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Rumore insopportabile dallo sciacquone del vicino: il condomino esasperato può pretendere il risarcimento del danno alla salute

Non è raro che all'interno di un caseggiato un condomino venga disturbato dal vicino che utilizza uno sciacquone particolarmente rumoroso.
Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico Condominioweb 

A tale proposito si ricorda che secondo l'articolo 844 c.c., il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avendo anche riguardo alla condizione dei luoghi.

Tale norma trova piena applicazione in ambito condominiale.

Il condomino vittima delle immissioni intollerabili provenienti dal bagno del vicino può rivolgersi al Tribunale con un'azione volta a far accertare, in via definitiva, l'illegittimità delle immissioni e ad ottenere il compimento delle modifiche strutturali del bene, indispensabili per farle cessare. Naturalmente può agire anche con un'azione risarcitoria ex art. 2043 c.c. per la riparazione di tutti i danni subiti.

Ma il rumore da impianto idrico può arrivare a procurare un danno biologico al condomino che subisce il rumore intollerabile?

In merito a tale problema si è recentemente espressa la Suprema Corte (ordinanza n. 24741/23).

Rumore insopportabile dallo sciacquone del vicino: il condomino esasperato può pretendere il risarcimento del danno alla salute. Fatto e decisione

Dopo aver promosso un procedimento per ATP, un condomino si rivolgeva al Giudice di Pace per sentir accertare la provenienza di rumori intollerabili dall'appartamento sovrastante e, quindi, per sentir condannare la proprietaria dell'abitazione all'esecuzione degli interventi necessari per eliminare le causa di tali rumori, nonché al risarcimento dei danni subiti.

Il Giudice di Pace condannava la convenuta a fare tutto ciò che era in suo potere per far cessare le immissioni di rumore provenienti dall'appartamento di sua proprietà non rispettosi del limite di cui all'art 844 c.c., respingendo le ulteriori domande.

Il Tribunale, riformava la sentenza di primo grado, condannando la soccombente ad eseguire le opere specificamente indicate dal CTU sull'impianto idrico del locale bagno; il tecnico incaricato aveva infatti accertato l'intollerabilità dei rumori provenienti dall'impianto idrico sanitario della condomina; di conseguenza quest'ultima era stata condannata alla demolizione e alla ricostruzione del locale bagno sulla base di specifiche indicazioni tecniche.

Il Tribunale, però, aveva respinto tutte le altre domande del condomino che subiva le immissioni intollerabili, compresa quella volta al risarcimento del danno biologico.

Per il danneggiato - che ricorreva in cassazione - la sentenza di secondo grado avrebbe dovuto riconoscergli il diritto al risarcimento del danno biologico.

A sostegno delle sue ragioni il ricorrente evidenziava che era risultata accertata l'intollerabilità dei rumori provenienti dall'impianto idrico-sanitario (con condanna della condomina alla demolizione e alla ricostruzione del locale bagno sulla base di specifiche indicazioni tecniche), mentre il CTU medico-legale aveva accertato una sua menomazione dell'integrità psico-fisica (quantificando l'invalidità permanente nella misura del 6%) che aveva ritenuto concausata dall'inquinamento acustico. La Cassazione ha dato pienamente ragione al danneggiato.

I giudici supremi hanno sottolineato che non è stato corretto negare del tutto l'efficienza causale dell'inquinamento acustico sulle lesioni psico-fisiche riscontrate nell'attore per il solo fatto che le stesse non fossero riconducibili esclusivamente alle immissioni rumorose, ma anche a tratti della personalità della vittima delle immissioni; del resto, cadendo in contraddizione, lo stesso Tribunale ha sostenuto che la rumorosità dell'impianto idrico non può da sola aver causato il danno alla salute, ammettendo così che detta rumorosità può comunque aver concorso a determinare il danno.

Rumori provenienti dal bagno del vicino. Non sempre scatta il risarcimento

Considerazioni conclusive

I giudici supremi hanno precisato che le immissioni intollerabili dello sciacquone possano arrivare a violare l'articolo 8 della Convenzione Europea dei diritti umani (Cass. civ., 28/07/2021, n. 21649).

Del resto, il criterio comparativo consente di ritenere "intollerabili", come regola generale, i rumori disturbanti che superino di tre dB il rumore di fondo del luogo in cui vengono effettuati i rilevamenti.

Nel caso esaminato il giudice di merito ha sicuramente tenuto conto che le immissioni rumorose prodotte da un bagno possono essere anche notturne e, quindi, verificarsi in una situazione di rumore di fondo pressoché inesistente.

In tali casi è possibile richiedere il risarcimento del danno biologico, producendo in giudizio certificazione medica attestante la menomazione derivante dalle immissioni illecite prodotte dallo sciacquone del vicino.

Si deve tenere conto, però, che l'assenza di un danno biologico documentato non impedisce il risarcimento del danno non patrimoniale conseguente ad immissioni illecite, allorché siano stati lesi il diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione ed il diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, quali diritti costituzionalmente garantiti (Cass. civ., Sez. Un., 01/02/2017, n. 2611).

In ogni caso l'accertamento delle cause che determinano immissioni moleste nel fondo altrui non influisce sul giudizio di tollerabilità delle stesse, da effettuarsi secondo i criteri indicati dall'art. 844 c.c. (Cass. civ., sez. II, 03/11/2000, n. 14353).

Di conseguenza, una volta accertata l'esistenza della propagazione molesta (nel nostro caso le immissioni provenienti dal bagno del vicino) e stabilito il suo grado di tollerabilità, l'individuazione delle cause può servire soltanto per stabilire le eventuali misure da adottare per la sua eliminazione.

Sentenza
Scarica Cass. 17 agosto 2023 n. 24741
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