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Spese recupero crediti, paga il condominio o il moroso?

Le spese per il recupero del credito, chi li sostiene? Il condominio o il moroso?
Avv. Dolce Rosario 

La Cassazione con sentenza 751 del 18 gennaio 2016 fa chiarezza sulla imputazione delle spese legali, distinguendo tra la fase stragiudiziale e quella giudiziale

La domanda che spesso gli amministratori di condominio si pongono, in ordine alle spese da affrontare per avviare la pratica del recupero dei crediti nei confronti di un condòmino moroso, è quella di come procedere alla imputazione delle stesse, stante i costi, non poco esosi, che all'inizio e nelle more si è tenuti a sostenere, pur con la sola aspettativa di poterli recuperare in seguito.

Se la lettera di messa in mora spedita non è concludente, il mal capitato amministratore sarà tenuto a rivolgersi ad un legale a cui affidare la gestione della pratica, demandandogli i compiti del caso.

Ma rivolgersi ad un professionista, come sappiamo, ha un costo non indifferente: se il condominio non dispone di un fondo cassa a cui fare riferimento, gli potrebbe toccare pure la sorte di dovere anticipare le spese di avvio della pratica.

Certamente, il nostro diligente amministratore non sarà in grado di imputare siffatti oneri "stragiudiziali", in sede di rendiconto, direttamente al condomino moroso che ne ha cagionato la necessità del sostenimento.

L'imputazione delle spese iniziale va, infatti, sempre imputata al condominio-creditore. E' stabilito che la delibera assembleare che incida sui diritti individuali del singolo condòmino, imputandogli i costi della procedura stragiudiziale di recupero dei crediti, in mancanza di una sentenza che ne stabilisca la soccombenza, è affetta da nullità ai sensi dell'articolo 1421 codice civile (tra le tante, cfr, Cassazione Civile n. 24696/2008).

Ciò a significare che tale invalidità può essere rilevata in giudizio da chiunque, ancorché si tratti di un condòmino che ha contributo a costituire la maggioranza assembleare che ha statuito sul merito della questione.

Diverso è, tuttavia, il caso in cui l'assemblea dei condòmini non deliberi in materia di autoliquidazione delle spese legali per una procedura per l'appunto di natura esclusivamente stragiudiziale, bensì statuisca sul merito delle spese legali declinate in calce ad un decreto ingiuntivo chiesto e ottenuto nei confronti di un condòmino moroso e provvisto di efficacia esecutiva secondo al clausola di cui all'articolo 63 delle disposizioni di attuazione al codice civile (a mente del quale: "Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione […]").

La Corte di Cassazione, in punto, ha recentemente affermato che una simile statuizione sia da ritenersi affatto incensurabile, riferendo in specie che: "… è legittima la delibera assembleare che, in via ricognitiva, addebiti al singolo condòmino le spese legali liquidate a suo carico ed a favore del condominio in un provvedimento giurisdizionale - nella specie un decreto ingiuntivo - provvisoriamente esecutivo" (Sentenza nr 751/2016).

Orbene, se realmente una delibera di "autoliquidazione" di spese stragiudiziali da parte del condominio è nulla, dal momento che configura null'altro che una sorta di ragione fattasi di un soggetto che non ha tal potere, si è in grado allora di sostenere a contrario la perfetta legittima di una delibera condominiale che apposti al passivo del rendiconto la spesa giudiziale per il difensore del condominio, come liquidata dal giudice nel provvedimento monitorio, e quindi apposti la medesima cifra nell'attivo, per essere stata corrisposta dal condomino moroso.

Tanto perché la liquidazione è giudiziale, ed è quindi irrilevante la circostanza per cui essa sia contenuta in un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo ex art. 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile, piuttosto che in una sentenza di primo grado, esecutiva ex lege, ma ancora suscettibile di appello, ovvero in una sentenza di appello, del apri esecutiva ex lege, ma ancora ricorribile.

Ergo, ogni qual volta un amministratore chieda e ottenga, per il tramite di un legale, un decreto ingiuntivo nei confronti di un condòmino moroso, quest'ultimo ben potrà imputare le spese legali liquidate in calce al provvedimento monitorio in capo al medesimo, appostandole tra le passività nel rendiconto, senza rischiare alcuna censura di sorta in sede assembleare.

Viceversa, non sarà in grado di fare altrettanto con le spese legali sostenute dalla compagine per la fase stragiudiziale, non derivando esse da un provvedimento giudiziale di sorta.

Sentenza
Scarica Corte Suprema di Cassazione, n. 751 del 18 gennaio 2016
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