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L'amministratore di condominio non dichiara i suoi compensi? Attenzione, la redditività degli incarichi la definisce l'Agenzia delle Entrate

Se l'amministratore di condominio non dichiara i compensi percepiti, l'Agenzia delle Entrate può determinare un compenso medio su base presuntiva.
Avv. Riccardo Malvestiti - Foro di Bergamo 

Se l'amministratore di condominio non dichiara i compensi percepiti, l'Agenzia delle Entrate può determinare un compenso medio su base presuntiva. La facoltà di ricostruire induttivamente il reddito del contribuente, nello specifico caso di specie, è stata confermata anche con Ord. Cass. n. 5473 del 05.03.2013. In tal caso, il contribuente può raggiungere un accordo con il fisco, oppure presentare ricorso avverso l'atto impositivo.

La determinazione del reddito da parte del Fisco. Il più caratterizzante ed incisivo dei poteri riconosciuti al fisco è la possibilità di ricostruire il reddito dei contribuenti su base induttiva. L'Agenzia delle Entrate, ai fini della verifica delle dichiarazioni dei redditi, può procedere:

  • ad accertare, su base analitica, un maggiore imponibile (o una maggiore imposta) in capo al contribuente. Tale modalità di accertamento prevede la rettifica di singoli o specifici componenti (positivi o negativi) del reddito, e viene applicata qualora le scritture del contribuente siano complessivamente attendibili;
  • ad accertare, su base induttiva, un maggiore imponibile adottando un criterio di determinazione presuntiva del reddito.

    In tal caso si assiste ad una vera e propria ricostruzione dell'imponibile attraverso, ad esempio, l'applicazione di coefficienti di redditività.

    Tale istituto trova applicazione qualora le scritture tenute dal contribuente siano completamente inattendibili;

  • ad accertare, su base analitico-induttiva, un maggior imponibile con criteri misti.

    Tale tipologia di accertamento trova applicazione nel caso in cui le scritture tenute dal contribuente siano lacunose, ma non totalmente inattendibili.

Lotta agli amministratori di condominio "abusivi"

Come può essere ricostruito il reddito dell'amministratore di condominio? Con riferimento agli amministratori di condominio, qualora l'Amministrazione Finanziaria riscontri delle irregolarità, il reddito dichiarato potrebbe essere soggetto ad accertamento: tra i vari criteri che potrebbero essere adottati, la Cassazione, con Ordinanza n. 5473 del 05.03.2013, ha individuato l'applicazione di un compenso medio ad ogni singolo incarico assunto.

Tale pratica può considerarsi legittima o meno a seconda della gravità delle irregolarità riscontrate: qualora il contribuente non abbia presentato la dichiarazione dei redditi e omesso la dichiarazione dell'intero reddito, difficilmente potrà essere contestata la ricostruzione del fisco.

A fronte di irregolarità contenute (ad esempio non sono stati dichiarati i compensi di alcuni dei condomini amministrati), la ricostruzione induttiva del reddito potrebbe risultare estremamente sanzionatoria.

L'accertamento con adesione. Una delle possibilità riconosciute al contribuente è quella di proporre istanza di accertamento con adesione. Tale istituto consente di dialogare con l'Amministrazione Finanziaria al fine di individuare una soluzione concordata: qualora venga riscontrato un maggior imponibile, ad esempio, il contribuente potrà chiedere il riconoscimento delle maggiori spese sostenute per la produzione del reddito.

Qualora il contribuente definisca un accordo con il fisco, le sanzioni amministrative applicabili vengono ridotte ad 1/3 del minimo.

Il ricorso avverso l'avviso di accertamento. Qualora non intenda raggiungere un accordo con il fisco (oppure qualora non venga raggiunto un accordo), il contribuente può proporre ricorso avverso l'avviso di accertamento avanti alla Commissione Tributaria entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

Se l'importo delle maggiori imposte accertate non eccede i 50.000 euro, viene prevista una fase di reclamo/mediazione tributaria in cui il contribuente e l'amministrazione finanziaria possono definire i termini di un accordo.

L'inerzia del contribuente. Qualora il contribuente non effettui il versamento indicato nell'avviso di accertamento o non proponga alcuna delle ipotesi di impugnazione / definizione previste dalla legge, la somma accertata diviene definitiva e pertanto iscritta a ruolo ai fini della riscossione.

Termini di decadenza. Ricordiamo che l'amministrazione finanziaria deve provvedere a contestare l'imposta ai contribuenti entro precisi termini di decadenza. Qualora non siano rispettati tali termini, l'Amministrazione Finanziaria decade dalla possibilità di accertare l'imposta.

I provvedimenti impositivi notificati oltre il termine previsto dalla legge n. 208/2015 possono essere impugnati al fine di richiederne ed ottenerne l'annullamento, anche senza un esame nel merito.

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