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Esce sul pianerottolo di casa. Condannato per evasione. La scala condominiale, in quanto tale, non è una pertinenza esclusiva.

Chi si trova agli arresti domiciliari non può farsi trovare nelle aree condominiali.
Avv. Mauro Blonda 

Le parti comuni condominiali, essendo al di fuori delle mura domestiche, non sono qualificabili come pertinenza esclusiva dell'abitazione.

Condannato per avere aperto la porta di casa. Condannato per aver aperto la porta ed essersi fermato sulla soglia di casa: è quello che è accaduto ad un siciliano agli arresti domiciliari sorpreso dagli agenti di polizia sull'uscio della propria abitazione.

Tale condotta, secondo il Tribunale di Gela e la Corte d'Appello di Caltanissetta è sufficiente ad integrare gli estremi del reato di cui all'art. 385 cod. pen. che punisce, per l'appunto, chi evade dal carcere.

Alla prigione è poi equiparata "l'abitazione o altro luogo designato nel provvedimento di arresto", secondo la previsione del 3° comma di tale articolo, che prevede in caso di trasgressione la pena della reclusione da uno a tre anni.

Chi è ristretto agli arresti domiciliari non può uscire nemmeno sull'uscio di casa? Sembrerebbe di no, anche se l'imputato non è d'accordo e ricorre per Cassazione avverso la sentenza di condanna sostenendo ed appunto rivendicando come il fermarsi sulla soglia della porta d'ingresso non possa rappresentare un allontanamento dal luogo di restrizione.

Il concetto di abitazione ai fini del reato in parola. Per risolvere la questione occorre capire cosa si intenda per "abitazione" quando si parla di evasione dai domiciliari, ossia in quale luogo il "carcerato" deve stare e soprattutto quali non deve frequentare.

A risponderci è la Suprema Corte che già da tempo ha chiarito come "deve intendersi per abitazione il luogo in cui la persona conduce la propria vita domestica e privata con esclusione di ogni altra appartenenza (aree condominiali, dipendenze, giardini, cortili e spazi simili) che non sia di stretta pertinenza dell'abitazione e non ne costituisca parte integrante" (Cass. Pen., Sez. VI, sent. n. 3212 del 18/12/2007).

Sul concetto di pertinenza, in particolare, i Giudici di Piazza Cavour hanno recentemente ricordato che "per stretta pertinenza dell'abitazione deve intendersi il luogo che sia da questa immediatamente raggiungibile senza soluzione di continuità spaziale e che, per le sue caratteristiche strutturali, risulti destinato esclusivamente alla vita privata di chi dimora nel fabbricato in cui è compreso l'appartamento o la casa" (Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 4369 del 12/12/2013).

L'uscio di casa, soprattutto se non dà sulla pubblica via ma, come nel caso dell'arrestato in questione (che viveva in un appartamento condominiale la cui porta d'ingresso affaccia sulle scale condominiali), può ritenersi parte dell'abitazione, una sua pertinenza?

Lo spazio condominiale, in quanto tale, non è una pertinenza esclusiva. La pertinenza dell'abitazione in cui si sconta la detenzione domiciliare (o in cui si è ristretti in regime di arresto, come nel caso in esame), perché possa essere frequentata dal soggetto in vinculis deve quindi essere di uso esclusivo di quanti occupano l'immobile in cui si è agli arresti.

Il termine stesso "esclusivo", che in sé racchiude il concetto di "escludere", spiega di cosa si parla: le pertinenze possono essere frequentate dal soggetto agli arresti purché da esse siano esclusi i soggetti con lui non conviventi.

Diversamente ci troveremmo di fronte a posti non esclusivi ma ai limiti del luogo pubblico, assolutamente non frequentabili da chi è in carcere (o agli arresti domiciliari, il che è lo stesso ai sensi del 3° comma dell'art. 385 cod. pen.).

Quindi sono bandite tutte "le aree condominiali, come i giardini ed i cortili" (Cass. Pen. 3212/2007), ciò anche per una ragione pratica, quella di "agevolare i controlli di polizia sulla reperibilità dell'imputato, che devono avere il carattere della prontezza" (Cass. Pen. 3212/2007).

Confermata quindi la condanna: bandito l'uscio di casa per chi è ai domiciliari. Chi è ai domiciliari, dunque, potrà girare liberamente all'interno della propria abitazione ed inoltre accedere alle pertinenze di essa purché siano precluse ai terzi estranei (terrazzi e giardini esclusivi, ad esempio).

Non potrà invece raggiungere, né tantomeno sostarvi, . gli ambienti condominiali, quali i pianerottoli, le scale ed i cortili interni, in quanto di libero accesso ed in uso da parte di altri, come i condomini e coloro i quali siano legittimati da essi ad accedervi": con questa motivazione la VI Sezione Penale del Supremo Collegio, con la sentenza n. 47897 dello scorso 19 novembre, ha respinto il ricorso presentato dall'imputato e ne ha confermato la condanna a sei mesi di reclusione inflittigli.

C'è da scommettere che questa volta sarà disposto che la pena venga scontata non più ai domiciliari ma in carcere, dove non ci saranno dubbi sui posti da frequentare e, di conseguenza, non ci saranno possibilità di errori.

Correlato: Arresti domiciliari, meglio non andare in giro per il condominio.

Sentenza
Scarica Corte di Cassazione, sez. VI Penale, 19 novembre 2014, n. 47897
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