Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Rispunta il registro degli amministratori di condominio per arginare il fenomeno della evasione fiscale

Lotta agli amministratori di condominio “abusivi”.
Redazione Condominioweb.com 

Il Governo ha posto la questione di fiducia in Aula Senato sul cd. DL Manovrina (AS. 2853), nello stesso testo licenziato da Montecitorio. Il voto è atteso per domani.

Nei testi degli ordini del giorno, presentati in 5a Commissione Bilancio del Senato al suddetto provvedimento, si fa riferimento anche all'annosa questione del riconoscimento della professione dell'amministratore mediante l'iscrizione in un apposito registro. Riportiamo, per completezza, il testo dell'ordine del giorno (G/2853/36/5) accolto, e di cui solo poco fa è stato pubblicato l'esito.

Il Senato, in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 50/2017 recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,

premesso che:

  • in Italia gli edifici in condominio, esclusi gli altri tipi di proprietà, sono oltre 1.200.000 (dati CRESME), l'articolo 1129 del Codice Civile, così come modificato dalla Legge n. 220/2012 e s.m.i., prevede che superati gli otto condomini è obbligatorio nominare un amministratore.

    L'utenza condominiale che si avvale quotidianamente dell'amministratore di condominio è da stimare in circa 42 milioni di proprietari ed inquilini;

  • all'Agenzia delle Entrate ed a Sose S.p.a. risulta che nel 2015 sono circa 15mila coloro che hanno dichiarato con lo Studio di Settore di svolgere tale professione.

    Prevalentemente sono amministratori iscritti alle Associazioni di categoria del settore (Legge n.4/2013).

    In considerazione dell'elevato quantitativo di edifici in condominio è palese che vi sia un considerevole numero di soggetti, stimabile in almeno 30 mila amministratori non iscritti ad alcuna Associazione del settore, dipendenti pubblici, pensionati o altro, che svolgono tale attività in forma abusiva, eludendo non solo di dichiarare al fisco i compensi percepiti, ma privi dei requisiti previsti dall'articolo 71- bis delle disposizioni d'attuazione del Codice Civile e dal D.M. n. 140/2014, come già evidenziato nell'ordine del giorno (G/2085/21110) all'A.S. n. 2085, accolto dal Governo in sede di esame in Commissione Industria.

    Spesso tale comportamento poco virtuoso è avallato dalla complicità degli stessi condomini che in assemblea approvano il compenso dell'amministratore volutamente non come onorario perché sarebbe sottoposto a tassazione, ma come «rimborso spese» non meglio identificato.

    Questo perverso comportamento permette di eludere il pagamento dell'IV A o della ritenuta d'acconto,

impegna il governo:

  • al fine di arginare il fenomeno dell'evasione fiscale nel settore della gestione condominiale e dell'esercizio abusivo dell'attività, a valutare la possibilità di emanare in tempi brevi un apposito Decreto Ministeriale demandando al Ministero della Giustizia l'attuazione di un Regolamento che preveda l'obbligo per tutti coloro che svolgono l'attività di amministratore immobiliare e/o condominiale, anche se solo del condominio in cui sono residenti, ad iscriversi ai meri fini pubblicistici e a loro spese, in un apposito Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia.

    Tale Registro dovrà contenere i dati anagrafici di ogni amministratore, l'eventuale nominativo dell'Associazione di categoria alla quale è iscritto, i dati relativi al regime fiscale con il quale opera, oltre a riportare annualmente i riferimenti dell'Associazione di Categoria del settore o l'Ente presso il quale ha frequentato il corso di aggiornamento professionale obbligatorio, con il superamento del relativo esame, svolto ai sensi del D.M. 140/2014;

  • a valutare la possibilità di prevedere all'articolo 71- bis delle disposizioni d'attuazione del Codice civile, l'immediata revoca dell'amministratore non solo se in mancanza dei requisiti previsti dal presente articolo, ma anche se svolge l'attività senza essere iscritto nel Registro di cui sopra, prevedendo l'applicazione di sanzioni amministrative di notevole entità;
  • a valutare la possibilità di adottare misure volte a precisare che la cancellazione dal Registro degli amministratori condominiali ed immobiliari, tenuto presso il Ministero della Giustizia, può essere richiesta solo in caso di cessazione dell'attività e con apposita comunicazione inviata contemporaneamente al Ministero della Giustizia ed all'Agenzia dell'Entrate che detiene tutti i riferimenti dei codici fiscali dei condomìni e ai quali deve essere abbinato, già allo stato attuale, il nominativo dell'amministratore di condominio in carica.

  1. in evidenza

Dello stesso argomento


Albo amministratori di condominio. Esiste?

Albo amministratori di condominio. Sfatiamo un mito. Sovente nel nostro forum ci viene chiesto se esiste un albo degli amministratori di condominio o se è obbligatorio per intraprendere questa attività