Vai al contenuto
m.claudia

Figura professionale dell'amministratore

Partecipa al forum, invia un quesito

Buongiorno Forum, sono un amministratore in erba, amministro il palazzo di cui sono anche condomino da 1 anno esatto. Ieri mi è stato negata dai condomini l'Amministratore del Supercondomnio, di cui fa parte la mia palazzina, perchè non avevo conseguito l'attestato rilasciato dalle associazioni di categoria per diventare Amministratore di condominio ("sei brava e volenterosa ma con la nuova riforma non puoi esercitare la professione" ). Ma il giorno dopo ho letto che io essendo un condomino/Amministratore non sono obbligata a frequentare corsi di formazione nè tanto meno avere un dilpma di scuola secondaria superiore e dalla necessità aprire la partit IVA a meno che non eserciti al livello professionale. E' vero tutto cio? grazie mille in anticipo

Secondo il mio parere tu puoi esercitare l'amministrazione del tuo solo stabile condominiale, e non quella di un super condominio, ovvero dove ci sono altri stabili.

Premesso che gli stabili (4) compreso il mio che amministro e dove ci abito hanno delle parti in comune (cancelli d'entrata, viali d'accesso e lamiponi stradali) quindi necessitano di un Amministratore perchè non potrei farlo io?

Perchè tu puoi essere amministratore/condomino solo per il tuo stabile e non di altri stabili, salvo che tu non abbia tutte le attribuzioni necessarie previste dall'art. 71 bis Dacc.

 

a) che hanno il godimento dei diritti civili;

b) che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione

della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge

commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque

anni;

c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia

intervenuta la riabilitazione;

d) che non sono interdetti o inabilitati;

e) il cui nome non risulta annotato nell’elenco dei protesti cambiari;

f) che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;

g) che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica

in materia di amministrazione condominiale.

I requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma non sono necessari qualora l’amministratore sia

nominato tra i condomini dello stabile.

Partecipa al forum, invia un quesito

×