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Spese legali maggiori rispetto a quelle indicate nel decreto ingiuntivo

Decreto ingiuntivo. L'avvocato potrebbe avere concordato un compenso superiore.
Avv. Alessandro Gallucci 

Nei giorni scorsi l'amministratore ci ha fatto recapitare la convocazione dell'assemblea ordinaria per l'approvazione del rendiconto ed in allegato quest'ultimo.

Esaminandolo mi sono reso conto di un fatto: mi sono state addebitate delle spese legali in misura superiore a quelle effettivamente dovute.

Mi spiego: per una serie di ragioni mi è stato notificato un decreto ingiuntivo. Somme da pagare: circa € 2.000,00 di sorte capitale ed € 450,00 di spese legali oltre IVA, ecc. Somme pagate "fino all'ultimo centesimo"

In rendiconto ho letto che le spese legali che io debbo pagare sono pari ad € 750,00, giusta fattura del legale che ha seguito la pratica di recupero del credito.

In sostanza l'avvocato ha chiesto al condominio - suo cliente - una somma maggiore di quella riconosciutagli da giudice e così mi trovo un conguaglio negativo per questa somma.

Secondo voi devo pagare?

Questa la domanda che ci giunge dal nostro lettore; diamogli una risposta.

Spese legali nei provvedimenti giurisdizionali

L'art. 91 del codice di procedura civile specifica che il giudice «con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte».

Il principio vale per ogni provvedimento giurisdizionale avente contenuto decisorio: chi perde una causa deve pagarne le conseguenze (a dire il vero non sono rari, anzi rappresentano un abuso, i casi in cui le cause si chiudono con la compensazione delle spese).

Torniamo a noi. Sulla base di quali parametri il giudice adito liquida le spese legali in favore della parte vincitrice? Sulla scorta di quanto disposto dal Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 attualmente recato dal d.m. n. 55/2014.

Qui c'è una tabella con le istruzioni per la sua applicazione. Il giudice, ad esempio nel caso di ricorso per decreto ingiuntivo, valuta il valore della controversia e sulla base di questo elemento indicatore liquida le spese determinandole tra un minimo ed un massimo previsto dalla legge.

Prendiamo ad esempio lo scaglione di riferimento del caso del nostro lettore. Valore della causa € 2.000,00. Scaglione di riferimento: tra € 0,00 ed € 5.200,00. Compenso medio: € 450,00. Il giudice può aumentarlo o diminuirlo entro determinati limiti a seconda dalla facilità/complessità della controversia.

Le spese liquidate rappresentano la somma che la parte vincitrice ha diritto di ottenere dalla controparte per a titolo d'indennizzo per le spese legali.

Corretta ripartizione spese legali per decreto ingiuntivo contro un condomino

Spese legali maggiori rispetto a quelle liquidate in sentenza

Si badi: la somma liquidata dal giudice non è quella che l'avvocato ha diritto di ottenere dal proprio cliente. L'avvocato potrebbe avere concordato un compenso superiore, ovvero inferiore, salvo maggior somma liquidata dal giudice.

Nell'ultimo caso, il calcolo è presto fatto: ciò che la parte deve pagare al proprio legale al massimo coinciderà con quanto il giudice potrebbe andare a liquidare.

Diverso il caso di pattuizione di un importo maggiore. Si pensi al caso del nostro lettore: il giudice liquida € 450,00, ma parte ed avvocato avevano concordato € 750,00. Il legale avrà diritto a quella somma. € 450,00 saranno rifuse dalla parte soccombente, ma la restante parte non le potrà essere addebitata.

Motivo? Il principio generale in ambito condominiale è che il condòmino soccombente debba pagare le spese legali del condominio solo se v'è condanna giudiziale (Cass. 18 giugno 2014, n. 13885) e chiaramente nella misura indicata nel provvedimento condannatorio, aggiungiamo noi.

Conseguenze per il rendiconto indicante spese non dovute

Stando così le cose - e su questo aspetto non vi sono dubbi - appare evidente che il rendiconto che addebiti al condòmino moroso maggiori spese debba essere considerato invalido.

Appostamento in rendiconto delle spese legali e imputazione delle stesse in capo al condomino moroso

Le ragioni sono state fin'ora esposte.

Qual è la natura del vizio da cui è affetta la deliberazione di approvazione di un rendiconto contenente l'addebito al condòmino di spese legali maggiori di quelle indicate nel decreto ingiuntivo (o nella sentenza)?

Al riguardo non sorgono dubbi: quel rendiconto è affetto da nullità assoluta, ossia può essere impugnato in qualunque momento - fatti salvi gli effetti della prescrizione dell'azione di restituzione dell'indebito - con ciò intendendosi, almeno per parte della giurisprudenza, che l'eccezione di nullità possa essere avanzata anche in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.

In definitiva, quindi, il nostro lettore potrà chiedere la modificazione del rendiconto in relazione a quella parte di spese legali eccedenti la misura della condanna, riservandosi in caso contrario ogni utile azione per fare valere le proprie ragioni.

La nullità fa sì che eventuali pagamenti effettuati sulla base di un rendiconto riportante quella spesa, possano essere ripetuti (ovvero richiesti indietro), in quanto il pagamento sulla base di un atto nulla rappresenta un indebito arricchimento per chi l'ha ricevuto (azione da intentarsi contro il condominio).

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