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Art. 1137 c.c. - Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea

Art. 1137 del Codice Civile.
 

Art. 1137 c.c.

Le deliberazioni prese dall'assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini.
Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.
L'azione di annullamento non sospende l'esecuzione della deliberazione, salvo che la sospensione sia ordinata dall'autorità giudiziaria.
L'istanza per ottenere la sospensione proposta prima dell'inizio della causa di merito non sospende né interrompe il termine per la proposizione dell'impugnazione della deliberazione. Per quanto non espressamente previsto, la sospensione è disciplinata dalle norme di cui al libro IV, titolo I, capo III, sezione I, con esclusione dell'articolo 669-octies, sesto comma, del codice di procedura civile.

Delibere nulle e annullabili

Il legislatore ha riformulato l'art. 1137 c.c. eliminando qualsivoglia dubbio relativo all'applicabilità della procedura di impugnazione ivi disciplinata anche alle ipotesi di nullità delle deliberazioni assembleari del condominio.

La nuova disposizione, infatti, fa riferimento espressamente all'annullamento delle deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio da chiedere alla competente autorità giudiziaria nel termine perentorio di 30 giorni, decorrenti dalla data della deliberazione per i dissenzienti e gli astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.

Pertanto, la norma chiarisce inequivocabilmente che la suddetta azione giudiziale, con particolare riferimento al termine di decadenza, sia rivolta unicamente all'accertamento dell'annullabilità della volontà dell'assemblea.

Legittimazione ad agire

La disposizione specifica che la legittimazione attiva all'impugnazione delle deliberazioni assembleari spetta:

  • ai condomini presenti in assemblea, che abbiano votato in senso contrario all'approvazione della delibera;
  • ai condomini assenti;
  • ai condomini che, pur avendo preso parte all'assemblea, si siano astenuti dal voto.

Le modalità di impugnazione

La precedente formulazione dell'art. 1137 c.c., nell'attribuire al condomino il potere di impugnare le deliberazioni assembleari invalide, qualificava come "ricorso" l'atto introduttivo del relativo giudizio. Si poneva pertanto il problema se il termine in questione dovesse essere inteso in senso tecnico o atecnico e se, pertanto, l'impugnazione delle delibere dovesse avvenire mediante ricorso o atto di citazione. La dottrina maggioritaria aveva abbracciato la tesi dell'impiego del termine "ricorso" in senso atecnico, con ciò facendo riferimento genericamente alla possibilità dei condomini di adire l'autorità giudiziaria contro le deliberazioni invalidamente adottate dall'assemblea.

Il nuovo testo dell'art. 1137 c.c. risolve la questione abolendo il termine "ricorso" e disponendo che "Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti".

Sospensione dell'efficacia della delibera assembleare

L'art. 1137 c.c. specifica che l'esercizio dell'azione di annullamento non sospende l'esecuzione della deliberazione condominiale, eccezione fatta per l'ipotesi in cui la sospensione sia ordinata dall'autorità giudiziaria.

Ed ancora, l'istanza per ottenere la sospensione che sia stata proposta anteriormente all'avvio della causa di merito non sospende né interrompe il termine per la proposizione dell'impugnazione della stessa.

PUNTI CONTROVERSI


L'ultimo comma dell'articolo 1135 cod. civ. prevede che l'assemblea possa autorizzare l'amministratore a partecipare e collaborare a progetti, programmi ed iniziative territoriali promosse da istituzioni locali o da soggetti privati qualificati. Come deve essere individuato l'"ambito territoriale"?

A norma dell'articolo 1135, ultimo comma, cod. civ., rientra tra le funzioni dell'assemblea quella di autorizzare l'amministratore a partecipare e a collaborare a progetti, programmi ed iniziative territoriali promosse da istituzioni locali o da soggetti privati qualificati, anche mediante opere di risanamento di parti comuni degli immobili, nonché di loro demolizione, ricostruzione e messa in sicurezza statica, al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, la vivibilità urbana, la sicurezza e la sostenibilità ambientale della zona in cui il condominio è ubicato.

Stante la neutralità e genericità del contenuto normativo appare opportuno tentare di individuare la portata applicativa della nuova disposizione.

L'oggetto di una eventuale delibera deve riguardare la partecipazione e/o collaborazione a progetti, programmi ed iniziative territoriali: si pensi, a titolo esemplificativo, a feste di quartiere, progetti di recupero giovanile contro la dispersione scolastica, campagne di sensibilizzazione ad una guida responsabile ecc.

Il dato normativo, tuttavia, circoscrive i programmi e le iniziative a cui il condominio possa prendere parte: essi devono essere "territoriali". Per individuare l'ambito territoriale di riferimento si deve avere riguardo alle dimensioni del centro urbano ove risulta ubicato il condominio, ossia alla via, alla piazza o al comprensorio in cui è collocato lo stabile, ma non certo al quartiere o alla circoscrizione di appartenenza del condominio, poiché in tale eventualità il riferimento territoriale diventerebbe troppo ampio, con il rischio di ampliare eccessivamente lo spettro di intervento del condominio.


Alla luce della modifica apportata all'articolo 1136 cod. civ., oltre al titolare del diritto di proprietà della singola unità immobiliare, tra i soggetti a cui l'amministratore deve inviare l'avviso di convocazione dell'assemblea affinché la stessa possa poi legittimamente deliberare, è annoverato anche il conduttore?

Sebbene l'articolo 10 della Legge n. 392/1978 attribuisca al conduttore la facoltà di intervenire nelle assemblee condominiali aventi ad oggetto le delibere inerenti al riscaldamento e al condizionamento d'aria al conduttore, anche dopo la riforma il conduttore continua a non rientrare tra gli aventi diritto ad essere convocati in assemblea.

È compito del proprietario-locatore, pertanto, dare avviso al conduttore della convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare su argomenti di interesse di quest'ultimo. La delibera assunta senza la partecipazione del conduttore resta valida, sul presupposto che le conseguenze derivanti dalla mancata convocazione del conduttore da parte del locatore non devono ricadere sull'intero condominio.

La disposizione di legge che statuisce il diritto del conduttore di partecipare a determinate assemblee condominiali in sostituzione del condomino-locatore ha carattere eccezionale rispetto alla disciplina del condominio degli edifici e non è suscettibile di interpretazione estensiva.

Si ricorda, inoltre, che la sostituzione del condomino-locatore con il conduttore avviene solo nel momento della votazione delle delibere e non in quello riguardante il processo della regolare costituzione dell'assemblea.


Come devono essere calcolati i termini da rispettare per l'invio dell'avviso di convocazione?

L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai condomini almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Il computo del termine in questione si effettua a partire dalla data fissata per l'assemblea (che non deve essere conteggiata) e procedendo a ritroso nel tempo.

In caso di avviso che contenga la data sia della prima che della seconda convocazione, il termine dovrà essere calcolato sulla prima, anche se sia già certo che la stessa andrà deserta. I cinque giorni che il legislatore ha voluto concedere ai condomini per prepararsi alla riunione assembleare devono inoltre essere intesi come pieni.

Il nuovo articolo 66 disp. att. cod. civ. ha precisato che qualsivoglia vizio relativo all'omissione, alla tardività o all'incompletezza della convocazione legittimi il condomino alla mera richiesta di annullamento della conseguente delibera.


Quali sono le conseguenze derivanti da una deliberazione assunta su argomenti non inseriti all'ordine del giorno?

Le conseguenze di una deliberazione assunta su argomenti non inseriti all'ordine del giorno variano a seconda del contesto in cui sono maturate e del contegno tenuto dai condomini (cfr. M. MONEGAT). Allorquando la decisione verta su un tema non indicato nell'ordine del giorno, tuttavia si tratti di assemblea plenaria e la deliberazione sia assunta all'unanimità, si parla propriamente di accordo negoziale e non di assemblea di condominio, con conseguente inapplicabilità delle regole dettate in materia d'invalidità delle deliberazioni.

Se, invece, alla riunione non sono presenti tutti i condomini, l'irregolarità può essere fatta valere dagli assenti e da coloro che, pur presenti, si sono limitati a contestare il fatto, senza però entrare nel merito della questione.

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