Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Il rumore intollerabile da movida può costare caro al Comune

Lo Corte di Cassazione si è occupata del problema dei rumori molesti dopo la chiusura dei locali.
Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico Condominioweb 

Ogni Comune dovrebbe adottare misure volte a favorire una movida "responsabile", sostenendo le attività virtuose e contrastando l'abuso di alcol e i rumori notturni intollerabili. A fronte di tali situazioni, molto spesso vengono effettuati, dietro segnalazione dei residenti, numerosi interventi di varie forze dell'ordine (Polizia locale, Carabinieri, Questura) e accertamenti da parte dell'ARPA presso le abitazioni di uno o più residenti, da cui emergono immissioni superiori ai limiti di legge.

Il problema, che molto spesso è difficile comprendere, è se la responsabilità nei confronti dei condomini debba imputarsi ai gestori dei locali o al Comune.

A tale proposito merita di essere segnalata una recente sentenza della Cassazione (sentenza n. 14209 del 23 maggio 2023).

Il rumore intollerabile da movida può costare caro al Comune. Fatto e decisione

Due coniugi convenivano in giudizio il Comune che ritenevano responsabile per il rumore intollerabile nella propria abitazione.

Gli attori facevano presente che il problema era causato dagli avventori degli esercizi commerciali, i quali, nelle sere di fine settimana del periodo estivo, si trattenevano in strada recando disturbo alla quiete pubblica anche ben oltre l'orario di chiusura degli stessi.

In considerazione di quanto sopra i due coniugi chiedevano che fosse accertata l'intollerabilità delle immissioni ex art. 844 c.c. provenienti da detta strada comunale e, conseguentemente, il Comune fosse condannato alla cessazione immediata delle predette immissioni o alla messa in opera delle necessarie misure per ricondurre alla normale tollerabilità le immissioni medesime, nonché al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti.

Il Tribunale dava ragione agli attori. Così il Comune è stato condannato a far cessare le immissioni di rumore nella proprietà degli attori o ad adottare le cautele idonee a riportare dette immissioni entro la soglia della normale tollerabilità, mediante la predisposizione di un servizio di vigilanza, organizzato per tutte le sere dal giovedì alla domenica nei mesi da maggio ad ottobre, con impiego di agenti comunali da far entrare "in azione", entro la mezz'ora successiva alla scadenza dell'orario di chiusura dei locali.

Il convenuto è stato pure condannato al pagamento di 20mila euro ciascuno per il danno non patrimoniale e di 9mila euro per il danno patrimoniale.

La Corte di appello ammetteva la possibilità di applicare l'art. 844 c.c. anche nei confronti della pubblica amministrazione; tuttavia, ribaltando la decisione di primo grado, la stessa Corte affermava, in primo luogo, che, non vi erano norme specifiche che obbligavano ad un puntuale intervento (che non si riducesse al mero dovere di assicurare la quiete pubblica) e, quindi, non era possibile citare in giudizio il Comune per le immissioni intollerabili "da movida"; inoltre i giudici di secondo grado notavano che le pretese azionate dagli attori non potevano radicare un potere del giudice ordinario di determinare le modalità di intervento della P.A. La Cassazione, però, ha dato nuovamente ragione ai due coniugi. A parere dei giudici supremi la P.A. è tenuta ad osservare le regole tecniche o i canoni di diligenza e prudenza nella gestione dei propri beni e, quindi, il principio del neminem laedere, con ciò potendo essere condannata sia al risarcimento del danno (artt. 2043 e 2059 c.c.) patito dal privato in conseguenza delle immissioni nocive che abbiano comportato la lesione di quei diritti, sia ad adottare misure concrete, al fine di riportare le immissioni al di sotto della soglia di tollerabilità.

In altre parole secondo la Cassazione i due coniugi hanno legittimamente citato in giudizio il Comune, responsabile delle intollerabili immissioni, provenienti dalla strada comunale in cui si trova la loro abitazione.

Del resto la Cassazione ha notato come la domanda volta a far cessare le immissioni intollerabili non implichi, di per sé, una attribuzione al giudice ordinario di poteri esorbitanti rispetto a quelli previsti dall'ordinamento; in quest'ottica per la Suprema Corte la domanda di risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dagli attori in conseguenza delle immissioni acustiche intollerabili, richiede soltanto la verifica della violazione da parte della P.A. del principio del neminem laedere e, dunque, della sussistenza o meno della responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c., per aver mancato di osservare le regole tecniche o i canoni di diligenza e prudenza nella gestione dei propri beni.

Il condominio, con problemi di rumori dovuti dalla movida notturna, deve avere l'aiuto dal Comune

Considerazioni conclusive

Bisogna considerare che la c.d. "malamovida" impedisce di dormire, generando una situazione di stanchezza cronica che pregiudica il lavoro, le incombenze imposte dalla quotidianità, lo svago e le relazioni sociali. A fronte di tale scenario - come è avvenuto nel caso esaminato - il danno non patrimoniale conseguente ad immissioni illecite è risarcibile dal Comune indipendentemente dalla sussistenza di un danno biologico documentato, quando sia riferibile alla lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione e al diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini quotidiane, trattandosi di diritti costituzionalmente garantiti, la cui tutela è ulteriormente rafforzata dall'art. 8 della convenzione europea dei diritti dell'uomo, norma alla quale il giudice interno è tenuto a uniformarsi (Cass. civ., Sez. Un., 12/10/2020, n. 21993).

Così, ad esempio, il Tribunale di Torino ha condannato il Comune della stessa città a risarcire il danno non patrimoniale subito da alcuni residenti in un quartiere della città invaso dalla movida, per la lesione del loro diritto al riposo, al sonno, al tranquillo svolgimento delle attività e al godimento dell'habitat domestico (Trib. Torino 13 marzo 2021 n. 1261).

Sentenza
Scarica Cass. 23 maggio 2023 n. 14209
  1. in evidenza

Dello stesso argomento