Continua l'annosa questione interpretativa della obbligatorietà della mediazione nei giudizi di revoca dell'amministratore di condominio.
La vicenda. Dalla pronuncia in esame si comprende che una condomina aveva chiesto la revoca giudiziale dell'amministratore di condominio. L'amministratore, costituendosi in giudizio, aveva eccepito il mancato tentativo di mediazione obbligatoria. Per tali motivi, il giudicante invitava le parti in mediazione.
Il ragionamento del Tribunale di Macerata. Il giudice dopo aver richiamato la disciplina della mediazione (art. 5 comma 1 bis dlgs. 28/2010) e le disposizioni del codice civile in materia di condominio e revoca dell'amministratore (artt. 64 e 71 disp. att. c.c.) afferma che "non possano sussistere dubbi in ordine alla applicabilità al procedimento di revoca dell'amministratore della procedura di mediazione quale condizione di procedibilità".
Nel presente provvedimento il Tribunale argomenta le tesi a favore dell'obbligatorietà della mediazione per la revoca giudiziale:
- In senso contrario non può rilevare la previsione contenuta nell'art. 5, comma 4, lettera f, Dlgs 28/2010, che esclude in via generale l'applicabilità del comma 1 bis per i procedimenti in camera di consiglio (artt. 737 c.p.c. e segg.);
- È evidente che gli artt. 71 quater e 64 disp. Att. c.c. rappresentano norma speciale nella specifica materia del condominio, dovendosi peraltro considerare che a ritenere il contrario le due norme richiamate risulterebbero in parte qua sostanzialmente abrogate (per di più implicitamente), risultando del tutto inapplicabili, mentre ravvisando, al contrario, il rapporto di specialità nel senso prospettato, l'art. 5 comma 4 lettera f del Dlgs 28/2010 manterrebbe un ampio spettro applicativo per tutti gli ulteriori procedimenti, nelle materie oggetto di mediazione obbligatoria, che si svolgono nelle forme previste dagli artt. 737 e segg. c.p.c.
Quindi, a causa della mancata presentazione della domanda di mediazione, il Tribunale di Macerata con la pronuncia in commento ha ritenuto di accogliere l'eccezione e, per tali motivi, ha assegnato alle parti il termine di giorni 15 dalla comunicazione del presente decreto per la presentazione della domanda di mediazione, con fissazione della data per la prosecuzione l'udienza del 3 maggio 2018.
Continua [...]