Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
112821 utenti
Registrati
chiudi
Inviaci un quesito

Revoca giudiziale dell'amministratore di condominio: ma cosa c'è da mediare?

Sempre viva l'annosa questione interpretativa della obbligatorietà della mediazione nei giudizi di revoca dell'amministratore di condominio.
Avv. Maurizio Tarantino Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

Continua l'annosa questione interpretativa della obbligatorietà della mediazione nei giudizi di revoca dell'amministratore di condominio.

Mediazione obbligatoria e revoca dell'amministratore di condominio. Spunti di riflessione

Obbligo di mediazione per la revoca all'amministratore di condominio

La vicenda. Dalla pronuncia in esame si comprende che una condomina aveva chiesto la revoca giudiziale dell'amministratore di condominio. L'amministratore, costituendosi in giudizio, aveva eccepito il mancato tentativo di mediazione obbligatoria. Per tali motivi, il giudicante invitava le parti in mediazione.

Il ragionamento del Tribunale di Macerata. Il giudice dopo aver richiamato la disciplina della mediazione (art. 5 comma 1 bis dlgs. 28/2010) e le disposizioni del codice civile in materia di condominio e revoca dell'amministratore (artt. 64 e 71 disp. att. c.c.) afferma che "non possano sussistere dubbi in ordine alla applicabilità al procedimento di revoca dell'amministratore della procedura di mediazione quale condizione di procedibilità".

Nel presente provvedimento il Tribunale argomenta le tesi a favore dell'obbligatorietà della mediazione per la revoca giudiziale:

- In senso contrario non può rilevare la previsione contenuta nell'art. 5, comma 4, lettera f, Dlgs 28/2010, che esclude in via generale l'applicabilità del comma 1 bis per i procedimenti in camera di consiglio (artt. 737 c.p.c. e segg.);

- È evidente che gli artt. 71 quater e 64 disp. Att. c.c. rappresentano norma speciale nella specifica materia del condominio, dovendosi peraltro considerare che a ritenere il contrario le due norme richiamate risulterebbero in parte qua sostanzialmente abrogate (per di più implicitamente), risultando del tutto inapplicabili, mentre ravvisando, al contrario, il rapporto di specialità nel senso prospettato, l'art. 5 comma 4 lettera f del Dlgs 28/2010 manterrebbe un ampio spettro applicativo per tutti gli ulteriori procedimenti, nelle materie oggetto di mediazione obbligatoria, che si svolgono nelle forme previste dagli artt. 737 e segg. c.p.c.

Per la revoca dell'amministratore di condominio è obbligatoria la mediazione

Quindi, a causa della mancata presentazione della domanda di mediazione, il Tribunale di Macerata con la pronuncia in commento ha ritenuto di accogliere l'eccezione e, per tali motivi, ha assegnato alle parti il termine di giorni 15 dalla comunicazione del presente decreto per la presentazione della domanda di mediazione, con fissazione della data per la prosecuzione l'udienza del 3 maggio 2018.

 Continua [...]

Per continuare a leggere la notizia gratuitamente clicca qui...

Sentenza inedita
Scarica Tribunale di Macerata, Decreto del 10 gennaio 2018

Commenta la notizia, interagisci...
Annulla

  1. in evidenza

Dello stesso argomento