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Agosto giudice mio non ti conosco, con la sospensione dei termini feriali l'impugnazione delle delibere può attendere

Impugnazione delibere nel mese di agosto, possibile?
Avv. Alessandro Gallucci 

Esiste una legge, la n. 742/1969, che regolamenta la sospensione dei termini processuali dell'attività giurisdizionale ordinaria.

Recita l'art.1, primo comma, l. n. 742/69

Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

Tradotta da legalese all'italiano corrente.

Devo presentare un ricorso avverso a pena di decadenza entro una determinata data: la scadenza è prevista in un giorno compreso fra i due succitati. In questi casi il termine e sospeso e riprende a decorrere dal 16 settembre dal momento esatto in cui è rimasto sospeso. Per essere ancora più azione legale da iniziarsi entro 30 giorni.

Al 31 luglio ne sono passati 15; essi riprenderanno al decorrere dal 16esimo giorni esattamente il 16 settembre.

La norma ha la funzione di consentire alla magistratura agli avvocati ed in generale a tutti gli addetti ai lavori un periodo di lavoro d'udienza meno intenso (in questo periodo possono tenersi solamente le udienza urgenti e particolari udienze penali) così da riposare e smaltire l'eventuale carico di lavoro arretrato (si pensi a cause che aspettano la sentenza, adempimenti di cancelleria e simili).

Fino al 1990 questa sospensione non si applicava ai termini decadenziali riguardanti l'impugnazione delle delibere assembleari. Con sentenza del 2 febbraio 1990, n. 49, tuttavia, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 l. n. 742/1969 nella parte in cui non dispone che la sospensione da esso prevista si applichi anche al termine di trenta giorni, di cui all'art. 1137, c.c., per l'impugnazione delle delibere dell'assemblea di condominio.

Motivo di questa decisione: si legge in sentenza che “la brevità di tale termine rende particolarmente difficile, a colui che intenda esercitare il proprio diritto di impugnativa delle suddette delibere, di munirsi della necessaria difesa tecnica quando detto termine cada nel periodo feriale, proprio perché, come è stato precisato (sent. n. 255 del 1987 cit.) l'istituto della sospensione dei termini processuali in periodo feriale nasce dalla necessità di assicurare un periodo di riposo a favore degli avvocati e procuratori legali e, quindi, ove la sospensione in parola non fosse estesa anche a detta ipotesi, ne risulterebbe menomato il diritto alla tutela giurisdizionale, in contrasto con l'art. 24 della Costituzione” (Corte Cost. 2 febbraio 1990, n. 49).

La differenza, abbiamo visto, non è di poco conto.

Si pensi a tutte le deliberazioni assembleari che vengono adottate nel periodo 1 agosto – 15 settembre ed in genere tutte quelle prese a ridosso dell'ottavo mese dell'anno.

Per le prime il termine d'impugnazione inizierà a decorrere dal 16 settembre.

Per le altre resterà sospeso per 45 giorni riprendendo a decorrere dal 16 settembre.

A tal fine è utile ricordare che:

a) per i presenti all'assemblea dissenzienti ed astenuti il termine d'impugnazione decorre dalla data di adozione della delibera;

b) per gli assenti dalla data di comunicazione del verbale.

La forma è sostanza. La delibera si impugna con atto di citazione e non più con ricorso.

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