Formazione iniziale e periodica dell'amministratore di condominio, ovvero una delle più grosse incognite che il mondo del condominio ha vissuto, vive e, chissà per quanto, vivrà.
Motivo?
Esiste un combinato di norme, di rango legislativo e regolamentare che sebbene debba, nell'intenzione del Legislatore, tutelare i condòmini, in realtà finisce per non tutelare nemmeno quei professionisti che, a suon di quattrini, investono annualmente sulla loro formazione e quindi professionalità.
Ad oggi, infatti, resta a ancora un grosso punto interrogativo alla domanda posta col titolo di questo approfondimento: come verificare se l'amministratore ha svolto un corso iniziale e si aggiorna periodicamente?
Inutile nascondersi dietro un dito; dopo l'approvazione della legge n. 220/2012 e ancor di più a far data dall'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 140/2014, in tanti, tantissimi, hanno visto in quelle due attività - formazione iniziale ed aggiornamento per gli amministratori condominiali - un'opportunità di guadagno tant'è che sono sorte come funghi qua e là per l'Italia associazioni di amministratori condominiali e centri di formazione dedicati, spesso vere e proprie imprese sotto mentite spoglie.
Intendiamoci, non abbiamo intenzione di fare la morale a nessuno: chi intende intraprendere un'attività economica è sempre da lodare se lo fa secondo le regole.
Il problema, poi, non è solo questo: come non basta tirar su un'insegna per essere un fornaio, allo stesso modo non è sufficiente darsi una sigla per dire di poter essere formatore di amministratori di condominio.
Non lo è secondo buon senso e non lo è nemmeno per la legge italiana; riguardo agli amministratori condominiali il problema sta nei controlli.
Competenza e capacità di formare, ossia di trasferire competenza, non s'improvvisano.
Formazione, il sistema delineato dal decreto ministeriale n. 140/2014
Il decreto ministeriale n. 140/2014 - Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità per la formazione degli amministratori di condominio nonché dei corsi di formazione per gli amministratori condominiali - entrato in vigore l'8 ottobre 2014 ci dice quali siano i requisiti dei corsi e chi debba sovraintenderli.
Il Ministero della Giustizia ha emanato l'atto in ragione di quanto disposto dal così detto decreto "Destinazione Italia" il quale specificò che spettasse a quel dicastero disciplinare "i requisiti necessari per esercitare l'attività di formazione degli amministratori di condominio nonché i criteri, i contenuti e le modalità di svolgimento dei corsi della formazione iniziale e periodica prevista dall'articolo 71-bis, primo comma, lettera g), delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile, per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220" (art.1, nono comma lett. a), d.l. n. 145/2013).
Sebbene non siamo mai stati patiti dell'intervento statale nell'attività economica, all'epoca di quel provvedimento non si poteva non auspicare che quel decreto ponesse un freno minimo (ahinoi in realtà è stato molto piccolo, forse inesistente) alle incursioni nel mondo della formazione degli amministratori, i cui avventurieri travestiti da formatori promettevano e ancora promettono l'abilitazione (lampo!) all'esercizio della professione di amministratore.
C'è un souvenir a Napoli: una scatoletta con scritto "Aria di Napoli". L'aspettativa di una parte degli addetti ai lavori era che il decreto ministeriale n. 140/2014 evitasse che si potesse fare: secondo voi è avvenuto? Oggi, ci pare, in alcuni casi si vende l'aria di Napoli "DOP".
Decreto ministeriale n. 140/2014, l'impresa della verifica dei requisiti
Ma passiamo oltre, andiamo dalla storia e le speranze all'attualità: il decreto ministeriale è stato pubblicato e ha stabilito qualcosa.
Il corso deve avere un responsabile scientifico e dei formatori: i formatori sono certificati dal responsabile scientifico che è scelto dall'organizzatore.
Chi possa essere l'organizzatore il decreto non lo dice: quindi chiunque può organizzare i corsi. Chi possa essere responsabile scientifico, il decreto non lo dice, o meglio lo dice, ma lascia all'organizzatore alla coscienza dell'organizzatore di sceglierlo preparato.
Sulla base di queste poche norme, così scarnamente sintetizzate, si è deciso di regolare la formazione iniziale e periodica degli amministratori condominiali.
Si badi: come evidenzia l'art. 71-bis disp. att. c.c., che a quanti hanno svolto attività di amministrazione di condominio per almeno un anno, nell'arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della riforma del condominio, è consentito lo svolgimento dell'attività di amministratore anche in mancanza dei requisiti del diploma e del corso di formazione iniziale.
A conti fatti: chi è stato amministratore per almeno un anno dal 18 giugno 2010 al 18 giugno 2013 (la prova è il verbale di nomina) non avrà problemi riguardo al corso di formazione iniziale, dovendosi però aggiornare.
Chi non ha questo requisito e per colmarlo ha seguito un corso dopo l'approvazione della nuova legge e fino all'entrata in vigore del decreto? Beh rischia di trovarsi con un pezzo di carta straccia in mano e di dover rifare tutto con ulteriore esborso di denaro.
Controllo della formazione iniziale e periodica dell'amministratore
E qui arriviamo al punto.
Tizio decide di organizzare un corso di aggiornamento o formazione iniziale per amministratori di condominio e nomina Caio, santone mistico in condominialismo, responsabile scientifico del corso.
Il fortunato vincitore, così assurto a novello peripatetico, si circonda di seguaci - visto l'appellativo è il caso di dire seguaci - che assumono la funzione di formatori.
L'organizzatore garantisce la competenza del responsabile scientifico che garantisce quella dei formatori. Il tutto senza nessun tipo di visto, verifica, controllo successivo. Insomma: tutto rimesso a chi organizza.
E se un condòmino volesse sapere se l'amministratore è in possesso dei requisiti di formazione iniziale e/o aggiornamento?
Ricordiamo che sebbene all'apparenza l'assenza di questi requisiti non faccia decadere automaticamente l'incarico (in quanto ciò non è espressamente previsto dalla legge), la mancanza dei suddetti requisiti è comunque causa d'invalidità della deliberazione di nomina con conseguente possibile azione per la sua invalidazione oltre che per il risarcimento dei danni verso il sedicente amministratore.
Ad oggi dobbiamo dire: se l'amministratore non è iscritto a nessuna associazione ecco che tale verifica non può che passare dalla sua collaborazione.
Si badi: dato il contenuto della legge n. 4/2013 (riguardante l'esercizio delle professioni non regolamentate) è ad oggi è doveroso che le associazioni di categoria forniscano con la massima trasparenza tutte le informazioni necessarie a consentire all'utenza una veloce e semplice verifica della sussistenza dei requisiti per poter amministrare.
Ciò, nonostante si sia adombrato il dubbio che non lo si debba fare per tutelare la privacy dell'amministratore. Come dire: per tutelare il medico evitiamo che l'ordine professionale possa dirci se è iscritto all'albo: benvenuta creatività intepretativa.