquidazione delle spese legali per il procedimento che porta al decreto di revoca del mandatario.

Un nostro lettore ci pone un quesito che solleva un aspetto meritevole di attenzione; la questione riguarda la liquidazione delle spese legali in relazione alla tipologia di azione che porta alla revoca dell'amministratore condominiale.

Revoca giudiziale dell'amministratore di condominio preceduta da tentativo di revoca assembleare

Il quesito riguarda l'interpretazione del periodo finale dell'undicesimo comma dell'art. 1129 c.c.

Che cosa dice questa norma?

L'undicesimo comma, in generale, si occupa della revoca dell'amministratore condominiale e con specifico riferimento alla revoca giudiziale, nel caso di gravi irregolarità fiscali e di mancata apertura e/o utilizzazione del conto corrente condominiale, prima del ricorso al giudice, specifica che i condòmini possono chiedere la convocazione dell'assemblea per far cessare la violazione e revocare il mandato all'amministratore.

In realtà più che una facoltà pare che questo tentativo debba configurarsi come obbligatorio (si veda in tal senso App. Torino 5 dicembre 2017), posto che, il successivo periodo del comma undicesimo (quello oggetto del nostro approfondimento) specifica che «in caso di mancata revoca da parte dell'assemblea, ciascun condomino può rivolgersi all'autorità giudiziaria; in caso di accoglimento della domanda, il ricorrente, per le spese legali, ha titolo alla rivalsa nei confronti del condominio, che a sua volta può rivalersi nei confronti dell'amministratore revocato».

Qual è il problema? Il problema sta nella disposizione relativa al recupero delle spese legali.

Prima di arrivare al quesito posto dal nostro lettore, soffermiamoci su questo aspetto

Revoca giudiziale dell'amministratore di condominio e condanna al pagamento delle spese legali

Trova accesso tra gli studiosi una teoria secondo la quale l'azione giudiziale tesa ad ottenere la revoca dell'amministratore di condominio vada considerato una procedura sostanzialmente contenziosa, vedendo l'esistenza di interessi contrapposti, sebbene rientri nel novero di quelle così dette di volontaria giurisdizione.

Ciò dovrebbe conseguentemente portare alla legittimità della statuizione sulla condanna alle spese legali (si veda in tal senso Tribunale Modena 22 febbraio 2016).

Quali prove servono per la revoca giudiziale dell'amministratore di condominio?

Non mancano sentenze di legittimità tese a specificare che data questa natura di procedimento in sede di volontaria giurisdizione il collegio adito non debba procedere alla liquidazione delle spese legali (Cass. 11 ottobre 2018 n. 25336 ).

Ad aggiungere un ulteriore elemento di complessità c'è il periodo finale dell'art. 1129, undicesimo comma, c.c.

In effetti, se al termine del procedimento, com'è prassi, il Tribunale (e la Corte d'appello in sede di reclamo) provvedono alla liquidazione delle spese legali in capo alla parte soccombente, come va interpretata la norma che, eventualmente, pone in capo al condominio il rimborso delle spese legali nell'ipotesi di revoca giudiziale per le gravi irregolarità indicate nell'undicesimo comma dell'art. 1129 c.c.?

Non solo: il titolo per la richiesta di rimborso delle spese da parte dell'assemblea vale solamente per le due ipotesi citate nella norma in esame (gravi irregolarità fiscali e mancata apertura e/o utilizzazione del conto corrente condominiale) ovvero in tutti i casi di revoca giudiziale conseguente alla mancata rimozione dell'amministratore per via assembleare?

Quelli fin qui posti sono nella sostanza i dubbi che si è posto il nostro lettore, nel cui caso si chiede se sia utile proseguire nell'azione di rivalsa per le spese legali afferenti ad un procedimento di revoca giudiziale per gravi irregolarità diverse da quelle indicate dall'art. 1129, undicesimo comma, c.c.

Revoca giudiziale dell'amministratore di condominio, spese legali, reclamo e rivalsa

Nel 2004, con la sentenza delle Sezioni Unite n. 20957, la Cassazione specificò che contro i decreti di revoca dell'amministratore condominiale (ovvero quelli di reclamo afferenti alla medesima procedura) non è ammissibile un ricorso in cassazione sulla legittimità del decreto di revoca (o di diniego della revoca) poiché la procedura ha natura di volontaria giurisdizione, come tale sottratta all'esame dei giudici nomofilattici.

Ciò nonostante, dissero i giudici di piazza Cavour, i provvedimenti su questa materia sono sempre ricorribili in relazione alle spese, dato che «la statuizione relativa alla condanna alle spese, inerendo a posizioni giuridiche soggettive di debito e credito discendenti da un rapporto obbligatorio autonomo rispetto a quello in esito al cui esame è stata adottata, ha i connotati della decisione giurisdizionale e l'attitudine al passaggio in giudicato indipendentemente dalle caratteristiche del provvedimento cui accede» (Cass. SS.UU. 29 ottobre 2004 n. 20957).

La decisione, a ben vedere, non prende posizione sulla legittimità della condanna alle spese nell'ambito di un procedimento teso ad ottenere la revoca giudiziale dell'amministratore di condominio, ma solamente la legittimità del ricorso per cassazione avverso la statuizione sulle spese.

Il quadro si presenta tutt'altro che di facile soluzione. Due ad avviso dello scrivente, le strade percorribili:

  • limitazione della portata normativa dell'art. 1129, undicesimo comma, c.c. in relazione al rimborso delle spese legali ai soli casi da essa disciplinati con conseguenze impossibilità di richiedere il rimborso delle spese per altre gravi irregolarità;
  • limitazione della portata normativa dell'art. 1129, undicesimo comma, c.c. in relazione al rimborso delle spese legali ai soli casi da essa disciplinati con conseguenze impossibilità di richiedere il rimborso delle spese per altre gravi irregolarità, rispetto alle quali, ove vi siano ancora i tempi, è possibile proporre reclamo ai sensi dell'art. 64 disp. att. c.c. e se del caso anche ricorso per Cassazione.

    Sempre che, è bene specificare, il più volte citato art. 1129, undicesimo comma, c.c. non debba essere interpretato quale disposto normativo che disciplina le sole ipotesi di possibilità di richiesta di rimborso di spese legali afferenti a procedimenti di revoca giudiziale dell'amministratore di condominio.

Un bel

problema, non c'è che dire.

Prorogatio, dimissioni e revoca giudiziale dell'amministratore

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