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Niente mediazione per la revoca dell'amministratore di condominio

Vuoi revocare l'amministratore di condominio? Sappi che non devi andare in mediazione.
Redazione Condominioweb 

Il fatto. Il caso giudiziario trattato trae linfa da un procedimento camerale avente ad oggetto la richiesta di revoca da parte di un condòmino nei confronti del proprio amministratore. I motivi di grave irregolarità contestati al professionista da parte del ricorrente sono diversi.

Per la revoca dell'amministratore di condominio è obbligatoria la mediazione

Specificatamente, viene censurata, da una parte, la violazione dell'articolo 1130, comma 1 nn 1 e 2 codice civile, per non aver curato l'osservanza del regolamento condominiale né disciplinato l'uso delle cose comuni, pur a fronte di sistematiche e ricorrenti violazioni da parte di alcuni condòmini; e, dall'altra parte, la violazione del comma 2, e dell'ipotesi di cui al nr 4 del medesimo articolo, per non aver compiuto i necessari atti conservati delle parti comuni dell'edificio, evento per lungo tempo trascurato l'ordinaria manutenzione dello stabile e del giardino condominiale.

Il decreto. Ciò che ci interessa, tuttavia, riguarda l'eccezione formulata da parte amministratore, al fine di respingere la richiesta di revoca. Questi, all'atto di costituzione in giudizio, ne ha affermato l'improcedibilità dell'azione per mancato esperimento della mediazione.

Il Giudice ambrosiano non è rimasto insensibile alla contestazione, e ci dedica un intero paragrafo per giustificare una decisione, a dir poco inedita.

Mediazione obbligatoria e revoca dell'amministratore di condominio. Spunti di riflessione

Esaminiamola nel dettaglio. Secondo il Decidente l'eccezione di improcedibilità della domanda è infondata.

In base all'articolo 5 del D.lgvo 28/2010 il procedimento di mediazione è obbligatorio nelle materie ivi indicate, tra cui rientra quella "condominiale". La stessa norma esclude che rientrino tra ai procedimenti quelli celebrati in "camera di consiglio" (edi articolo 64 delle disposizioni di attuazione al codice civile):

Tale dato testuale, in sé ritenuto già sufficientemente chiaro, ha trovato conferma nell'articolo 71 delle disposizioni di attuazione al c.c. Questa norma, nello specificare cosa debba intendersi per controversia condominiale, ha qualificato le liti condominiali in quelle derivanti dalla violazione o errata applicazione delle disposizioni contenute all'interno del libro III titolo VII, capo II del codice e degli articoli da 61 a 72.

Il riferimento alle "controversie", e, quindi, ai procedimenti di natura contenziosa, nonché alla violazione o errata applicazione della normativa condominiale - così chiosa, infine, il decidente - avvalora allora la tesi che la revoca dell'amministratore sia procedimento escluso dalla mediazione.

Conclusione. Il procedimento di revoca dell'amministratore, laddove non vi provveda l'assemblea, ovvero in caso di gravi irregolarità gestionali da parte dell'amministratore non rientra tra quelli di natura contenziosa. Esso fa capo alla cosiddetta "giurisdizione volontaria", altrimenti detta "domestica" che si evoca, da parte dei privati, allorquando essi non siano in grado di assumere delle decisioni e tanto, per le ragioni di tale impedimento, sia ostativo al buon governo di un dato "bene" comune, come lo è il condominio degli edifici.

Ciò che rileva, nel decreto che abbiamo commentato, tuttavia, non è tanto l'adesione a tale testo da parte del giudice quanto il richiamo ad un inciso del corpo motivazionale contenuto in un provvedimento giurisdizionale emesso dalla Corte di Cassazione, per legittimarne la fondatezza.

In effetti, il decidente ha segnatamente affermato, a chiusura dell'iter argomentativo appena espresso, che, in senso analogo, si è recentemente pronunciata la giurisprudenza di legittimità (si veda Cass. N. 1237/2018), affermando quanto segue: «È vero, infatti, che l'art. 71 quater disp. Att. C.c., (introdotto dalla L. 11 dicembre 2012, n. 220) precisa che per "controversia in materia di condominio", ai sensi del D.

Lgs 4 marzo 2010, n. 28, art. 5, comma 1, si intendono, tra le altre, quelle degli artt. 61 e 72 disp. att. C.c. (essendo l'art. 64 disp. att. C.c., relativo, appunto, alla revoca dell'amministratore). Per contro, l'art. 5, comma 4, lett. F, (come sostituito dal D.L. n. 69 del 2013, conv. In L. 98 del 2013) del D.Lgs 4 marzo 2010, n. 28, è inequivoco nel disporre che il meccanismo della condizione di procedibilità, di cui ai commi 1 bis e 2, non si applica nei procedimenti in camera di consiglio, essendo proprio il giudizio di revoca dell'amministratore di condominio un procedimento camerale plurilaterale tipico».

In quanto tale, il giudice milanese ha dato luogo all'interpretazione di un obiter dictum, cioè ad un'affermazione riportata dal giudice di legittimità, in via incidentale, in un passato provvedimento giurisdizionale, superando le resistenze espresse da una parte della dottrina.

Vedremo se, nel proseguo, i Giudici di legittimità confermeranno o meno tale impostazione.

Frattanto, la pronuncia del magistrato ambrosiano sembra, in punto, la più convincente e quella sicuramente da seguire, come precedente a favore dell'inutilità della mediazione in tema della revoca del mandato conferito all'amministratore.

Sentenza inedita
Scarica Tribunale di Milano Decreto del 28.03.2018
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