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Spettacoli in piazza e immissioni acustiche. Il Comune deve risarcire il danno. Una sentenza inedita che fa tanta paura

Considerazioni sulla c.d. sentenza anti-applausi. Un buon punto di equilibrio tra le opposte esigenze.
Dott.ssa Marta Jerovante - Consulente Giuridico 

Ringraziamo l'Avv. Santo Durelli, del Foro di Genova, perla segnalazione alla redazione di Condominioweb della controversia, nella quale ha patrocinato con successo la causa attorea, e per la gentile concessione del testo della sentenza, inedita.

Un caso "rumoroso". Il turbamento della tranquillità della vita domestica per effetto delle immissioni sonore prodotte da manifestazioni e spettacoli svolgentesi nella pubblica piazza ritorna all'attenzione dell'autorità giudiziale.

Di nuovo, come altrove, il dito è puntato contro l'Amministrazione comunale, rea di non aver approntato alcun accorgimento - riduzione del numero degli eventi/eliminazione delle esibizioni musicali/limitazione delle operazioni di allestimento, smontaggio, ecc. alle sole ore centrali del mattino, ecc. -, idoneo a risolvere la problematica sollevata dai residenti.

Nel caso di specie, i proprietari di un'abitazione - impiegata come seconda casa per le vacanze - in una località marina del Savonese hanno citato in giudizio il Comune, lamentando che le attività variamente connesse allo svolgimento dei frequenti spettacoli estivi (allestimento, applausi, vociare, ecc.) nella piazza antistante il proprio appartamento producessero immissioni sonore di gran lunga superiori al limite della normale tollerabilità per un lungo arco di tempo, ossia dal primo pomeriggio sino a tarda notte.

Al giudice viene così rappresentata una situazione reputata fortemente lesiva dei diritti di proprietà, alla salute e alla serenità domestica, che rende però necessario un bilanciamento dei diversi interessi e diritti coinvolti.

Se il rumore prodotto impedisce una normale conversazione: le risultanze peritali e testimoniali. Sia la CTU che le deposizioni testimoniali hanno confermato l'intollerabilità delle immissioni sonore prodotte: la consulenza tecnica d'ufficio ha, in particolare, tenuto conto della frequenza degli spettacoli, dell'uso residenziale dell'immobile, e della durata delle immissioni; e ha accertato che i livelli di rumorosità erano superiori sia ai limiti fissati dal D.P.C.M. 14 novembre 97 che al limite, più restrittivo, di 3 decibel di differenziale, sia durante gli spettacoli sia durante le fasi di allestimento e smontaggio del palco e delle prove microfono, tanto a finestre aperte che a finestre chiuse. "Il differenziale tra il rumore residuo e l'ambientale misurato durante gli spettacoli ha raggiunto quasi 3db a finestre aperte ed il minimo è stato di circa 10,7db, così da essere tra 3,5 e 10 volte superiore al valore limite di tollerabilità"- si è evidenziato, con impossibilità peraltro di ridurre l'impatto acustico in ragione della peculiare conformazione della piazza.

In sede di escussione della prova testimoniale, l'organo giudicante ha ritenuto poi particolarmente significativa la dichiarazione di una teste, che, pur essendo affetta da sordità neuro-sensoriale, senza apparecchi acustici, sentiva egualmente i rumori, "come se fossero a casa".

Stress da rumore. Chi esagera con la musica nelle ore notturne rischia di dover risarcire i danni.

 Continua [...]

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Sentenza inedita
Scarica Tribunale di Savona, del 21 settembre 2017 n. 1068
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