Che cos'è il registro di sicurezza del condominio, ma soprattutto esiste e se sì quale deve essere il suo contenuto?
Ce lo chiede un amministratore nostro lettore che poi aggiunge: "non è assolutamente riportato tra i 4 registri obbligatori del condominio, ma il 1130 prevede, in relazione al registro di anagrafe condominiale, che nello stesso vengano annotante le condizioni di sicurezza delle parti comuni dell'edificio.
Cosa si intende per queste? Che dati devono essere indicati? Se pensiamo agli impianti e nel presupposto che siano tutti in regola con relative certificazioni rimangono solo le parti strutturali? Bisogna annotare cosa nel registro di anagrafe?"
Nel caso di specie il professionista era venuto a conoscenza della circostanza riguardante un suo collega che, imputato in un procedimento per lesioni colpose, si era vista ordinata dal giudice - così ci dice nella sua e-mail - l'esibizione del registro di sicurezza del condominio.
Entriamo nel merito: effettivamente non esiste un registro di sicurezza del condominio, probabilmente la dizione utilizzata dal giudice - se il magistrato tale dizione ha utilizzato - è impropria.
Resta la possibile l'esistenza di leggi regionali che contengano norme istitutive del così detto fascicolo del fabbricato.
Si tratta, è bene dirlo, di norme probabilmente incostituzionali; si veda ad esempio la querelle sulla Legge regionale n.27/2014 della regione Puglia, recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del rischio e sicurezza delle costruzioni - Istituzione del fascicolo del fabbricato" abrogata dalla legge regionale n. 6 del 2015 dopo l'impugnazione per incostituzionalità della medesima da parte del Governo.
Il riferimento, quasi certamente, non può che essere quell'inciso dell'art. 1130 n. 6 c.c. in cui si fa riferimento "ad ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell'edificio".
La norma in esame è stata modificata dal d.l. n. 145/2013 che ha inserito il riferimento alle parti comuni, mentre la precedente formulazione sembrava fare riferimento ai dati relativi alle condizioni di sicurezza delle unità immobiliari.
Che cosa s'intende con tale dizione?
Al riguardo non v'è unità di vedute. Confedilizia, ad esempio, al momento dell'entrata in vigore della norma originaria, sulla base di una complessiva interpretazione ebbe modo di concludere che "è da ritenersi che l'espressione d'interesse non rechi con sé alcun obbligo di produzione documentale a carico dei condòmini e, di conseguenza, che la comunicazione concernente le condizioni di sicurezza sia da riferirsi ad eventuali pericoli riscontrabili in relazione a tali condizioni al momento di detta comunicazione.
Ogni altra diversa interpretazione, infatti, non potrebbe dirsi rispettosa - per ciò che abbiamo potuto osservare - del dettato normativo"
La situazione adesso è mutata perché i dati relativi alle condizioni di sicurezza - cui fa riferimento l'art. 1130 n. 6 c.c. - riguardano le parti comuni. Nessun onere di comunicazione per i condòmini, ma allora quali i compiti e le responsabilità per l'amministratore?
Lo scrivente, fin dalla prima lettura della norma, non si trovò d'accordo con l'interpretazione che portava a ritenere tali indicazioni delle mere attestazione degli interessati sulla base delle loro cognizioni/percezioni. A maggior ragione ora che l'amministratore deve inserire nel registro di anagrafe tali dati.
Ad avviso dello scrivente i dati relativi alle condizioni di sicurezza, al pari di ogni altro dato - intendendo con tale termine le informazioni riguardanti un determinato oggetto/aspetto, ecc. - non può essere limitato alla constatazione attraverso mera osservazione empirica - a meno che non si voglia con ciò ipotizzare che scopo della norma sia inserire in un registro le sensazioni dell'amministratore di turno - quanto ad elementi fattuali connotati da valore normativo.
Insomma, ad avviso di chi scrive i dati relativi alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell'edificio devono essere contenuti in quelle certificazioni obbligatorie per legge ad esempio in quelle di conformità/rispondenza normativa degli ed impianti comuni, ex d.m. 37/08), che attestino la conformità degli impianti alle norme vigenti, alla documentazione inerente la funzionalità dell'ascensore, ecc.
=> L'amministratore di condominio deve certificare di aver messo in sicurezza l'edificio