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matty85

Dubbio: requisiti per esercitare la Professione di Amministratore Condominiale

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Gentili Amici di Condominioweb,

ormai se ne parla dappertutto ed anche i muri ormai sanno quali sono i requisiti necessari per poter esercitare la nostra professione ovvero quella dell'Amministratore di Condominio! MA - si, perché c'è un "MA" - in una discussione avuta recentemente con una collega, relativa a questa questione, mi è stato fatto presente che l'ufficio legale di una nota e "storica Organizzazione della Proprietà Immobiliare" (non voglio fare nomi, ma chi ha orecchie per intendere, intenda) sostiene che:

"A quanti hanno svolto attività di amministrazione di condominio (che non è, necessariamente, attività di amministratore di condominio) per almeno un anno nell’arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della riforma della disciplina condominiale, è consentito lo svolgimento dell’attività di amministratore anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere f) e g). Resta salvo l’obbligo di formazione periodica. Per tali soggetti non sono richiesti, dunque, né il diploma di scuola secondaria di secondo grado, né l’aver frequentato un corso di formazione iniziale."

Questa è una nota ufficiale presente sul sito dell'organizzazione e, sinceramente, mi ha lasciato alquanto sbalordito la frase "a quanti hanno svolto attività di amministrazione di condominio (che non è, necessariamente, attività di amministratore di condominio)"!!!

Cioè, basta "provare" di aver collaborato o lavorato con/per un amministratore svolgendo attività legata all'amministrazione condominiale per essere in regola con i requisiti richiesti dalla Legge??!

Vi chiedo cortesemente aiuto per chiarire questa "interpretazione" data da un'organizzazione che da me, ma credo da molti altri, sia ritenuta una delle più autorevoli e serie del settore.

Grazie mille!

ML

E' un'interpretazione che, a mio avviso, lascia il tempo che trova. Infatti, il disposto dell'art. 71 bis d.a.c.c., non parla di attività svolta "per e con" un amministratore di condominio (in pratica si è collaborato con quest'ultimo) bensì di "..avere svolto "l'attività"di amministratore.." che è cosa ben diversa...

Questo per come la interpreto io..

Innanzitutto la ringrazio per la celere risposta.

Leggendo l'articolo 71 bis d.a.c.c. la frase recita le seguenti parole:

"A quanti hanno svolto attività di amministrazione di condominio".

Premessa: io sono assolutamente d'accordo con lei, però, per non lasciare adito alle interpetazioni personali, forse ci sarebbe dovuto essere scritto:

"a quanti hanno esercitato la professione di amministratore di condominio", perché scrivendo "hanno svolto ATTIVITA' DI AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE" è possibile interpretare questa frase in altro modo, ovvero che chi ha svolto attività di amministrazione condominiale relativamente al periodo "campione" per il lasso di tempo utile, pur non essendo Amministratore di condomino, ha il diritto di esercitare la professione senza dover frequentare il corso di formazione iniziale.

Cosa ne pensa?

Grazie ancora per la disponibilità e per la preziosa collaborazione.

ML

La ringrazio per il link del vocabolario,

ma io non volevo porre l'evidenziatore sulle parole svolgere/esercitare (di cui conosco alla perfezione il significato!), ma - piuttosto - sulla frase intera: chiunque può svolgere ATTIVITA' DI AMMINISTRAZIONE DI CONDOMINIO, non serve essere AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO per poterlo fare. Mi spiego meglio: se durante tutto l'anno 2012 io ho lavorato come dipendente per uno studio di un Amministratore di stabili ed ho svolto tutte le attività di amministrazione cond.le senza però essere l'amministratore dei condominii per i quali ho svolto tali attività, potrei rientrare - secondo l'art.71 bis d.a.c.c. - nella tipologia di persone a cui è concesso esercitare la professione di Amministratore di condominio senza dover frequentare un corso di formazione iniziale ("A quanti hanno svolto ATTIVITA' DI AMMINISTRAZIONE DI CONDOMINIO per almeno un anno, nell'arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è consentito lo svolgimento dell'attività di amministratore anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma"). Secondo me, purtroppo, è perfettamente interpretabile anche in questo modo.

Grazie.

ML

nell'esempio che fai, la spiegazione la dai tu stesso.. hai svolto, alle dipendenze, compiti in capo all'amministratore ma non sei amministratore tu stesso non avendo ricevuto alcun incarico da nessuna assemblea di condominio. Tra i compiti dell'amministratore c'è anche quello di aprire il c/c del condominio, di firmare i contratti con i fornitori, ecc... Tu, puoi fare ciò?

Sei un collaboratore che svolge compiti riferiti all'amministratore, tuo datore d lavoro.

Quindi, ripeto, per me il problema non si pone. Ha solo un'interpretazione.

E ribadisco, l'art. 71 bis d.a.c.c. parla chiaro.

Poi, ognuno è libero di dare l'interpretazione che più gli aggrada ma non è detto che sia quella giusta.

Ti rinnovo il mio ringraziamento per la disponibilità, oltre che per il proficuo scambio di opinioni!

 

ML

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