#1 Inviato 29 Settembre, 2011 Altro quesito: nel lato strada della palazzina, dove c'è il portone di ingresso, c'è altro parcheggio condominiale su area comune. Finora non c'è stata delimitazione di posti auto e, di conseguenza, nessuna assegnazione. Adesso, visto che in questa area comune condominiale ci parcheggiano tutti, compresi gli abitanti delle altre palazzine limitrofe, vorremmo fare delle strisce (meglio bianche o gialle?) per delimitare posti auto e mettendo due file di vasi della stessa grandezza del portone di ingresso di modo che si abbia un corridoio centrale dove non si può parcheggiare e che funga da zona di carico scarico e anche, nella malaugurata eventualità che qualcuno abbia bisogno ad es. di ambulanza. Come al solito ci sono i bastian contrario e, i proprietari dei locali commerciali situati sullo stesso fronte strada si oppongono perchè così non ci sarebbero i posti per i loro clienti (ripeto che il terreno è comune e non di proprietà dei proprietari dei locali commerciali) e non avrebbero possibilità di carico/scarico proprio davanti ai loro locali (cosa che finora non hanno mai avuto vista la totale anarchia in mancanza di strisce e cartelli di divieto di sosta). Può l'assemblea decidere di delimitare la zona comune con posti auto riservati ai soli proprietari? Come possono i proprietari dei locali commerciali rivendicare posti auto per i loro clienti? A questo punto non ci sarebbe quel pari godimento di cui parla il CC per le aree comuni!!! Modificato Da - pallina1968 il 29 Set 2011 alle ore 18:52:56
#2 Inviato 30 Settembre, 2011 Se questo parcheggio è vostro (condominiale), potete delimitarlo con paletti, catene, dissuasori ecc ecc, purchè tutto sia a norma. Così eviterete agli "abusivi" di usare una vostra proprietà.
#3 Inviato 30 Settembre, 2011 Scritto da Paolino Pao il 30 Set 2011 - 07:27:30: Se questo parcheggio è vostro (condominiale), potete delimitarlo con paletti, catene, dissuasori ecc ecc, purchè tutto sia a norma.Così eviterete agli "abusivi" di usare una vostra proprietà. Quindi i proprietari dei locali commerciali non hanno nulla a pretendere se non un posto auto nella loro qualità di proprietari. Giusto?
#4 Inviato 30 Settembre, 2011 Scritto da pallina1968 il 30 Set 2011 - 09:46:43: Quindi i proprietari dei locali commerciali non hanno nulla a pretendere se non un posto auto nella loro qualità di proprietari.Giusto? Infatti è così, nel parcheggio condominiale, non ad uso pubblico, ci possono stare solo i condomini e se sono insufficienti si può decidere per la turnazione. Modificato Da - Paolino Pao il 30 Set 2011 10:10:04
#5 Inviato 30 Settembre, 2011 Occorre stabilire se l'area di sosta è stata realizzata anche in funzione di quanto disposto dall'art. 5 del D.M. 1444/68, e successive modifiche ed integrazioni. Infatti, se è stato applicata la seguente disposizione: Art. 5 - "..Nei nuovi insediamenti di carattere COMMERCIALE e direzionale, a 100 mq di superficie lorda di pavimento di edifici previsti, deve corrispondere la quantità minima di 80 mq di spazio, escluse le sedi viarie, di cui almeno la metà destinata a parcheggi (in aggiunta a quelli di cui all'art. 18 della legge n. 765); tale quantità, per le zone A) e B) è ridotta alla metà, purché siano previste adeguate attrezzature integrative....". Una parte del parcheggio potrebbe quindi essere destinata alla sosta di relazione dei negozi, cioè destinata ai clienti ed al carico/scarico delle merci, e così non è possibile interdire l'area a tali soggetti senza porsi in contrasto con le norme urbanistiche. Devi quindi recarti in Comune ed accertare, dal titolo per l'edificazone, se l'area di sosta è stata realizzata anche in base ai suddetti parametri. Attenzione!. Non è detto che se l'area di sosta è antecedente al 1968 sia esclusa la sosta di relazione. Spesso infatti si trovano norme locali, vedi Piani del Commercio, che impongono la sosta di relazione anche in caso di realizzazione di nuovi esercizi commerciali in vecchi edifici. Ciao Me Ri
#6 Inviato 30 Settembre, 2011 Scritto da ME RI il 30 Set 2011 - 14:51:14: Occorre stabilire se l'area di sosta è stata realizzata anche in funzione di quanto disposto dall'art. 5 del D.M. 1444/68, e successive modifiche ed integrazioni. Infatti, se è stato applicata la seguente disposizione: Art. 5 - "..Nei nuovi insediamenti di carattere COMMERCIALE e direzionale, a 100 mq di superficie lorda di pavimento di edifici previsti, deve corrispondere la quantità minima di 80 mq di spazio, escluse le sedi viarie, di cui almeno la metà destinata a parcheggi (in aggiun [...] Mi informerò, comunque i locali sono tutti più piccoli di 100 mq.
#7 Inviato 30 Settembre, 2011 Scritto da pallina1968 il 30 Set 2011 - 15:45:27: Mi informerò, comunque i locali sono tutti più piccoli di 100 mq. Tieni presente che per il calcolo urbanistico non si considerano le superfici dei singoli negozi, cioè ognuna a se stante, ma l'intera superficie commerciale dell'immobile (cfr. ..di edifici...). E' quindi ininfluente che ogni negozio non superi i 100 mq. se la somma tra i vari negozi è maggiore di tale quantità. Ciao Me Ri
#8 Inviato 1 Ottobre, 2011 buongiorno, siccome il titolo è quasi identico, pensavo di usare questo topic per chiedere una cosa simile o quasi. vivo in un condominio di tre palazzine con cortile e posti auto per tutti i condomini e relativi negozi, ovviamente recintato con cancello. E' lecito/ammissibile che possano entrare in quest'area "clienti" del locale commerciale adibito come ristorazione-pub, fatti entrare presumibilmente dal proprietario del locale visto che è lui che ha la sua copia/chiave del cancello? non ricordo a quanti posti auto ha diritto, ma non mi pare che possa decidere di far entrare estranei arbitrariamente. infine se volesse chiedere ad altri condomini l'uso dei loro posti auto, dovrebbe farselo fare per iscritto in modo che un qualsiasi condomino che sul momento possa avere obiezioni non possa dire nulla? o in ogni caso non possono entrare estranei appartenenti ai condomini stessi? Se ipoteticamente un domani dovessi vedere gente estranea che circola nel cortile per mezzo/effetto del locale stesso? che tipo di provvedimenti si potrebbero intraprendere? visto che ci sono, ne apprfitto anche per chiedere un'altra cosa, cioè possono sostare camion/furgoni aziendali nel suddetto cortile? ovviamente nei posti appartenenti al loro proprietario(altro locale commerciale). E quando uno di questi la sera/notte fa da muro all'illuminazione condominiale del cortile si può fare qualcosa in merito? grazie per aver letto lo sproloqio e spero mi possiate dare qualche dritta in merito.
#9 Inviato 26 Aprile, 2019 Paolino Pao dice: Se questo parcheggio è vostro (condominiale), potete delimitarlo con paletti, catene, dissuasori ecc ecc, purchè tutto sia a norma. Così eviterete agli "abusivi" di usare una vostra proprietà. Sono titolare di un’attività commerciale. Il Condominio ha deciso di chiudere il cortile con un cancello. In questo modo i miei clienti non possono più accedere e parcheggiare l’autovettura al suo interno. Tale delibera è valida? No, secondo parte della giurisprudenza. Il passaggio della generalità dei fornitori e dei clienti, attuali o potenziali, su di una strada di accesso ad un immobile destinato ad attività commerciale costituisce utilità inerente all'immobile nella sua funzione e non all'azienda che in esso opera, e può formare oggetto di una servitù industriale, nell'ampia accezione di attività umana diversa dalla coltivazione ed utilizzazione diretta del fondo, fatta propria dall'art. 1028 c.c.; pertanto la chiusura degli accessi a tale strada mediante installazione di cancelli automatici, con contestuale consegna ai proprietari dell'immobile del congegno elettronico di apertura, costituisce una diminuzione apprezzabile della "utilitas" del fondo dominante e legittima il ripristino della situazione anteriore alla chiusura (Cassazione civile, sez. II, 22/12/1994, n. 11064)
#10 Inviato 26 Aprile, 2019 rex rossi dice: Sono titolare di un’attività commerciale. Il Condominio ha deciso di chiudere il cortile con un cancello. In questo modo i miei clienti non possono più accedere e parcheggiare l’autovettura al suo interno. Tale delibera è valida? No, secondo parte della giurisprudenza. Il passaggio della generalità dei fornitori e dei clienti, attuali o potenziali, su di una strada di accesso ad un immobile destinato ad attività commerciale costituisce utilità inerente all'immobile nella sua funzione e non all'azienda che in esso opera, e può formare oggetto di una servitù industriale, nell'ampia accezione di attività umana diversa dalla coltivazione ed utilizzazione diretta del fondo, fatta propria dall'art. 1028 c.c.; pertanto la chiusura degli accessi a tale strada mediante installazione di cancelli automatici, con contestuale consegna ai proprietari dell'immobile del congegno elettronico di apertura, costituisce una diminuzione apprezzabile della "utilitas" del fondo dominante e legittima il ripristino della situazione anteriore alla chiusura (Cassazione civile, sez. II, 22/12/1994, n. 11064) Questo Topic è del 2011, potresti aprire un altro?