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Amministratori-Commercialisti. Regole specifiche per gli iscritti all'Albo

Regole specifiche sull'adempimento dell'obbligo formativo per gli amministratori-commercialisti iscritti all'Albo.
Ivan Meo 

Il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili "blocca" l'applicazione della legge n.4/2013 sulle professioni non regolamentate e lancia un monito sull'adempimento dell'obbligo formativo

Dopo il parere espresso dal Consiglio Nazionale Forense, anche il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, rispondendo a un quesito dell'Ordine di Pordenone, dirama un suo orientamento in merito alla corretta applicazione delle norme dell'ordinamento professionale evidenziando anche alcuni dubbi in merito all'adempimento formativo previsto dalla nuova legge di riforma sul condominio.

La nota emessa. I dottori commercialisti che esercitano l'attività di amministratore di condominio devono attenersi alle norme dell'ordinamento professionale e non a quelle previste dalla legge delle professioni non organizzate.

Questo è quanto chiarito il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili,con una nota diramata il 20 maggio, rispondendo a un quesito posto dall'Ordine di Pordenone.

Importanti precisioni sull'attività di formazione degli amministratori

I punti fondamentali. Analizziamo i punti focali della nota:

  • Compatibilità. L'attività di amministratore di condomìni non è incompatibile con l'esercizio della professione di commercialista. Già in precedenza, lo stesso consiglio dell'Ordine, aveva ritenuto compatibile entrambe le professioni (cfr. PO n.233/2005).

    Inoltre l'art 4, comma 1 del D.lgs. 139/2005, non la vieta ad un soggetto che già svolge la libera professione.

    Anzi, l'attività di amministrazione dei condomini, per le sue prerogative, rientra a titolo pieno tra le attività tipiche della professione del dottore commercialista ed esperto contabile.

  • Prevale l'Albo professionale. In merito alla legge 4/2013, il Consiglio nazionale dei commercialisti ha chiarito che i commercialisti e gli esperti contabili, quando svolgono l'attività di amministratore di condominio, restano soggetti alle «ben più stringenti norme di legge e deontologiche» dell'ordinamento professionale», perché la legge n.4/2013 persegue la finalità di delineare una serie di regole minime nei confronti di quei soggetti che non appartengono ad un Ordine professionale definito.

    Per tali motivi, ai Commercialisti ed esperti contabili, non si potrà applicare tale legge in quanto sono già iscritti ad un Albo professionale con il conseguente assoggettamento alle regole prescritte dal medesimo Albo.

    Pertanto, l'iscritto all'albo non è tenuto ad adempiere agli obblighi previsti dall'art. 1 comma 3 della legge 4/2013.

  • Inquadramento fiscale dei redditi. I redditi derivanti dall'attività di amministratore di condominio sono di natura professionale, assoggettabili a contribuzione alla Cassa di previdenza di categoria.
  • Il nodo della formazione. Ultimo punto affrontato è stato quella della formazione professionale.

    Si ricorda che il Presidente Unagraco, della sezione Catania, Nicola Maurizio Platania, aveva manifestato grosse perplessità in merito a quanto previsto dalla nuove norme che saranno introdotte dalla legge 220/2012 definendole "assurde" (per ulteriori approfondimenti: Le nuove norme sulla riforma del condominio possono avere un impatto negativo sull'attività professionale dei commercialisti ed esperti contabili).

    Su tale aspetto ci si è chiesti se alla luce di quanto disposto dal nuovo art. 71-bis comma 1° lettera gdisp. att. trans. del codice civile, l'iscritto deve dimostrare di aver frequentato i corsi di formazione iniziale e di aver svolto, successivamente, anche la formazione periodica in materia di amministrazione condominiale, ed in tale ultimo caso, se la formazione debba essere svolta da enti accreditati presso l'Ordine di appartenenza.

    In riferimento a tale quesito la risposta è stata:

  • l'attività di formazione periodica in materia condominiale non rientra fra i requisiti la cui perdita comporta, ex comma 4 dell'art 71 disp. att., la cessazione dell'incarico;
  • Il non aver adempiuto all'obbligo formativo, non comporta automaticamente delle conseguenze sul piano della validità ed efficacia del rapporto di mandato sottoscritto tra l'amministratore ed il condominio;
  • Dal dato normativo richiamato non risulta ben determinato il contenuto di tale requisito richiesto dall'amministratore, come pure quello relativo alla necessità di aver "frequentato un corso di formazione iniziale".

    Entrambe le ipotesi, potrebbero avere una rilevanza solo nei confronti di coloro che sono iscritti ad associazione di categoria o che rientrano in una associazione delineata dalla legge 4/2013.

Non ci rimane altro che attendere il parere degli altri Ordini e collegi in merito alla compatibilità tra le diverse professioni con quella dell'amministratore di condominio e sulla applicabilità delle norme previste dai rispetti albi.

Ad oggi, dopo quest'ultimo intervento, rimangono tre i principali ordini professionali quello degli Ingegneri, Architetti e Geometri che dovranno emettere una circolare informativa in merito.

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