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Le nuove norme sulla riforma del condominio possono avere un impatto negativo sull'attività professionale dei commercialisti ed esperti contabili.

Le nuove norme sulla riforma del condominio: come l'introduzione di corsi formativi obbligatori per gli amministratori può ostacolare l'attività professionale dei commercialisti e degli esperti contabili.
Redazione condominioweb.com 
Mag 23, 2013

Dopo la presunta incompatibilità "avvocato-amministratore di condominio", viene lanciato un nuovo allarme dal Presidente dell' Unione Nazionale Commercialisti ed Esperti Contabili: "l'introduzione di alcune norme incidono negativamente sull'attività che già molti colleghi svolgono e su quella che i neo iscritti si accingono ad intraprendere".

Norme poco coraggiose. Nicola Maurizio Platania, presidente dell'Unagraco Catania, senza mezzi termini boccia la riforma sul condominio che si appresta ad entrare in vigore dicendo che: "rappresenta un'occasione mancata in quanto non si è proceduto con abbastanza coraggio, nell'istituzione di un impianto innovativo, e non si è riusciti quindi a risolvere molte problematiche connesse alla figura dell'amministratore.

Un intervento più deciso avrebbe comportato vantaggi per lo stesso amministratore e per il condominio, permettendo di rimuovere quella farraginosità legata alla qualificazione come "ente di gestione".

Ed aggiunge che "non si è dato vita ad un istituto di moderna concezione, conforme a quegli schemi che in altri paesi europei fanno del condominio un soggetto con diritto autonomo, dotato di soggettività nei rapporti con i terzi e nella gestione delle parti comuni".

Per tali motivi la riforma non ha certo voluto adeguarsi alle esperienze in atto negli altri Paesi appartenenti allo scenario europeo tralasciando alcuni aspetti che avrebbe potuto rinnovare concretamente l'istituto.

La figura dell'amministratore e le contraddizioni. Il punto di maggior disaccordo con la riforma, riguarda essenzialmente la costituzione del ruolo dell'amministratore di condominio. L'Unagraco rileva delle incongruenze nelle richieste e nelle disposizioni governative.

In particolare, Platania si sofferma sui cambiamenti riguardano la figura dell'amministratore che se da una parte si richiedono la comprovata onestà, dall'altra si delega la scelta dell'amministratore alla frequenza di corsi di formazione o alla esperienza di almeno un anno su gli ultimi tre.

Su questo punto è opportuno fare una importante precisazione: "dalla norma si evince che un professionista, commercialista e/o esperto contabile, iscritto all'Ordine, non potrà assumere l'incarico di amministratore di condominio salvo che non abbia frequentato un corso di formazione iniziale o abbia svolto l'incarico di amministratore per un anno negli ultimi tre ed, inoltre, dovrà adempiere periodicamente alla formazione in materia di amministrazione condominiale." Secondo il Presidente Unagraco Catania questa è una assurdità, perché il neo iscritto alla professione economico-giuridica, dopo essersi laureato, aver compiuto tre anni di tirocinio, aver superato gli esami di abilitazione alla professione ed essersi iscritto all'albo, deve frequentare, ulteriormente, un corso formativo abilitante, nonostante l'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 139/2005 gli riconosca competenze specifiche in economia aziendale e diritto d'impresa e, comunque, nelle materie economiche, finanziarie, tributarie, societarie ed amministrative.

Quindi:"l'introduzione delle suddette norme incidono negativamente sull'attività che già molti colleghi svolgono e su quella che i neo iscritti si accingono ad intraprendere."

Formazione degli amministratori condominiali, le associazioni si esprimano.

Il corso di formazione iniziale: una prassi poco condivisibile. Il Presidente, intervistato telefonicamente dalla nostra redazione, ha precisato che il problema si pone solo ed esclusivamente per il corso iniziale di "abilitazione" perché: " è sbagliato assimilare un laureato in economia aziendale e diritto d'impresa, con un laureato in lettere classiche.

E' evidente che quest'ultimo non avrà nessuna cognizione in ordine a materie economiche, tributarie ed amministrative rispetto al laureato in economia.

Per tali ragioni il corso di formazione iniziale, previsto dalla nuova norma, non sarà altro che un adempimento inutile visto la preparazione di base che il laureato in economia già ha acquisto durante il suo iter accademico e correrà il rischio solo di far perdere ulteriore tempo ed entrare nel mercato del lavoro ancora più tardi".

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