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Immissioni intollerabili

Immissioni sonore e superamento dei livelli massimi di tollerabilità
 

Immissioni intollerabili

In tema di immissioni sonore, le disposizioni dettate, con riguardo alle modalità di rilevamento o all'intensità dei rumori, da leggi speciali o regolamenti perseguono finalità di carattere pubblico, operando nei rapporti fra i privati e la P.A. sulla base di parametri meno rigorosi di quelli applicabili nei singoli casi ai sensi dell'art. 844 c.c., e non regolano, quindi, direttamente i rapporti tra i privati proprietari di fondi vicini, per i quali vige la disciplina dell'art. 844 c.c., disciplina che, nel fissare i criteri a cui il giudice di merito deve attenersi, rimette al suo prudente apprezzamento il giudizio sulla tollerabilità delle stesse (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6223 del 29/04/2002; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2319 del 01/02/2011; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10735 del 03/08/2001; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5697 del 18/04/2001; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 939 del 17/01/2011).

I criteri dettati dal D.M. 16 marzo 1998 attengono, piuttosto, al superamento dei valori limite differenziali di immissione di rumore nell'esercizio o nell'impiego di sorgente di emissioni sonore, di cui alla L. 26 ottobre 1995, n. 447, art. 6, comma 2, e sono volti a proteggere la salute pubblica mediante predisposizione di apposito illecito amministrativo (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 28386 del 22/12/2011; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 26738 del 13/12/2006). Cass. 20 gennaio 2017 n. 1606

Il superamento dei livelli massimi di tollerabilità determinati da leggi e regolamenti integrano senz'altro gli estremi di un illecito anche se l'eventuale non superamento non può considerarsi senz'altro lecito, dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità essere effettuato alla stregua dei principi stabiliti dall'art. 844 c.c. Cass. 18 gennaio 2017 n. 1069

In tema di immissioni rumorose l'uso meramente sporadico ed occasionale per riunioni condominiali (verosimilmente per poche volte nel corso di un anno e per non più di qualche ora in orario diurno o di prima serata ogni volta) non può arrecare ai condomini che risiedono nell'appartamento adiacente alcun apprezzabile disturbo. Cass. 12 gennaio 2017 n. 661

In materia di immissioni intollerabili, allorché stesse originino da un immobile condotto in locazione, la responsabilità ex art. 2043 c.c. per i danni da esse derivanti può essere affermata nei confronti del proprietario, locatore dell'immobile, solo se il medesimo abbia concorso alla realizzazione del fatto dannoso, e non già per avere omesso di rivolgere al conduttore una formale diffida ad adottare gli interventi necessari ad impedire pregiudizi carico di terzi (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 11125 del 28/05/2015 Rv. 635612). Cass. 15 novembre 2016 n. 23245

L'accertata esposizione ad immissioni sonore intollerabili può determinare una lesione del diritto al riposo notturno e alla vivibilità della propria abitazione, la cui prova può essere fornita dal danneggiato anche mediante presunzioni sulla base delle nozioni di comune esperienza (cfr. Cass. 19 dicembre 2014, n. 26899). Cass. 20 ottobre 2015 n. 21173

Le immissioni non integrano vizi della cosa locata, in quanto non attengono nè alla intrinseca struttura della medesima né all'interazione della medesima con l'ambiente che ordinariamente la circonda, ma dipendono dal fatto del terzo, sicché si pone la seguente alternativa: se intollerabili, sono interamente ascrivibili alla condotta di quest'ultimo; se tollerabili, non determinano alcun danno suscettibile di risarcimento. Cass. 4 novembre 2014 n. 23447

Ai fini di una corretta motivazione della condanna alla interruzione delle immissioni è illogico un comando giudiziale interdittivo assunto sulla base di una consulenza non corrispondente alla realtà dei fatti.

E' dunque dovere del giudice disporre nuova consulenza per verificare se alla luce di una nuova situazione, potenzialmente idonea a mutare significativamente gli elementi di giudizio, persistano le immissioni intollerabili.

Qualora infatti le immissioni siano venute meno, il giudice non può far luogo alla condanna alla cessazione di esse, ma deve provvedere a dar atto dell'inaridirsi, definitivo o parziale, della materia del contendere. Cass. 1 agosto 2013 n. 18422

Il limite di tollerabilità di cui all'art. 844 cod. civ. non ha carattere assoluto, ma relativo, e deve essere fissato tenendo conto delle peculiarità del caso concreto (Cass. civ. 25 agosto 2005 n. 17281, fra le altre). Cass. 11 giugno 2012 n. 9434

Il limite di tollerabilità non è assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, secondo le caratteristiche della zona, per cui tale limite è più basso in zone destinate ad insediamenti abitativi, ma è anche vero che la normale tollerabilità non può essere intesa come assenza assoluta di rumore. In altri termini, il fatto che un rumore venga percepito non significa anche che sia intollerabile.

La normale tollerabilità, poi, va riferita alla sensibilità dell'uomo medio, non si può, infine, non tenere conto della durata continua o della occasionalità delle immissioni sonore.

Nella specie i giudici di merito, ritenendo scarsamente percepibili le immissioni di rumore, hanno tenuto conto di tutti gli elementi essenziali (il rumore della ventola d'aspirazione era percepibile solo nelle ore serali o notturne; la ventola era situata in immobile addirittura non confinante con quello della attrice e funzionava solo quando veniva usato il bagno, per eliminare i cattivi odori). Cass. 11 febbraio 2011 n. 3440

Anche la Chiesa cattolica e le sue istituzioni locali, quando iure privatorum utuntur, come nel caso di specie in cui è in discussione l'uso di beni di proprietà privata, soggetti ex art. 831 c.c., in quanto non diversamente disposto dalle leggi speciali che li riguardano (ed, in subiecta materia, nessun privilegio o esenzione il diritto vigente prevede), sono tenuti, al pari degli altri soggetti giuridici, all'osservanza delle norme di relazione e, dunque, alle comuni limitazioni all'esercizio del diritto di proprietà, tra le quali rientrano quelle di cui all'art. 844 c.c. Cass. 31 gennaio 2006 n. 2166

Rumori in condominio, la prova del superamento della normale tollerabilità

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