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Albo amministratori di condominio. Esiste?

Albo amministratori di condominio. Sfatiamo un mito.
Avv. Alessandro Gallucci 

Sovente nel nostro forum ci viene chiesto se esiste un albo degli amministratori di condominio o se è obbligatorio per intraprendere questa attività essere iscritti ad un'associazione.

Domande forse banali, per chi è abituato ad avere a che fare con la materia condominiale; c'è però una vasta platea di persone che con questa disciplina ha poco a che fare e quindi si pone giustamente degli interrogativi che meritano di essere fugati.

Partiamo dal quesito che abbiamo posto nel titolo.

L'attività di amministratore condominiale non rientra nel novero delle così dette professioni ordinistiche, ossia delle professioni il cui esercizio è soggetto a determinate condizioni, tra le quali quella dell'iscrizioni agli ordini o collegi.

Amministratori-Commercialisti. Regole specifiche per gli iscritti all'Albo

In questo contesto, l'albo altro non rappresenta che l'elenco degli iscritti in un particolare ordine o collegio provinciale.

L'ordine degli avvocati di Milano ha il proprio albo, così come il collegio dei geometri di Firenze, l'ordine degli architetti di Roma, ecc. ecc.

Chi assume incarichi di amministratore condominiale, invece, deve possedere determinati requisiti previsti dalla legge (art. 71-bis disp. att. c.c.), ma non v'è obbligo di iscrizione ad alcun albo.

Amministratore scelto tra i conduttori; quali requisiti?

Quella di amministratori di condominio è considerata una professione non regolamentata, come tale soggetta alla disciplina generale di cui alla legge n. 4 del 2013.

Di conseguenza quando si legge di albi degli amministratori, non si deve prestare molta importanza a quella dicitura: essa è utilizzata in maniera piuttosto enfatica – per non dire fuorviante – quasi a dare l'idea di un accostamento tra le professioni ordinistiche e quella di amministratore, ma per i motivi che abbiamo appena spiegato così non è.

Allo stesso modo non è obbligatorio iscriversi ad alcuna associazione di categoria. In tal senso è chiarissimo l'art. 2, primo comma, l. n. 4/2013, il quale chiarisce coloro che esercitano una professione non regolamentata in ordini o collegi “possono costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza”.

Si tratta di associazioni volontarie, che non rappresentano in alcun modo un qualcosa di nemmeno lontanamente simile a ciò che rappresenta un organo o un collegio, il cui scopo è precipuamente quello di valorizzare le competenze di chi vi partecipa, garantendo che gli stessi partecipanti rispettino le regole deontologiche accettate al momento dell'iscrizione.

Sebbene sia utile associarsi anche ai fini indicati dalla legge è sempre bene ricordare che ciò non è obbligatorio. Di conseguenza, almeno a parere di chi scrive, è meglio diffidare da chi presenta l'iscrizione all'associazione di turno come obbligatoria per l'esercizio dell'attività di amministratore condominiale.

Unici requisiti – ribadiamo – sono quelli previsti dall'art. 71-bis disp. att. c.c. che tra l'altro prevede anche specifiche eccezioni.

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