Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Revoca giudiziale dell'amministratore: chi soccombe, deve pagare le spese di lite

Il procedimento di revoca giudiziale non è la sede per richiedere documenti e per dedurre vizi di gestione che sono motivo di impugnativa di delibera assembleare.
Avv. Valerio Palma Studio Legale Pikler-Palma-Tomassoni 

Il Tribunale di Roma è tornato a pronunciarsi in materia di revoca giudiziale dell'amministratore di condominio con un provvedimento recentissimo e inedito, il quale offre molti spunti di riflessione.

Prima di passare al suo esame è bene ricordare che ai sensi dell'art. 1129, 11°-12°, cc la revoca dell'amministratore… può altresì essere disposta dall'autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino…. (omissis) se non rende il conto della gestione, ovvero in caso di gravi irregolarità…. (omissis) Costituiscono tra le altre gravi irregolarità:… (omissis).

Giurisprudenza e dottrina pacificamente ritengono che le ipotesi di revoca tipizzate dal legislatore come gravi irregolarità non ne esauriscano il novero (vedi l'espressione tra le altre).

Il giudice chiamato a valutare un motivo di revoca non tipizzato e denunciato dal ricorrente come grave irregolarità, quindi, avrà un ampio margine di discrezionalità nel ritenere tale censura, nel caso concreto, fondata o meno.

Tornado alla pronuncia, il caso deciso è il seguente. Con un ricorso introduttivo articolato in ben 14 punti, i condomini istanti richiedevano la revoca dell'amministratore in carica, a loro dire passibile di aver commesso una serie di gravi irregolarità. Tali doglianze si riferivano in particolare:

  • al presunto difetto iniziale di nomina per vizi attinenti alla convocazione dei condomini allora interessati e per mancata allegazione del preventivo;
  • al mancato inserimento nell'o.d.g. dell'argomento della nomina/conferma o revoca alla prima scadenza della carica annuale;
  • al mancato raggiungimento del quorum di legge dei 500 millesimi nelle ultime due assemblee chiamate a pronunciarsi sulla riconferma;
  • a deliberazioni che l'assemblea avrebbe presuntivamente assunto in difformità di legge, su indicazione dello stesso amministratore;
  • al mancato inserimento, nell'ultimo rendiconto presentato in assemblea per l'approvazione, della nota esplicativa dell'elenco spese e della situazione patrimoniale.

Revoca giudiziale dell'amministratore di condominio. Escluso il procedimento di mediazione

Gli istanti inoltre richiedevano al Tribunale di ordinare l'esibizione degli estratti del conto corrente condominiale per verificare l'effettivo incasso di somme recuperate da un moroso e che l'amministratore p.t. aveva riferito verbalmente essere state oggetto di un decreto ingiuntivo. Contestavano, altresì, un cambio di conto corrente non autorizzato.

Si costituiva l'amministratore chiedendo il rigetto di tutte le istanze per manifesta infondatezza, oltre alla condanna al pagamento delle spese di lite. Il Tribunale accoglie in pieno le difese del revocando.

In specie, viene osservato che la quasi totalità delle doglianze rappresentate come gravi irregolarità amministrative passibili di revoca, attengono, in verità, a profili di censura da dispiegarsi nella giusta sede di impugnativa di delibera assembleare.

Viene ancora puntualizzato dal Tribunale che l'azione di revoca giudiziale non può costituire la sede nella quale introdurre contestazioni all'operato gestionale o contabile dell'amministratore che sia stato avallato dalla maggioranza assembleare. Quest'ultima, infatti, quand'anche si limitasse a far proprio quanto autonomamente predisposto dallo stesso amministratore, resta volontà "sovrana" (in questo senso vedi anche Trib. Modena, 16/05/2017).

Revoca giudiziale dell'amministratore per gravi irregolarità

Pertanto la (giusta) sede per tali contestazioni non può che essere quella contenziosa (ai sensi dell'art. 1137 cc), con la piena garanzia di tutte le parti interessate (tra cui lo stesso Condominio), risultando inammissibile una ipotetica sovrapposizione del giudizio di revoca con quello di impugnativa assembleare.

Il Collegio inoltre chiarisce che, pur non essendovi un espresso obbligo di legge che imponga annualmente di inserire all'o.d.g. un punto riguardante la conferma o la revoca dell'amministratore, tale dovere si ricavi indirettamente da quanto stabilito dagli artt. 1120, 10° e 1135 n. 1 cc.

Nel merito, però, non risultava che tale richiesta di inserimento fosse stata mai avanzata dagli istanti né da qualche altro condomino. In una tale fattispecie, altresì, l'amministratore rimane in carica in regime di prorogatio e pertanto, non derivando da tale omissione alcun danno a carico del Condominio, essa non può di per se costituire un grave motivo di revoca giudiziale.

Vengono infine rigettate le ulteriori istanze di ordine di esibizione documentale, in quanto tali documenti non erano stati mai precedentemente richiesti.

Tale preventiva richiesta, invece, viene reputata dal Collegio come un onere a carico del singolo condomino che, solo nel caso in cui si vedesse ripetutamente negato l'accesso alla documentazione condominiale, avrebbe poi il diritto di adire l'autorità giudiziaria, lamentando un giusto motivo di revoca.

In ultimo, il Collegio si uniforma all'ultimo indirizzo della S.C (n. 2719/2015), secondo il quale il principio della soccombenza è applicabile anche ai procedimenti di volontaria giurisdizione tutte le volte in cui, come nel caso di specie, si registrino situazioni di contrasto tra le parti che richiedano giudiziale composizione. I ricorrenti vengono quindi condannati al pagamento delle spese di lite nei confronti dell'amministratore.

Scarica Decreto di rigetto 1306 19 del 21.02.2019 r.g.n. 18434 18
  1. in evidenza

Dello stesso argomento