Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Spese legali condominiali nelle liti tra condòmino e condominio

Chi ed in che misura partecipa al pagamento delle spese legali nelle cause tra condominio e condòmino?
Avv. Alessandro Gallucci 
15 Feb, 2019

Quando un condòmino fa causa ad un condominio o viceversa, la controparte della compagine, così individuata, non può mai essere considerata partecipante pro-quota alle spese legali.

Ciò vuol dire che:

  • in questo genere di contenziosi non si applica l'art. 1132 c.c., sicché la controparte del condominio, il condòmino attore o convenuto, non deve esercitare il dissenso dalle liti entro trenta giorni dalla deliberazione sulla lite;
  • qualora la deliberazione dell'assemblea condominiale dovesse imputare a questo condòmino una parte ovvero tutte le spese legali condominiali, allora quella decisione assembleare dovrà essere considerata insanabilmente nulla, perché assunta in violazione delle norme disciplinanti la competenza dell'assemblea.

Andiamo per ordine.

Avvertenza: per brevità faremo ricorso anche alla locuzione cause intra condominiali per fare riferimento alle liti tra condòmino e condominio

Spese legali nelle cause tra condòmino e condominio e inapplicabilità dell'art. 1132 c.c.

Si diceva in sintesi prima che nell'ambito delle cause intra condominiali, non opera l'art. 1132 c.c. in relazione alla posizione del condòmino che abbia chiamato in causa il condominio, ovvero che sia stato citato dalla compagine.

Ciò perché, spiega la giurisprudenza, «l'unità condominiale viene a scindersi di fronte al particolare oggetto della lite, per dare vita a due gruppi di partecipanti al Condominio in contrasto tra loro, con la conseguenza che il giudice, nel dirimere la controversia provvedere anche definitivamente sulle spese del giudizio, determinando, secondo i principi di diritto processuale, quale delle due parti in contrasto debba sopportare, nulla significando che nel giudizio il gruppo dei condomini, costituenti la maggioranza, sia stato rappresentato dall'amministratore (Cass civ. sez. II, 18/06/2014, n. 13885)» (Trib. Avellino 10 gennaio 2018 n. 44).

Il condomino non paga le spese quando ha un interesse contrapposto a quello del condominio.

Questa netta separazione di ruoli va considerata alla stregua di un vero e proprio criterio di ripartizione delle spese, sia pur non esplicitamente menzionato dal codice civile.

Si badi: l'inoperatività della disposizione riguardante il dissenso alla lite vale in relazione al condòmino controparte del condominio, non agli altri. Con ciò si vuole dire che se controparte della compagine è Tizio, nulla vieta che Caio, altro condòmino, possa separare la propria responsabilità da quella del condominio, per il caso di soccombenza. L'art. 1132 c.c., infatti, in tal senso, non distingue tra liti intra condominiali o cause con soggetti terzi,

Spese legali nelle cause tra condòmino e condominio e corretta ripartizione dei costi

Data la natura di criterio legale di ripartizione delle spese della scissione formale e sostanziale tra condòmino e condominio, ne consegue che nella ipotesi di contenzioso intra condominiali le spese sostenute dal condominio per la causa giudiziale, ivi comprese quelle liquidate dal giudice, dovranno essere considerate di volta in volta in maniera distinta, ossia contabilizzate differentemente da quelle proprie della contabilità generale ed esposte in una sede contabile differente da questa.

Queste spese devono essere considerate quali spese condominiali e poste a carico dei soli condòmini diversi dal condomino che nella procedura giudiziaria è la controparte rispetto agli altri condòmini e tra di essi ripartite, salvo differente convenzione, sulla base dei millesimi di proprietà, chiaramente riparametrati in ragione dell'assenza del condòmino controparte.

Se il condòmino controparte è stato condannato alla refusione delle spese legali, in rendiconto si dovrà indicare che questo costo è stato da lui sostenuto, mediante indicazione di apposita voce di costo, una sorta di spesa individuale.

Si badi: la refusione riguarda le somme liquidate dal giudice, se la misura del compenso dell'avvocato è superiore la differenza resterà in capo a tutti i condòmini, eccezion fatta per la controparte, secondo gli indicati millesimi.

Spese legali nelle cause tra condòmino e condominio e delibere nulle

Che cosa succede se, ad esempio, nonostante la compensazione delle spese legali, il condominio delibera l'accollo delle spese legali al condòmino controparte?

In tal caso quella decisione deve essere considerata insanabilmente nulla. Come ha specificato in più occasioni la giurisprudenza, «è affetta da nullità la delibera con cui l'assemblea condominiale - esercitando un potere di c.d. autodichia - approvi il consuntivo di spesa, addebitando ad un condòmino spese di natura personale, in violazione dei criteri di ripartizione posti dall'art. 1123 c.c. e delle prerogative assembleari riconosciute dall'art. 1135 c.c.» (Trib. Milano 27 aprile 2016 n. 5195, in Archivio delle locazioni anno 2016, volume 4, pag.413).

Per l'addebito ad un condòmino di una voce di costo che non lo riguarda - le spese legali sono tali per il condòmino controparte, in ragione delle indicazioni esposte - è sempre necessario un provvedimento giudiziale (Cass. 22 luglio 1999 n. 7890).

Unica eccezione? Un'eventuale transazione della lite prima o dopo il provvedimento giudiziale decisorio con la quale il condòmino controparte decida di accollarsi, in tutto o in parte, le spese legali.

La questione dei costi inerenti al contenzioso, così come più in generale lo stato del contenzioso deve essere oggetto di specifica indicazione nella nota sintetica illustrativa che deve essere allegata al rendiconto condominiale (art. 1130-bis, primo comma, c.c.).

Resta aggiornato
Iscriviti alla Newsletter
Fatti furbo, è gratis! Più di 100.000 amministratori, avvocati e condomini iscritti.

Ricevi tutte le principali novità sul condominio e le più importanti sentenze della settimana direttamente nella tua casella email.

Dello stesso argomento