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Condomino che non vuole ripianare ammanco amministratore e condomino moroso

Evento abbastanza frequente: il precedente amministratore non paga un fornitore esterno, il condominio avvia la procedura di appropriazione indebita nei riguardi dell'ex. amministratore, il fornitore procede per vie legali.

Adesso, avendo concordato col fornitore un importo per chiudere il contenzioso, bisogna deliberare in assemblea.

Premesso che c'è un condomino TIZIO che vuol dichiarare di non pagare nuovamente il fornitore perché ha sempre versato regolarmente le quote condominiali, ed un condomino CAIO sempre assente e sempre moroso (verso cui già in passato si è proceduto con decreto ingiuntivo senza successo), che cosa può decidere l'assemblea se la maggioranza dei presenti è d'accordo sulla proposta di transazione del fornitore? Imporre comunque a TIZIO di pagare e poi avere facoltà di chiedere un decreto ingiuntivo nei suoi riguardi? Procedere con CAIO con nuovo decreto ingiuntivo?

Grazie

Riformulo la domanda: se la maggioranza dell'assemblea decide per il pagamento del fornitore creditore il condomino TIZIO è obbligato a pagare oppure è soggetto ad un possibile decreto ingiuntivo nei suoi confronti ? Grazie.

Tizio era ed è obbligato a pagare. Diversamente dovrete procedere con decreto ingiuntivo nei suoi confronti o se parliamo di spese per servizi divisibili potete staccarglieli.

Purtroppo la colpa non è sua, ma di tutti voi che non avete controllato l'operato dell'amministratore.

Evento abbastanza frequente: il precedente amministratore non paga un fornitore esterno, il condominio avvia la procedura di appropriazione indebita nei riguardi dell'ex. amministratore, il fornitore procede per vie legali.

Adesso, avendo concordato col fornitore un importo per chiudere il contenzioso, bisogna deliberare in assemblea.

Premesso che c'è un condomino TIZIO che vuol dichiarare di non pagare nuovamente il fornitore perché ha sempre versato regolarmente le quote condominiali, ed un condomino CAIO sempre assente e sempre moroso (verso cui già in passato si è proceduto con decreto ingiuntivo senza successo), che cosa può decidere l'assemblea se la maggioranza dei presenti è d'accordo sulla proposta di transazione del fornitore? Imporre comunque a TIZIO di pagare e poi avere facoltà di chiedere un decreto ingiuntivo nei suoi riguardi? Procedere con CAIO con nuovo decreto ingiuntivo?

Grazie

 

Il fondo morosi

 

La riforma non ha espressamente previsto la possibilità di costituire un fondo cassa per far fronte ai problemi di liquidità determinati dal mancato pagamento delle quote da parte dei condomini morosi. Tuttavia, l'istituzione di un fondo ad hoc, c.d. "fondo morosi", pur costituendo una questione dibattuta e fonte di controversie tra i condomini in regola con i pagamenti, costretti ad esborsi ulteriori per sopperire alla situazione provocata dai mancati versamenti di altri, è ritenuta legittima dalla giurisprudenza e trova applicazione nella pratica.

Si tratta in ogni caso di un fondo straordinario destinato a far fronte alla procedura per il recupero dei crediti, cui l'amministratore è tenuto per la riscossione forzosa delle somme dovute, ex art. 63 disp. att. c.c., e che rappresenta una sorta di prestito che verrà restituito nel caso di recupero di quanto dovuto dal debitore moroso.

A causa del "sacrificio" che il fondo rappresenta per i condomini virtuosi, chiamati a partecipare alle spese condominiali in misura non proporzionale al valore delle rispettive proprietà come previsto dall'art. 1123 c.c., si ritiene esso debba essere approvato dall'unanimità di tutti i condomini. Sul punto, tuttavia, la giurisprudenza, formatasi in materia prima della riforma, ha ritenuto legittima la delibera approvata con il voto della sola maggioranza nei casi di effettiva e dimostrabile urgenza (ovvero nel caso in cui i creditori del condominio avessero esercitato azione esecutiva in danno delle parti comuni dell'edificio) (Cass. n. 13631/2001). Con la riforma, invece, il novellato art. 63 disp. att. c.c. prevedendo che "i creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini", sembra escludere l'ipotesi eccezionale sopra descritta, con la conseguenza che il fondo va deliberato con il consenso dell'unanimità di tutti i condomini.

Ringrazio entrambi gli intervenuti per le risposte, che però trovo in parte contrastanti. Mi sembra di capire che mentre per il primo Tizio è comunque obbligato a pagare, per il secondo lo sarebbe solo se si costituisce il "fondo morosi" con il consenso unanime di tutti i condomini (e lui ovviamente non darà mai il consenso)...e allora l'assemblea come procede?

Confesso che dopo le vostre risposte ho le idee più confuse di prima.

Veramente abbiamo detto la stessa cosa.

Voi come condominio dovete procedere a saldare le ditte: ora o trovate un accordo oppure create il fondo per i morosi nel frattempo che attendete gli esiti del decreto ingiuntivo.

Intanto i disagi sono di chi è nel condominio quindi cercare di risolvere in via bonaria è sempre auspicabile.

Si, ma mi interessa sapere in particolare come può agire l'assemblea nei riguardi di TIZIO, che non vuole pagare una seconda volta né darà il consenso alla costituzione del "fondo morosi".

Se l'assemblea decide per il pagamento e lui non lo effettua, un eventuale futuro decreto ingiuntivo nei suoi confronti, per quanto sopra scritto, sarebbe lecito oppure no?

Certo che è lecito. Quanto detto sopra è un'interpretazione, nulla più. La legge prevede che per ripianare eventuali debiti le spese vadano ricalcolate e pagate da tutti. Se non paghi sei moroso. Nulla più e nulla meno.

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