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Avvocato- amministratore di condominio: Due professioni incompatibili. Una piccola cronistoria

Avvocato- amministratore di condominio: professioni incompatibili?.
Daniela Sibilio 

L’avvocato non può ricevere l’incarico di amministratore condominiale.
Il Consiglio Nazionale Forense, che ha provveduto ad aggiornate le Faq sulla nuova Legge professionale del 31 dicembre 2012, n. 247.
L’incompatibilità sarebbe confermata dalla recente disciplina in materia di professioni regolamentate senza albo (Legge n. 4/2013) la quale, difatti, ha trasformato quella dell’amministratore di condominio in un’attività di lavoro autonomo, da svolgere necessariamente in modo continuato o professionale, con conseguente incompatibilità con la professione forense.

Il Cnf modifica la precedente impostazione

Così disponendo, è stata sovvertita l’impostazione antecedente a favore della compatibilità.

Il Cnf, in precedenti pareri (a titolo puramente esemplificativo si citano i pareri nn. 26/2009; 104/2000 e 18/1995) aveva pacificamente espresso la compatibilità tra la carica di amministratore di condominio e quella di avvocato puntualizzando che “l'attività di amministratore di condominio si configura come un'attività di gestione di rapporti giuridici in favore dei condomini (art. 1129 e ss. c.c.); l'amministratore è no­minato dall'assemblea dei condomini e può essere da questa revocato in ogni tempo", evincendone, di conseguenza, "che non sussiste alcun vincolo di subordinazione tra il mandante (condòmini riuniti in assemblea) ed il manda­tario (amministratore) e che, pertanto, l'attività inerente all'incarico gestorio può essere svolta dall'amministratore in forma completamente indipendente, ossia in modo com­patibile con la condizione di avvocato".

Sulla stessa linea interpretativa si era espresso il Consiglio dell’ordine (adunanza del 15 febbraio 2012) al quale era stato richiesto se un praticante avesse potuto svolgere contestualmente l’attività di amministratore condominiale.

Il Consiglio, tuttavia, in tale occasione aveva rilevato che talune modalità e talune forme di esercizio dell'attività di amministratore condominiale potevano trovarsi in contrasto con i doveri di dignità e decoro previsti dall'articolo 5 del vigente codice deontologico.

In particolare, si era precisato che “l'amministratore condominiale/avvocato dovrà porre particolare attenzione a tale scopo, ai rapporti con i fornitori del condominio nonché alla assunzione della difesa, in sede giudiziale e stragiudiziale, dello stesso condominio ed ai possibili conflitti di interesse che potrebbero verificarsi in tal caso con taluni appartenenti alla comunità condominiale”.

La Legge n. 247/2012 e le Legge n. 4/2013

Sia la figura dell’amministratore condominiale che quella dell’avvocato sono state di recente oggetto di interventi legislativi.

La disciplina dell’ordinamento forense, L. n. 247/2012, all’articolo 18, primo comma, lett. a), ha statuito che: “La professione di avvocato è incompatibile: a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l’esercizio dell’attività di notaio.

È consentita l’iscrizione nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell’elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell’albo dei consulenti del lavoro (…)”.

Dunque, fatte salve alcune tassative eccezioni – tra le quali non compare l’amministratore di condominio -, la riforma forense esclude che l’avvocato possa esercitare una qualsivoglia attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente.

Dal canto suo la recente disciplina in materia di professioni regolamentate senza albo, L. n. 4/2013, ha previsto al secondo comma dell’articolo 1 che “per «professione non organizzata in ordini e collegi», di seguito denominata «professione», si intende l’attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’articolo 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative”.

La plateadi professionisti destinatari dalla suddetta riforma è molto ampia e tra le varie categorie professionali coinvolte devono essere inglobati gli “amministratori condominiali” per di più interessati, per quanto concerne gli obblighi formativi, dalla precedente Legge n. 220/2012 di riforma del condominio.

Pertanto, premesso che quella di amministratore condominiale deve essere attualmente considerata una “professione”, ne deriva l’incompatibilità con l’esercizio della professione di avvocato, posizione questa tra l’altro avvalorata dallo stesso Consiglio Nazionale Forense, il quale ha dichiarato che “tale circostanza risulta confermata dalla nuova disciplina in materia di professioni regolamentate (L. n. 4/2013) che conferisce dignità e professionalità alle categorie dei professionisti senz’albo.

Sebbene non vengano meno i requisiti di autonomia ed indipendenza, che hanno sinora consentito di considerare compatibile l’attività di amministratore di condominio con l’esercizio della professione, la riforma ha innovato profondamente la disciplina vigente, escludendo che l’avvocato possa esercitare «qualsiasi attività di lavoro autonomo svolta continuamente o professionalmente», con eccezioni indicate in via tassativa – quali attività di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale – ovvero con l’iscrizione nell’albo dei commercialisti ed esperti contabili, nell’elenco dei pubblicisti, nel registro dei revisori contabili o nell’albo dei consulenti del lavoro (art. 18, co. 1 lett. a)”.

Conseguenze derivanti dal verificarsi di un caso di incompatibilità

Nell’ipotesi in cui si dovesse verificare in concreto un caso di incompatibilità, l’avvocato incorrerebbe nelle seguenti conseguenze:

  • attivazione del procedimento di cancellazione dall’albo;
  • sanzione disciplinare per violazione degli articoli del codice deontologico forense;
  • impedimento ad iscriversi alla Cassa forense e declaratoria di inesistenza di un rapporto previdenziale legittimo con la Cassa medesima, con il conseguente venir meno di diritti ed obblighi del soggetto illegittimamente iscritto.

Tuttavia occorre sottolineare che le cause di incompatibilità con l’iscrizione o la permanenza nell’albo degli avvocati non incidono sulla regolarità dell’atto di nomina dell’amministratore condominiale. L’avvocato/amministratore condominiale, pertanto, resterà comunque capace di esercitare tale ultima attività in ragione delle competenze già acquisite.

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