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Quando la rumorosità è lecita. L'ARPA non può imputare all'esercizio pubblico il superamento del livello massimo di emissioni considerando anche il rumore del traffico e dei passanti

Il plateatico è parte della strada e non risulta inquadrato diversamente nel documento di classificazione acustica del comune.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

La vicenda. La società beta che gestisce un pubblico esercizio aveva in concessione un'area esterna (plateatico), senza limite di posti a sedere, in forza di provvedimento del Comune. L'attività del pubblico esercizio prevedeva un orario di apertura dal lunedì al venerdì, dalle ore 07.30 alle ore 02.00 e il sabato e la domenica, dalle ore 17.00 alle ore 02.00.

La società presentava al Comune "Comunicazione di modifica delle condizioni di esercizio" relativamente all'impatto acustico del pubblico esercizio. Il Comune trasmetteva un parere in cui evidenziava il mancato rispetto dei limiti di emissione in relazione al plateatico nel periodo di riferimento notturno (vale a dire dalle ore 22.00).

Avverso la nota del Comune, la società proponeva il ricorso con cui chiedeva l'annullamento dei provvedimenti previa tutela cautelare, deducendo che sarebbe stato, di fatto, inibito alla società l'utilizzo del plateatico nel periodo di riferimento di massima affluenza di avventori.

Con ordinanza il Tribunale accoglieva la domanda cautelare, sospendendo i provvedimenti impugnati e ordinando alle Amministrazioni coinvolte (ARPA e Comune), in contraddittorio con la società interessata, la rinnovazione delle valutazioni tecniche ed amministrative di rispettiva competenza (pareri sfavorevoli alla ricorrente).

Le contestazioni della società. Dall'analisi del documento era emerso che il pubblico esercizio e i recettori sensibili erano ubicati in zona III della classificazione acustica comunale; dunque, la pertinenza esterna autorizzata (plateatico) era collocata sulla sede stradale, in zona non classificata acusticamente.

Secondo la ricorrente, la normativa vigente non prescriverebbe alcun valore limite di emissione in relazione a zone non classificate acusticamente, ma solo limiti di immissione (questi ultimi, come riconosciuto dallo stesso parere di ARPA, rispettati dal pubblico esercizio).

Difatti, nel documento di Classificazione Acustica, le strade e le loro pertinenze, quali i marciapiedi, i sedimi ferroviari, i fiumi ed i Navigli non sarebbero stati classificati, con la conseguenza che per tali ambiti non si applicherebbe alcun valore limite di emissione.

Poiché il plateatico dell'esercizio commerciale è collocato sul marciapiede, ne deriverebbe che alle sorgenti sonore localizzate nel plateatico non sarebbero applicabili i valori limite di emissione, ma solo quelli di immissione.

Locazione commerciale e mancato rilascio delle autorizzazioni amministrative

Il ragionamento del giudice amministrativo. Secondo il giudice amministrativo, nella delibera della giunta regionale era stato indicato quanto alle infrastrutture stradali che "La presenza di strade di quartiere o locali (strade di tipo E ed F di cui al D.lgs. 285/1992) ai fini della classificazione acustica è senz'altro da ritenere come un importante parametro da valutare per attribuire sulla strada la stessa classe di appartenenza delle aree prossime alla stessa.

Le strade di quartiere o locali vanno pertanto considerate parte integrante dell'area di appartenenza ai fini della classificazione acustica, ovvero, per esse non si ha fascia di pertinenza ed assumono la classe delle aree circostanti, che in situazioni di particolare esigenza di tutela dall'inquinamento acustico può anche essere la classe 1".

Diversamente, nel Documento di Classificazione Acustica del Comune, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale, nell'allegata relazione tecnica viene espressamente indicato, come criterio adottato per la predisposizione del Documento stesso che "Le strade, i sedimi ferroviari, i fiumi ed i Navigli non sono stati classificati".

Tale determinazione è ribadita al punto 4.4. della stessa relazione tecnica ("si ricorda che le strade, le ferrovie e i corsi d'acqua non sono classificati acusticamente"). Ai sensi dell'art. 3 comma 1 n. 33 del D.lgs. 285/1992 il marciapiede è definito quale "parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni".

Birreria in condominio: nessuna responsabilità del proprietario per i rumori.

Dunque, tenuto conto di tale disposto nonché di quello di cui all'art. 24 dello stesso codice della strada in ordine alle pertinenze stradali, deve concludersi che il plateatico, in quanto parte della strada, in base al Documento di classificazione acustica del Comune non era classificato a tale fine.

Per tali motivi, il ricorso è stato accolto; per l'effetto, sono stati annullati i provvedimenti del Comune.

TABELLA RIEPILOGATIVA

OGGETTO DELLA PRONUNCIA

EMMISSIONI PROVENIENTI DA UN LOCALE

RIFERIMENTI NORMATIVI

Infrastrutture stradali D.lgs. 285/1992

PROBLEMA

L'amministrazione comunale aveva impedito alla società l'uso di un'area esterna sulla base di emissioni sonore dalle dieci di sera alle due del mattino.

LA SOLUZIONE

Il giudice accoglie il ricorso. Difatti, nel documento di Classificazione Acustica, le strade e le loro pertinenze, quali i marciapiedi, i sedimi ferroviari, i fiumi ed i Navigli non sarebbero stati classificati, con la conseguenza che per tali ambiti non si applicherebbe alcun valore limite di emissione.

Poiché il plateatico dell'esercizio commerciale è collocato sul marciapiede, ne deriverebbe che alle sorgenti sonore localizzate nel plateatico non sarebbero applicabili i valori limite di emissione, ma solo quelli di immissione.

LA MASSIMA

Il plateatico non è considerato nel documento di classificazione acustica del Comune. Pertanto, l'Arpa non può imputare il superamento dei limiti d'immissione considerando il rumore del traffico e dei passanti.

TAR Lombardia 1963/2019

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