Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
115574 utenti
Registrati
chiudi
Inviaci un quesito

Vuoi revocare il tuo amministratore di condominio? Devi passare prima dalla mediazione

Obbligo di mediazione per la revoca all'amministratore di condominio.
Avv. Rosario Dolce Avv. Rosario Dolce del Foro di Palermo 

Il fatto. Tizia impugna il decreto del 29 luglio 2016 della Corte d'Appello di Palermo, che aveva rigettato il reclamo proposto dalla stessa avverso il provvedimento del Tribunale di Palermo reso in data 6 maggio 2016, con il quale era stata dichiarata improcedibile la domanda di revoca giudiziale di Caio dall'incarico di amministratore del Condominio.

Per la revoca dell'amministratore di condominio è obbligatoria la mediazione

Nella mediazione non è necessario l'avvocato

Il motivo della soccombenza? Non aver partecipato all'incontro davanti al mediatore, agli effetti del d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28, prima dell'esercizio dell'azione di revoca dell'amministratore predetto.

Tizia, allora, si reca dinanzi alla Corte di Cassazione affermando di aver subito una ingiustizia.

La legge istitutiva del procedimento di mediazione (ADR) contempla, infatti, i "procedimenti camerali" (cioè quelli da incardinare proprio per la nomina o la revoca dell'amministratore, in caso di inerzia dell'assemblea dei condòmini) tra quelli esclusi dall'obbligo di sperimentazione preliminarmente il tentativo.

È vero infatti che l'art. 71-quater disp. att. c.c. (introdotto dalla l. 11 dicembre 2012, n. 220) precisa che per "controversie in materia di condominio", ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, si intendono, tra le altre, quelle degli articoli da 61 a 72 delle disposizioni per l'attuazione del codice (essendo l'art. 64 disp. att. c.c. relativo, appunto, alla revoca dell'amministratore).

Per contro, l'art. 5, comma 4, lett. f, (come sostituito dal d.l. n. 69/2013, conv. in l.n. 98/2013) del d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28, è inequivoco nel disporre che il meccanismo della condizione di procedibilità, di cui ai commi 1-bis e 2, non si applica nei procedimenti in camera di consiglio, essendo proprio il giudizio di revoca dell'amministratore di condominio un procedimento camerale plurilaterale tipico.

Tizia, infine, ha ritenuto legittimo adire il Giudice di legittimità perché ha, altresì, affermato che il provvedimento della Corte di Appello avrebbe, a tal punto, natura di sentenza, ovvero sarebbe in grado di assumere autorità di cosa giudicata.

Mediazione in condominio e sospensione feriale dei termini

 Continua [...]

Per continuare a leggere la notizia gratuitamente clicca qui...

Sentenza inedita
Scarica Corte di Cassazione, ordinanza 18 gennaio 2018, n. 1237
Commenta la notizia, interagisci...
Matteo
Matteo 22-01-2018 17:37:09

Salve, sono un amministratore di condominio in cui i proprietari sono 7, quindi senza obbligo, vorrei sapere se dando le dimissioni devo continuare a gestire l' ordinaria amministrazione e quale documentazione e a chi devo dare la documentazione per non avere ripercussioni legali su di me, tenendo presente che son stato nominato a settembre 2017 e non ho mai percepito soldi dal condominio ne alcun compenso

rispondi
Guido
Guido 23-01-2018 20:37:27

Salve Matteo percepire o meno un compenso è indifferente quello che conta è la tua accettazione dell'incarico.
Se ho capito bene tu vuoi rinunciare all'incarico.
Devi convocare una nuova assemblea in cui ratifichi le tue dimissioni e chiedi la nomina di un nuovo amministratore.
Se l'assemblea non si decide a nominare un nuovo amministratore per sostituirti basta che li minacci di consegnare i documenti in tribunale con la conseguente nomina di un amministratore giudiziario.
In caso contrario continui ad essere tu il responsabile civile e penale fino alla nomina di un nuovo amministratore.
Saluti

rispondi
Lui La Plume
Lui La Plume 25-01-2018 17:25:34

La nomina di un amministratore risulta "nulla" in presenza o meglio in assenza di alcune comunicazioni.

es. Il 73.bis prevede definisce che l'amministratore non abbia pendenze con la giustizia, abbia seguito corsi dimaggiornamento ...
il 1129 prevede una descrizione analitica delle competenze, ma questa non esiste e quando necessario solo a richiesta di un condomino avviene la comunicazione della percentuale richiesta per quel lavoro straordinario.

Non è messo in discussione e quindi meritevole di mediazione un qualcosa di mediabile.

È come se una persona guida benissimo la vettura senza patente (mai conseguita) o opera perfettamente ma in assenza dei documenti a posto.

Non vedo la necessità di mediazione, mancano i requisiti "di comunicazione" che prescrive la legge, e allora in modo automatico, senza alcuna mediazione "costosa .... non và dimenticato" l'amministratore dovrebbe essere revocato d'ufficio dopo un semplice controllo della evidente assenza di qualcosa di indispensabile (lo dice la legge ... dichiarando "nulla" la nomina non io.

Ho chiesto più volte negli anni a tutti gli amministratori con cui ho rapporti di adempiere a questo obbligo, qualcuno su richiesta lo ha fatto subito uno ha aggiunto le dichiarazioni mancanti nel verbale dell'assemblea.

Ne resta uno che dichiara "mi rifiuto" poi ritratta un pò e dice che un pò qui ed un pò là quanto richiesto si può trovare .... e poi ha sempre fatto così (nei 200 e più palazzi che amministra in modo bonario).

Caro avvocato .... che fare?
ma cosa devo cercare di mediare
a buona parte dei condomini và bene
così .... ci amministra "bonariamente" da oltre 20 anni
basterebbe poco, magari l'obbligo a mettere in rete tutte le fatture, gli estratti conto, l'elenco delle movimentazioni.

Ormai gli amministratori sono tutti attrezzati e se qualcuno non vuole adeguarsi beh è questo l'interesse che può spingere una sostituzio

rispondi
Annulla

  1. in evidenza

Dello stesso argomento