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Revoca giudiziale dell'amministratore di condominio. Escluso il procedimento di mediazione

Dopo Milano, anche Palermo decide per la non applicazione dell'istituto della mediazione nell'ambito del procedimento di revoca giudiziale dell'amministratore.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

La vicenda. I condomini Tizio e Caio avevano chiesto la revoca dell'amministratore Sempronio. In tal giudizio i condomini lamentavano gravi irregolarità dell'amministratore consumate nell'adempimento del suo mandato; tra questi, la violazione dell'art. 1129, comma 2 c.c. per non avere comunicato i propri dati anagrafici e professionali e del comma 12 n. 1 dell'art. 1129 c.c. per non avere reso il conto della gestione fin dalla sua nomina entro il termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio contabile.

Costituendosi in giudizio, l'amministratore aveva eccepito l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo di mediazione; nel merito, deduceva la cessazione della materia del contendere posto che l'assemblea aveva deliberato l'approvazione dei bilanci consuntivi e gli aveva confermato l'incarico.

Il tribunale adito, nel procedimento di volontaria giurisdizione, rigettava l'eccezione di improcedibilità del ricorso, di conseguenza accoglieva la richiesta di revoca con contestuale condanna dell'amministratore al pagamento delle spese di lite.

Avverso tale pronuncia, l'amministratore ha proposto reclamo innanzi alla Corte d'appello.

Il ragionamento della Corte d'appello di Palermo. A parere dell'amministratore, il Tribunale non aveva considerato l'obbligatorietà dell'esperimento del tentativo di mediazione.

A tale scopo, lo stesso amministratore aveva richiamato l'obiter dictum espresso dalla Corte di legittimità con l'ordinanza del 18 gennaio 2018 n. 1237.

Secondo il reclamante, i giudici della volontaria giurisdizione avevano disatteso i principi della citata ordinanza, la quale nel richiamare espressamente altro decreto reso dalla medesima Corte di Appello di Palermo, aveva dichiarato improcedibile la richiesta di revoca dell'amministratore di un condominio, proprio per il mancato esperimento del tentativo di conciliazione.

Contrariamente a quanto esposto, tuttavia, la Corte d'appello ha disatteso tale eccezione.

Difatti, i giudici di Palermo, con il presente provvedimento, hanno affermato che l'integrale lettura del provvedimento citato (Cass. Ord. n. 1237/2018) non lascia dubbi sulla correttezza della decisione presa dal Tribunale "di escludere la soggezione del giudizio di revoca dell'amministratore di condominio al procedimento di mediazione". Invero, secondo tale inciso, sembrerebbe che la Corte di Palermo abbia interpretato l'ordinanza in commento come un principio di diritto che esclude la mediazione nell'ambito di un procedimento di revoca.

Quanto alle altre contestazioni, le stesse sono state confermate in sede di reclamo.Alla luce di tutto quanto innanzi esposto, la Corte di appello ha respinto il reclamo dell'amministratore. Per l'effetto, è stato confermato il provvedimento di revoca.

Niente mediazione per la revoca dell'amministratore di condominio

Il precedente "particolare" della Corte di legittimità Ord. 1237/2018. La Suprema Corte si è soffermata sull'annosa questione interpretativa in merito all'applicabilità della preliminare mediazione in merito alla revoca dell'amministratore. Secondo gli ermellini:

  • È vero che l'art. 71-quater disp. att. c.c. precisa che per "controversie in materia di condominio", ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, si intendono, tra le altre, quelle degli articoli da 61 a 72 delle disposizioni per l'attuazione del codice (essendo l'art. 64 disp. att. c.c. relativo, appunto, alla revoca dell'amministratore);
  • Per contro, l'art. 5, comma 4, lett. f, (come sostituito dal d.l. n. 69/2013, conv. in l.n. 98/2013) del d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28, è inequivoco nel disporre che il meccanismo della condizione di procedibilità, di cui ai commi 1-bis e 2, non si applica nei procedimenti in camera di consiglio, essendo proprio il giudizio di revoca dell'amministratore di condominio un procedimento camerale plurilaterale tipico.

A ben vedere, la Suprema Corte ammette che la norma (art. 5) è alquanto chiara nel disporre che la mediazione non si dovrebbe applicare nei procedimenti in camera di consiglio in quanto si tratta di procedimenti ispirato dall'esigenza di assicurare una rapida ed efficace tutela ad una corretta gestione dell'amministrazione condominiale, a fronte del pericolo di grave danno derivante da determinate condotte dell'amministratore e perciò improntato a celerità, informalità ed ufficiosità. Tuttavia, tale inciso dell'ordinanza in commento non è un principio di diritto, si tratta di un mero "obiter dictum". Tale espressione indica "cose dette incidentalmente" prive di specifica rilevanza per il caso deciso.

Difatti la sesta sezione della corte di legittimità (sezione filtro), con l'ordinanza in esame, pronunciandosi sul provvedimento con il quale la corte di appello aveva provveduto sul reclamo avverso il decreto del tribunale in tema di revoca dell'amministratore di condominio, non poteva fare altrimenti se non dichiarare improcedibile il ricorso in cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione.

La mediazione e la revoca: considerazioni critiche. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale (art. 5, D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28).

In argomento, giova ricordare che la giurisprudenza reperita fino ad oggi ha deciso per l'applicazione dell'istituto della mediazione obbligatoria anche ai casi di revoca giudiziale.

Sul punto, il Tribunale di Padova (ord. 24 febbraio 2015) e il Tribunale di Vasto (ord. 4 maggio 2017) seppur con diverse argomentazioni, hanno ammesso la mediazione quale condizione di procedibilità per il procedimento di revoca dell'amministratore di condominio.

L'ultimo provvedimento citato, in particolare, ha evidenziando che "la norma di cui all'art. 71-quater cit.

è una norma speciale e come tale deroga alla norma di cui all'art. 5, co.4, lett. f. cit., di carattere generale: dunque, la mediazione va esperita anche con riferimento alla revoca giudiziale". Di diverso avviso è stato il Tribunale di Milano con il decreto n. 955 del 28 marzo 2018 che ha disatteso completamente l'orientamento sin qui mostrato.

Per meglio dire, a sostegno di tale convincimento (esclusione della mediazione), la volontaria giurisdizione non ha fatto altro che richiamare quanto argomentato dalla Corte di legittimità con l'ordinanza del 18 gennaio 2018, n. 1237.

Attraverso tale richiamo, il citato Tribunale di Milano ha precisato che il riferimento alle "controversie", e quindi ai procedimenti di natura contenziosa, avvalora il convincimento che la revoca dell'amministratore sia esclusa dalla previsione in questione, trattandosi di procedimento di volontaria giurisdizione e che non ha ad oggetto la violazione o la errata applicazione, in senso stretto, della normativa condominiale.

In conclusione, alla luce di tutto quanto innanzi esposto, si evidenzia che nella giurisprudenza di merito, allo stato attuale, si sono formati orientamenti divergenti. Sia il decreto del Tribunale di Milano (955/2018) che quello in commento della Corte d'appello di Palermo (3203/2018), oggi appaiono gli unici provvedimenti che in "maniera esplicita" ammettono la non applicazione della mediazione all'istituto della Revoca.

Tuttavia questi rappresentano provvedimenti che lasciano ancora molti interrogativi sull'annosa questione, in quanto, si rifanno al provvedimento della Corte di Cassazione (Ord. 1237/2018) che non ha espresso alcuno principio di diritto.

In definitiva, in merito al problema in esame, a parere di chi scrive, ancora oggi è importante soffermarsi sul "vero" problema della questione: "La revoca giudiziale dell'amministratore di condominio, risultando pacificamente un procedimento in camera di consiglio, rimarrebbe esclusa dall'obbligo della mediazione in virtù dell'art. 5 co. 4, lett. f) D.Lgs. 28/2010Il procedimento ha natura della sommarietà, provvisorietà e, soprattutto, di quello dell'urgenza, mal si concilierebbe con il procedimento di mediazione [1].".

Revoca giudiziale dell'amministratore di condominio, chi sta in giudizio?


[1] In tal senso N. Frivoli e M. Tarantino, Il condomino moroso e le azioni a tutela del condominio, Ed. Giuffrè, Milano, 2015.

Scarica Decreto rigetto 315 2018 3
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