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Movida notturna. La presenza di più locali notturni intorno al condominio rende più difficile trovare la fonte dei rumori illeciti

Immissioni rumorose. Non esiste la responsabilità solidale, bisogna individuare il singolo responsabile.
Avv. Giuseppe Nuzzo 

Il caso. Alcuni abitanti di un condominio citavano in giudizio la società che gestiva una birreria all'interno dello stesso condominio e il proprietario/locatore del locale, chiedendo al giudice di far cessare l'attività, a loro dire, troppo rumorosa.

Secondo i condomini, dalla birreria provenivano rumori intollerabili, superiori al limite consentito dalla zonizzazione acustica del comune. Assembramenti di persone fino a tarda notte, consumo incontrollato di alcolici e musica ad alto volume minavano la quiete domestica e recavano danno alla salute dei condomini.

I gestori della birreria di difendevano sostenendo, tra l'altro che nella zona vi era un'alta concentrazione di locali e non c'era prova che i rumori lamentati fossero provocati dalla loro birreria, né vi era prova di danni alla salute.

Comune condannato per non aver adottato un servizio di vigilanza contro la movida notturna

Esperiti gli accertamenti da parte dell'ARPA nonché consulenza tecnica fonometrica, il Tribunale di Modena, sentenza n. 143 del 28 gennaio 2019, ha rigettato le domande.

Rumori provenienti da fonti diverse. Concentriamo la nostra attenzione sulla problematica delle immissioni acustiche derivanti dal fondo del vicino - disciplinate dall'art. 844 del codice civile - ponendo particolare attenzione - in presenza di più sorgenti di rumore.

Secondo la prevalente giurisprudenza, la questione va esaminata seguendo il c.d. "criterio comparativo ", fissando come punto di riferimento il rumore di fondo dell'ambiente circostante.

Nel caso in esame, incrociando i dati tecnici emersi dalle perizie esperite, è emerso che:

  • La birreria era situata in una piazzetta dove si trovavano altri locali che svolgevano, negli stessi orari, uguali attività commerciali all'esterno (bar, ristoranti, ecc.);
  • che i livelli di massima concentrazione di immissioni acustiche si registravano quando tutti i locali (soprattutto nei week-end) erano contestualmente operativi e che era impossibile, pur a fronte della reale problematica acustica lamentata, attribuire una responsabilità esclusiva del superamento del limite consentito alla sola convenuta;
  • che nel giorno di chiusura della birreria in questione, le immissioni non diminuivano, a conferma del fatto che l'immissione non poteva essere ricondotta alla sola birreria.
 Continua [...]

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Sentenza inedita
Scarica Tribunale di Modena, 28 gennaio 2019, n. 143
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