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RUGGENDO

Riparto spese mediazione: si inserisce condomino promovente la mediazione?

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buongiorno,

cerco da un po' nel web notizie su come debbano essere ripartite le spese per la mediazione, ma non trovo nulla.

La mia logica dice, equiparandolo al dissenso rispetto alle liti (art1132),che:

il condomino ha voluto impugnare la delibera contro il condominio

in assemblea o con atto successivo il condomino che ha impugnato non ha espresso il suo dissenso alla lite

quindi secondo me anche lui per i suoi millesimi partecipa alle spese per la mediazione.

Mi sbaglio?

secondo l'avvocato devo escluderlo, ma non mi dà una giustificazione.

 

secondo Voi?

ciao ciao e grazie

buongiorno,

cerco da un po' nel web notizie su come debbano essere ripartite le spese per la mediazione, ma non trovo nulla.

La mia logica dice, equiparandolo al dissenso rispetto alle liti (art1132),che:

il condomino ha voluto impugnare la delibera contro il condominio

in assemblea o con atto successivo il condomino che ha impugnato non ha espresso il suo dissenso alla lite

quindi secondo me anche lui per i suoi millesimi partecipa alle spese per la mediazione.

Mi sbaglio?

secondo l'avvocato devo escluderlo, ma non mi dà una giustificazione.

 

secondo Voi?

ciao ciao e grazie

Il condòmino che ha impugnato è CONTROPARTE nella lite.

Si instaura un condominio parziale tra PARTE e CONTOPARTE.

Non puoi far pagare alla controparte la spesa per difendersi contro se stesso.

L'avvocato ha ragione.

Il condominio pagherà la sua quota al mediatore ed il condòmino che ha impugnato pagherà la sua parte.

 

Faccio la domanda al contrario per meglio comprendere:

Visto che si tratta di spesa condominiale, il condominio è disposto a pagare la parte spettante al condòmino per la mediazione?

A ripartire tutti i costi della mediazione tra tutti ci guadagnerebbe il condòmino che ha impugnato. 🙂

Perfetta ed esaustiva la risposta di Leonardo.

 

In questa pagina trovi il calcolo per le spese di mediazione:

 

@ RUGGENDO

La giurisprudenza (Cassazione, 25/03/1970, n. 801, Cassazione, 15/05/2006, n. 11126) ha stabilito che in caso di lite fra condominio e condomino non è applicabile l’art. 1132. Nel caso di liti “interne” al condominio, il condominio si dividerà in due compagini i/il condomini/o che promuovono o subiscono una domanda ed il resto del condominio, inoltre non è ammissibile imputare le spese di difesa del condominio anche ai condomini che risultano essere la controparte, tanto meno le spese imputate al condominio in caso di esito sfavorevole della lite.

Grande Tullio, pensa che proprio la sentenza che hai citato (Cassazione n. 801 del 1970) era utilizzata da chi affermava che non era possibile esprimere dissenso all'interno di liti tra condominio e condomini del condominio stesso, travisando proprio tutto.

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