#1 Inviato 10 Marzo, 2014 condominio amministrato da ben 35 anni da un ragioniere ma non iscritto,e mai remunerato neanche quando abbiamo fatto dei lavori straordinari (anch'esso è proprietario di un appartamento) Se non riesce a stipulare una assicurazione per resp.civile dobbiamo sottoscrivere una liberatoria nei suoi confronti siamo tenuti a firmare tutti e 12 i proprietari?Purtroppo so già che uno di noi,arrivato solo da ca 2 anni non firmerà,in quanto dice di non avere fiducia nell'attuale amministratore e lo vuole cambiare.Chiedo se ciò avvenissse come potrei risolvere il problema e se poi l'amministratore si dimettesse?un bel guaio anche perchè i vecchi proprietari non sono affatto d'accordo di cambiare amministratore.grazie per vs.consigli
#2 Inviato 10 Marzo, 2014 L'amministratore condomino lui stesso è ammesso dal vigente ordinamento purchè in possesso dei requisiti previsti dall'art 71 bis Dacc; Possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio coloro: a) che hanno il godimento dei diritti civili; b) che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni; c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; d) che non sono interdetti o inabilitati; e) il cui nome non risulta annotato nell’elenco dei protesti cambiari; f) che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado; g) che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale. I requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma non sono necessari qualora l’amministratore sia nominato tra i condomini dello stabile. Possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio anche società di cui al titolo V del libro V del codice. In tal caso, i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condomini a favore dei quali la società presta i servizi. La perdita dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del primo comma comporta la cessazione dall’incarico. In tale evenienza ciascun condomino può convocare senza formalità l’assemblea per la nomina del nuovo amministratore. A quanti hanno svolto attività di amministrazione di condominio per almeno un anno nell’arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è consentito lo svolgimento dell’attività di amministratore anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma. Resta salvo l’obbligo di formazione periodica. Per cui se questo amministratore è in regola con questi requisiti sovraesposti, e se l'assemblea lo riconferma amministratore senza revocarlo nominando un successore questo rimarrà in carica. p.s. l'albo degli amministratori non esiste
#3 Inviato 11 Marzo, 2014 ringrazio delle precisazioni, ma le riconferma deve essere fatta con quale maggioranza durante assemblea straordinaria?grazie
#4 Inviato 11 Marzo, 2014 ringrazio delle precisazioni, ma le riconferma deve essere fatta con quale maggioranza durante assemblea straordinaria?grazieCi sono diversi topic su questo tema, secondo la mia personale opinione, se non c'è revoca e contemporaneamente la nomina di un successore, l'amministratore continua il suo mandato. Nei topic già trattati, non si riesce a stabilire se in proroga o riconferma, comunque posso dirlo con certezza, che l'amministratore rimarrà in carica (salvo sue dimissioni con richiesta del dimissionario al Tribunale per la nomina di uno Giudiziale) sino a che non sarà nominato un successore.