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L'Avvocato (ri)diventa compatibile. Può esercitare la professione di amministratore di condominio

La professione di avvocato ridiventa compatibile a quella di amministratore di condominio.
Ivan Meo 

La settimana appena conclusa è stata caratterizzata dalla querelle che si è scatenata in merito alla presunta incompatibilità tra la professione di avvocato ed il lavoro autonomo di amministratore di condominio.

Come abbiamo analizzato in queste pagine, all'indomani della pubblicazione sul sito del Consiglio Nazionale Forense della faq, vi è stato un vero subbuglio che ha provocato questa presa di posizione ufficiale del CNF, che con il parere espresso dalla medesima Commissione consultiva, nella seduta del 20 febbraio 2013, ha deciso di ribaltare la risposta alla faq n. 32 (scomparsa dal sito) sulla riforma forense.

Il parere, che si può leggere in calce a questo breve commento, è stato sollecitato da un quesito posto dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Napoli: l'articolo 18 della legge 247/2012 di riforma dell'ordinamento professionale forense può impedire all'avvocato di esercitare l'attività di amministratore di condominio?

In merito a quanto richiesto, nella seduta del 20 febbraio u.s., la commissione consultiva ha espresso un parere in merito alla compatibilità tra l'attività di amministratore di condominio e la professione forense, alla luce sia del nuovo ordinamento professionale forense (legge n. 247/2012) che della legge di modifica della disciplina del condominio degli edifici (legge n. 220/2012).

La risposta data è abbastanza articolata. Cerchiamo di analizzarla, ove possibile, in maniera schematica.

Ai sensi del nuovo articolo 18 della legge di riforma dell'ordinamento professionale forense vengono individuate quattro precise macro aree di incompatibilità con la professione di avvocato:

  • l'esercizio di qualsiasi attività (diversa da quella forense) di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, fatte salve le attività espressamente escluse dal divieto (di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, di notaio), mentre è consentita l'iscrizione nell'albo dei commercialisti e degli esperti contabili, nell'elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili, o nell'albo dei consulenti del lavoro;
  • l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio, o in nome o per conto altrui (fatta salva l'assunzione di incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali, o in procedure di crisi d'impresa);
  • l'assunzione della qualità di socio illimitatamente responsabile, o di amministratore, di società di persone, aventi quali finalità l'esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico, o consigliere delegato di società di capitali anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente del consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione, a meno che l'oggetto dell'attività della società sia limitato esclusivamente all'amministrazione di beni personali, o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico;
  • l'esercizio di attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato.

Fatta queste precisazioni il C.n.f. passa ad analizzare le peculiarità della professione di amministratore di condominio, precisando che:

  • la nomina l'amministratore di un condominio non instaura un rapporto di subordinazione con quest'ultimo (in tal senso la stessa Commissione si era espressa con diversi pareri);
  • il condominio è un ente di gestione privo di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini i quali sono rappresentati dall'amministratore e non costituiscono un'entità diversa da quest'ultimo (cfr., Cass. 11 gennaio 2012 n. 177)
  • l'attività di l'amministratore configura un ufficio di diritto privato assimilabile al mandato con rappresentanza, con la conseguente applicabilità delle disposizioni sul mandato così come previsto della recente legge n. 220 dell'11 dicembre 2012 che ha modificato l'art. 1129,terzo periodo, c.c. che parla di gli atti compiuti nell'esercizio del mandato".

Per tali motivi il CNF giunge alle seguenti conclusioni:

  • la figura dell'amministratore è riconducibile a quella del mandatario con rappresentanza di persone fisiche (i condomini) non esercita attività professionale, o imprenditoriale, e per tali motivi è sufficiente ad escludere la ricorrenza dell'ipotesi di incompatibilità;
  • l'amministratore, non agendo in proprio, non esercita nemmeno attività di impresa commerciale in nome altrui se è vero che nemmeno i mandanti l'esercitano;
  • l'esercizio della funzione di amministratore si concretizza come attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente.

Un particolare attenzione, nel corso del parere, viene dato al concetto di continuatività della professione visto che trattasi di una attività svolta professionalmente e proprio per tali ragioni che potrebbero scorgersi un profilo di incompatibilità.

Su questo punto si scrive: "la legge n. 220/2012 non ha trasformato l'esercizio della relativa attività in professione vera e propria, o quanto meno in professione regolamentata" (..) "la mancata istituzione di un albo o registro è indice ermeneutico di rilevante significato ai fini di confortare la soluzione qui accolta".

Infine il parere si conclude con quest'ultima precisazione: "la ritenuta compatibilità produrrà riflessi anche sul piano della disciplina fiscale e previdenziale della vicenda dovendo il relativo reddito considerarsi a tutti gli effetti di natura professionale e quindi, tra l'altro, soggetto anche a contribuzione a favore della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza forense".

Amministratore di condominio e avvocato: dopo le varie riforme sarà possibile svolgere entrambe le attività?

Alla luce delle considerazioni svolte possiamo quindi concludere dicendo:

  • le eventuali incompatibilità, essendo una forma di restrizione di diritti soggettivi, necessitano di una espressa previsione altrimenti non la si può applicare;
  • l'attività di amministratore di condominio si concretizza in una attività di gestione tra condomini ed amministratore e può essere in ogni momento revocato non sussistendo nessun vincolo di subordinazione: per tali motivi tale attività può essere svolta dall'amministratore in maniera del tutto indipendente e compatibilmente con quella di avvocato purché venga rispettata la dignità ed il decoro della professione forense.

» Scarica il parere del consiglio nazionale forense

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